Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2895 del 22 marzo 2023
Ambiente in genere.Attività autorizzate e potere sindacale di ordinanza
L’esercizio da parte di privati di attività economiche debitamente autorizzate e svolte entro i limiti fissati in via amministrativa preclude l’esercizio dei poteri sindacali contingibili e urgenti, proprio perché il contemperamento degli interessi è stato già operato a monte, nell’opportuna sede procedimentale delineata dalla legge. Del resto, l’iniziativa economica privata, “libera” per principio costituzionale (art. 41 Cost.), può certo essere conformata, indirizzata e financo impedita dalla legge per la tutela di prioritari valori costituzionali, fra cui in primis quello della salute umana: a tale specifico fine, invero, la legge individua opportune sedi procedimentali (fra cui quelle deputate a rilasciare l’AUA) ove modulare a monte l’ambito entro il quale l’iniziativa imprenditoriale può svolgersi. Una volta, tuttavia, che l’autorizzazione venga concessa (ed il relativo provvedimento resti inoppugnato), il privato che vi si attenga non può essere attinto da provvedimenti extra ordinem che gli impediscano de facto l’attività: in tali casi, invero, l’ordo c’è ed è quello perimetrato dall’autorizzazione, il rispetto della quale delinea un ambito di liceità (anche per evidenti esigenze di certezza del diritto) che non può essere travalicato con provvedimento di un’Autorità terza quale il Sindaco, ma solo, se del caso, rimodulato, ridotto o tout court eliminato mediante un contrarius actus emesso in autotutela dalle competenti Amministrazioni all’esito di un rituale procedimento.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 1966 del 27 febbraio 2023
Beni culturali.Vincolo su immobile in stato di abbandono e degrado
Lo stato di abbandono e degrado in cui versa un bene immobile non esclude che esso possa essere assoggettato a vincolo culturale e non comporta, per ciò solo, il venir meno della relativa tutela
Corte di Giustizia (Terza Sezione) 20 aprile 2023
«Rinvio pregiudiziale – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Sindacato di validità – Base giuridica – Articoli 47, 55 e 94 CE – Interpretazione – Articolo 12, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva – Effetto diretto – Carattere incondizionato e sufficientemente preciso dell’obbligo, imposto agli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali nonché del divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività – Normativa nazionale che prevede la proroga automatica di concessioni di occupazione del demanio marittimo»
Corte di Giustizia (Quinta Sezione) 20 aprile 2023
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’energia da fonti rinnovabili – Articolo 16, paragrafo 2, lettera c) – Accesso alle reti di trasmissione e di distribuzione – Accesso prioritario all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili – Produzione da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali»
Cass. Sez. III n. 14287 del 5 aprile 2023 (CC 11 gen 2023)
Pres. Andreazza Est. Aceto Ric. Mazziotti ed altri
Urbanistica.Trasmissione ordine di demolizione agli eredi ed obblighi del PM
La trasmissibilità dell’ordine di demolizione agli eredi dell’autore dell’abuso (e ai suoi aventi causa) non comporta, a carico del pubblico ministero, alcun dovere di accertamento della qualità di “erede” che vada oltre la semplice constatazione dell’essere “chiamato all’eredità”, ai sensi dell’art. 460 cod. civ.; in altre parole, operando la trasmissione “ope legis”, la notifica dell’ingiunzione emessa dal PM non ha alcun effetto costitutivo né novativo dell’obbligo già contenuto nella sentenza, ma solo ricognitivo dei suoi attuali destinatari, con la conseguenza che il PM non è tenuto ad accertare preventivamente che l’attuale destinatario dell’ordine stesso abbia nel frattempo accettato l’eredità (in maniera espressa o tacita), costituendo la chiamata all’eredità legittima presunzione della qualità di erede, soprattutto quando si tratti di persone che avevano con il “de cuius” una relazione qualificata ai sensi dell’art. 536 cod. civ.
TAR Lazio (RM) Sez. VI n. 3649 del 6 marzo 2023
Ambiente in genere.Caratteristiche della VIA
La V.I.A. è configurata come procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. In altri termini, trattasi di un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE). Essa mira a stabilire, e conseguentemente governare in termini di soluzioni più idonee al perseguimento di ridetti obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull'ambiente di determinate progettualità. Tali effetti, comunemente sussumibili nel concetto di "impatto ambientale", si identificano nella alterazione "qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa" che viene a prodursi sull'ambiente, laddove quest'ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal "sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti" (art. 5, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 152 del 2006). L’istituto è finalizzato alla tutela preventiva dell’ambiente inteso in senso ampio le scelte effettuate hanno natura ampiamente discrezionale considerati i valori primari ed assoluti coinvolti. Conseguentemente, nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti
Pagina 283 di 725