Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 9444 del 25 novembre 2024
Urbanistica.Ambito di esercizio del potere di pianificazione urbanistica comunale
Il potere di pianificazione urbanistica comunale non è limitato all'individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale e, in particolare, alla individuazione delle potenzialità edificatorie delle stesse e ai limiti che incontrano tali potenzialità, dovendo essere, invece, inteso in termini più inclusivi e omnicomprensivi, in considerazione di tutti i valori implicati dallo sviluppo complessivo e armonico del territorio, estendendosi il contenuto del piano regolatore generale anche all'indicazione dei vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesaggistico. La sussistenza di competenze statali e regionali in materia di bellezze naturali o artistiche o storiche non esclude che la tutela di questi stessi beni sia perseguita anche in sede di adozione e approvazione dello strumento urbanistico comunale e che il piano regolatore generale, nell'indicare i limiti da osservare per l'edificazione nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico, può disporre che determinate aree siano sottoposte a vincoli conservativi, indipendentemente da quelli imposti dalle autorità istituzionalmente preposte alla salvaguardia dei beni e delle aree di interesse storico, artistico o ambientale. Ne deriva come conseguenza che, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, la imposizione di vincoli a fini di tutela paesaggistica o ambientale, nell’ambito della pianificazione urbanistica, non è necessariamente subordinata all’accertamento di situazioni di inquinamento che imporrebbero la bonifica dell’area secondo le norme in tema di tutela dell’ambiente, così come non è dipendente dalle previsioni di tutela contenute nel piano paesaggistico. Né sussiste uno specifico onere di motivazione, salvo i casi in cui le previsioni incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative, essendo sufficiente ricavare le ragioni della scelta dalle indicazioni di carattere generale dei profili generali e dei criteri che sorreggono l’impostazione del piano, senza necessità di una motivazione puntuale e mirata.
L’ordinamento non riconosce gli adempimenti postumi in tema di sicurezza delle costruzioni e tutela della pubblica incolumità
di Massimo GRISANTI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 9525 del 27 novembre 2024
Rifiuti. Abbandono e responsabilità
Il sub-sistema normativo di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 reca un preciso criterio di imputazione della responsabilità da inquinamento, la quale si innesta sulla sussistenza di un nesso eziologico, non ammettendo ulteriori, diversi e più sfavorevoli criteri di imputazione (i quali, pure, sono conosciuti da altri settori dell’ordinamento) e che, sia nelle ipotesi di danno ambientale disciplinate dalle previsioni della direttiva 2004/35/UE, sia in quelle che restano regolate dalle sole previsioni del Codice ambientale, non sono configurabili ipotesi di responsabilità svincolata da un contributo causale alla determinazione del danno. La norma richiede, inoltre, che la condotta di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti “sul” suolo e “nel” suolo risulti imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati.
Agrivoltaico e CER quali strumenti di sostenibilità energetica
di Elena QUADRI
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa
Consiglio di Stato Sez. IV n. 9470 del 25 novembre 2024
Ambiente in genere.Accesso alle informazioni ambientali e diniego
La disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale, specificamente contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., L. 7 agosto 1990, n. 241. Nell’ottica di consentire il più ampio accesso alle informazioni in questione, sotto il profilo soggettivo, il richiedente non è tenuto a specificare il proprio interesse (art. 3, comma 1, del cit. d.lgs. n. 195 del 2005) e, sul versante oggettivo, sono escluse solo richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici. E' legittimo il diniego opposto a una istanza di accesso ad informazioni ambientali, ove dall'istanza stessa emerga che l'interesse che si intende far valere non è un interesse ambientale e che lo scopo del richiedente è quello di acquisire dati di natura diversa, ovvero emulativi, concorrenziali, di controllo generalizzato, anticompetitivi. Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell'eventuale diniego espresso o tacito (e prima ancora la stessa amministrazione) ben può pronunciarsi sull'effettiva sussistenza in capo al richiedente di un suo interesse propriamente "ambientale" agli effetti dell'accoglibilità della sua richiesta di accedere alla documentazione asseritamente contenente le "informazioni ambientali" da lui ricercate.
Consiglio di Stato Sez. II n. 9447 del 25 novembre 2024
Urbanistica. Sulla natura della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione e sulla conseguente non applicabilità della CEDU e della Carta di Nizza
La sanzione pecuniaria, alternativa alla demolizione, di cui all’art. 33, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, non ha natura penale né finalità punitive, assolvendo ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso; ne discende la non applicabilità del principio di proporzionalità tra reato e sanzione prevista dall’art. 49 comma 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e dall’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nemmeno con riguardo al diritto di proprietà di cui agli artt. 17 CDFUE e 1 del primo protocollo CEDU, poiché le misure adottate in materia di violazioni edilizie: i) rientrano nel margine di apprezzamento rimesso agli Stati membri; ii) sono fornite di base legale; iii) sono volte al perseguimento dell’interesse generale al controllo del territorio e dell’uso dei ben; iv) non sono interessate, nel caso di specie, dalla tematica del c.d. abuso di necessità ai sensi dell’art. 8 CEDU, stante la natura pecuniaria e non reale della sanzione.
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