Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 8324 del 17 ottobre 2024
Urbanistica.Richiesta di autorizzazione alla costruzione in deroga alle distanze minime dai tracciati delle linee ferroviarie
La richiesta di autorizzazione alla costruzione in deroga alle distanze minime dai tracciati delle linee ferroviarie sconta, ai fini del suo rilascio, una attività valutativa dell’amministrazione connotata da aspetti di spiccata discrezionalità tecnica, tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 60 del d.p.r. 753/1980, insindacabile nel merito con riferimento alla scelta operata dall’amministrazione ove immune questa da vizi evidenti logici e da travisamento dei fatti.
TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 2821 del 22 ottobre 2024
Urbanistica.Le norme che prevedono l’esenzione dal contributo di costruzione vanno interpretate restrittivamente
L’art. 16, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prevede che «Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo». Nello specifico, il menzionato art. 17 (comma 3, lett. c) sancisce che il contributo di costruzione non è dovuto «per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici». Dal combinato disposto delle enunciate disposizioni emerge quindi che il permesso di costruire ha tendenzialmente natura onerosa e, pertanto, tutte le norme che prevedono esenzioni sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente.
Cassazione: gli indumenti usati non sono sottoprodotti
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Marche Sez. II n. 817 del 26 ottobre 2024
Urbanistica.Abuso edilizio consistente in una pluralità di opere e necessità di valutazione unitaria
Al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio dell’intervento consistente in una pluralità di opere, deve essere svolto dall’Amministrazione procedente un apprezzamento globale e non una valutazione frazionata dei singoli interventi, posto che un approccio atomistico agli abusi, non consente di inquadrare adeguatamente l'impatto effettivo complessivo. Deve quindi ribadirsi che in caso di abuso edilizio, infatti, non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L'opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato
Rifiuti. Deposito temporaneo: con RENTRI nessuna disattenzione potrà sfuggire al controllo
di Marcello FRANCO
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