Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024
Oggetto: Industria - Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca - Previsione che quando il sequestro ha a oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario - Denunciata disciplina che impone al giudice di autorizzare la prosecuzione dell’attività produttiva al solo ricorrere di misure di bilanciamento adottate nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico - Prevalenza della continuità dell’attività produttiva, nella specie di un impianto di depurazione che appare inidoneo strutturalmente a trattare i reflui industriali, rispetto alle esigenze di tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate - Difetto di un ragionevole bilanciamento tra i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione - Mancato rinvio a prescrizioni puntuali da rispettare in modo da valorizzare i principi di prevenzione, precauzione alla fonte, informazione e partecipazione che caratterizzano l’intero sistema normativo ambientale - Difetto di un efficace sistema di controlli - Violazione dei principi a tutela della vita e della salute - Lesione della tutela dell’ambiente - Violazione del principio che garantisce l’iniziativa economica privata che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
Misure governative che impongono la prosecuzione di attività produttive di rilievo strategico per l’economia nazionale o la salvaguardia dei livelli occupazionali, nonostante il sequestro degli impianti ordinato dall’autorità giudiziaria, sono costituzionalmente legittime soltanto per il tempo strettamente necessario per portare a compimento gli indispensabili interventi di risanamento ambientale
Consiglio di Stato Sez. VI n. 4329 del 15 maggio 2024
Beni culturali.Eliminazione barriere architettoniche in edificio vincolato
L’ordinamento richieda (ancora), ai fini dell’istallazione di un ascensore la deliberazione del condominio, anche nel caso in cui questo sia finalizzato ad eliminare le barriere architettoniche per le persone con disabilità (o altri soggetti fragili), ancorché realizzato a proprie spese. Tale soluzione è il frutto della necessità di trovare il punto di equilibrio tra i diversi interessi contrapposti quelli domenicali, quelli sottesi alla tutela dei beni storici, quelli delle persone con disabilità
Alcuni chiarimenti in merito all’autotutela doverosa di cui all’art. 21 nonies, comma 2 bis, l. n. 241 del 1990
(nota a Cons. Stato, Sez. II, 2 novembre 2023, n. 9415)
di Federica CAMPOLO
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3941 del 30 aprile 2024
Urbanistica.Modalità di calcolo della distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti
La distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, così come la distanza prevista ex art 873 cc, deve essere misurata secondo il c.d. criterio lineare tracciando linee perpendicolari tra gli edifici e non radiale, e va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, ciò a prescindere dalla specifica conformazione dell’edificio (pareti lineari o ricurve). Le distanze vanno misurate dalle sporgenze estreme dei fabbricati, dalle quali vanno escluse soltanto le parti ornamentali, di rifinitura ed accessorie di limitata entità e i cosiddetti sporti (cornicioni, lesene, mensole, grondaie e simili) che sono irrilevanti ai fini della determinazione dei distacchi. Sono rilevanti, invece, anche in virtù del fatto che essi costituiscono “costruzione” le parti aggettanti (quali scale, terrazze e corpi avanzati) anche se non corrispondenti a volumi abitativi coperti, ma che estendono ed ampliano (in superficie e in volume) la consistenza del fabbricato.
Cass. Sez. III n. 20858 del 28 maggio 2024 (CC 15 mag 2024)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Vivenzio
Urbanistica.Condono e richiesta del promissario acquirente
In tema di condono edilizio, in forza degli artt. 6 e 38, comma quinto, della legge 28 febbraio 1985, n.47 – anche richiamati dall'art.39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.724 - legittimati alla presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria sono, al di là del peculiare caso degli eredi, il proprietario della costruzione abusiva, il titolare della concessione edilizia, il committente delle opere, il costruttore ed il direttore dei lavori. Non risulta il mero promissario acquirente in quanto tale.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 4296 del 14 maggio 2024
Rumore.Classificazione acustica del territorio e sindacato del giudice amministrativo
L’onere della classificazione acustica del territorio spetta ex lege ai Comuni, che esprimono una funzione pianificatoria, inserita in un nucleo particolarmente ampio di discrezionalità amministrativa, sicché l'ambito del sindacato del giudice amministrativo si presenta ristretto e sostanzialmente limitato ad un riscontro ab externo del rispetto dei canoni di logicità formale. Il sindacato giurisdizionale sul piano di classificazione acustica, come per gli altri atti di pianificazione del territorio, incontra necessariamente precisi limiti al fine di non sconfinare nel merito delle scelte discrezionali adottate dall'amministrazione. Tale sindacato è ammesso, infatti, nei soli casi di gravi illogicità, irrazionalità ovvero travisamenti sintomatici della sussistenza del vizio di eccesso di potere. Non si tratta, quindi, di sindacare il merito di scelte opinabili, ma di verificare se queste scelte siano assistite da una credibilità razionale supportata da valide leggi scientifiche. In proposito giova ricordare che in materia di zonizzazione acustica del territorio, le scelte dell'amministrazione non possono sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica, ma devono tener conto del disegno urbanistico voluto dal pianificatore, ovverossia delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio. Ciò rileva sotto un duplice aspetto. Da un lato, rileva l'interesse pubblico generale alla conservazione del disegno di governo del territorio programmato dal pianificatore, il quale riflette un ben preciso interesse della comunità ad un certo utilizzo del proprio territorio, sul quale la medesima è stanziata. Da un altro lato, rileva l'interesse dei privati alla conservazione delle potenzialità connesse alla titolarità dei diritti sui beni immobili e derivanti dalle pregresse e già effettuate scelte di pianificazione, le quali devono poter essere attuate pro futuro, avendo una natura tipicamente programmatoria.
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