Cass. Sez. III sent.3945 del 1 febbraio 2006 (ud. 19 dicembre 2005)
Pres. Lupo Est. Teresi Imp. Donzelli
Beni Ambientali – Estinzione reato per spontanea demolizione
In base al tenore letterale della norma la fattispecie estintiva prevista 
dall’articolo 181 può configurarsi soltanto se l’autore dell’abuso si attivi 
spontaneamente alla rimessione in pristino e, quindi, prima che la PA la 
disponga perché l’effetto premiale può realizzarsi solo in presenza di una 
condotta che anticipi l’emissione del provvedimento amministrativo 
ripristinatorio
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale
composta dagli Ill.mi Signori:
dott. Ernesto Lupo
1. dott. Ciro Petti
2. dott. Alfredo Teresi
3. dott. Claudia Squassoni
4. dott. Antonio lanniello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Donzelli Mauro, nata a Fermo il 7.08.1957, avverso la 
sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona in data 1.06.2005 che ha 
confermato la condanna alla pena dell'arresto [convertendola in quella 
pecuniaria corrispondente] e dell'ammenda inflittagli nel giudizio di primo 
grado per il reato di cui agli articoli 81 codice penale, 163, 146 e 151 d. lgs. 
n.490/1999;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Angelo Di Popolo, il quale ha chiesto 
l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il reato è estinto per 
prescrizione;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Pasquale Coppola, il quale ha chiesto 
l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza in data 1.06.2005 la Corte di Appello di Ancona confermava la 
condannava alla pena dell'arresto [convertendola in quella pecuniaria 
corrispondente] e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a Donzelli 
Mauro quale responsabile di avere, senza la prescritta autorizzazione, 
realizzato, in zona vincolata, un bar costituito da tre strutture di cemento 
armato, nonché una parete divisoria lunga oltre 10 metri, opere successivamente 
demolite.
Rilevava la Corte che l'intervenuta demolizione non era idonea a produrre 
l'effetto estintivo di cui all'art. 181, comma quinquies, del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004 n. 41, introdotto dalla legge 15 dicembre 2004 n.308 
perché la demolizione era stata effettuata dopo l'ingiunzione a demolire emessa 
dal Comune di Pedaso in data 16 luglio 2001, e, comunque, oltre il termine 
prefissato del 26 luglio 2001, essendo stata accertata con verbale dell'8 
novembre 2001 l'omessa demolizione.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e 
mancanza di motivazione in ordine alla negata applicazione della causa estintiva 
del reato a seguito dell'avvenuta demolizione delle opere perché "non si 
comprende se la corte d'Appello abbia considerato ostativa al riconoscimento 
della speciale causa estintiva l'ordinanza in sé ovvero l'infruttuoso decorso 
del tempo concesso per l'adempimento della stessa".
Mancando negli atti la relazione di notifica del provvedimento amministrativo, 
non è possibile stabilire il dies a quo ai fini dell'accertamento 
dell'inadempimento.
Inoltre, la rimessione in pristino era stata tempestivamente eseguita prima che 
la PA l'effettuasse d'ufficio e a proprie spese.
Deduceva, altresì, il ricorrente che la pena inflittagli doveva essere ridotta 
perché l'eliminazione delle opere aveva sanato ogni danno ambientale.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Con memoria del 30.11.2005 il ricorrente eccepiva la prescrizione del reato. Il 
ricorso è manifestamente infondato.
Dispone l'art. 181 quinques del decreto legislativo n. 41/2004 che
"la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli 
paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio 
dairautoritò amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, 
estingue il reato di cui al comma 1"
L'ordine impartito dall'autorità amministrativa è l'intimazione di ripristinare 
lo stato dei luoghi che è rivolto all'autore dell'abuso e che, ove rimanga 
inadempiuto, dà luogo ad esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
La nuova fattispecie estintiva può configurarsi soltanto se l'autore dell'abuso 
si attivi spontaneamente alla rimessione in pristino e, quindi, prima che la PA 
la disponga perché l'effetto premiale può realizzarsi solo in presenza di una 
condotta che anticipi l'emissione del provvedimento amministrativo 
ripristinatorio.
Non merita, pertanto, adesione l'assunto difensivo secondo cui l'effetto 
estintivo conseguirebbe anche nel caso in cui l'ordine sia stato disposto 
d'ufficio e l'imputato abbia effettuato il ripristino anticipando l'esecuzione 
materiale da parte della PA.
Nel caso in esame, risulta
- che, con provvedimento 16 luglio 2001, l'Ufficio tecnico comunale ha ingiunto 
all'imputato di procedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere 
abusive entro il termine di giorni 90 dalla notifica;
- che, con verbale dell'8 novembre 2001, la Polizia municipale ha costatato 
l'inadempimento;
- che la demolizione è stata accertata il 14 maggio 2002.
Essendo la rimessione in pristino avvenuta dopo l'emissione dell'ingiunzione, 
non ricorrono le condizioni per applicare la causa estintiva.
La determinazione della pena in prossimità del minimo edittale non richiedeva 
una più diffusa motivazione sul punto.
Il reato non è prescritto perché l'inammissibilità del ricorso, vertente su 
erronee argomentazioni giuridiche e su questioni in fatto correttamente 
esaminate in sede di merito, non consente il formarsi di un valido rapporto di 
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le 
cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Cass. SU 
n.32/2000, De Luca, RV. 217266).
Grava sul ricorrente l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla 
cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in €. 500,00.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento 
delle spese del procedimento e della somma di €. 500,00 in favore della cassa 
delle ammende.
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 19.12.2005.
 
 
                    




