 Cass. Sez. III n. 16442 del 27 aprile 2011 (Cc. 16 mar. 2011)
Cass. Sez. III n. 16442 del 27 aprile 2011 (Cc. 16 mar. 2011)
Pres. Ferrua Est. Ramacci Ric. Trotta ed altro 
Beni Ambientali. Detenzione armi in aree protette
Con riferimento alla normativa in tema di aree protette la detenzione di un fucile da caccia non è vietata in modo assoluto, essendo la stessa possibile previa autorizzazione, né detta arma costituisce una cosa intrinsecamente pericolosa
REPUBBLICA ITALIANA 
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
 Sez. III Penale 
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
 Dott. Giuliana FERRUA                                      Presidente
 Dott. Mario GENTILE                                         Consigliere
 Dott. Renato GRILLO                                         Consigliere
 Dott. Giulio SARNO                                           Consigliere
 Dott. Luca RAMACCI                                         Consigliere Estensore
 
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 - sul ricorso proposto da: TROTTA Andrea nato a San Givanni Rotondo il 7/10/1935  RIGNANESE Luigi nato a Manfredonia il 30/8/1970;
 - avverso la sentenza emessa il 14/5/2010 dal Tribunale di Lucera — Sezione  Distaccata di Apricena
 . Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
 - Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Mario Fraticelli che ha  concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca;
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Con sentenza emessa in data 14 maggio 2010, il Tribunale di Lucera — Sezione  Distaccata di Apricena assolveva TROTTA Andrea e RIGNANESE Luigi dal reato di  cui all'articolo 30, lettera d) Legge 157\92 perché il fatto non costituisce  reato.
 Veniva altresì disposta la confisca e devoluzione alla competente Direzione di  Artiglieria del fucile e del munizionamento in sequestro.
 Avverso tale pronuncia entrambi proponevano ricorso immediato per cassazione  denunciando l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale  relativamente alla disposta confisca.
 Osservavano i ricorrenti che, in assenza di una sentenza dichiarativa di  responsabilità, la confisca non poteva essere legittimamente disposta.
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 Il ricorso è fondato.
 
 Va premesso che, in tema di caccia, l'articolo 28, secondo comma della Legge 11  febbraio 1992 n. 157 dispone che, in caso di condanna per le ipotesi di reato di  cui all' articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i mezzi  di caccia siano in ogni caso confiscati.
 Si tratta, come chiaramente emerge dal tenore della disposizione, di confisca  obbligatoria
 Il successivo articolo 30 stabilisce poi, al terzo comma, che "salvo quanto  espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le  disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi".
 Delle due disposizioni richiamate questa Corte ha fornito, nel tempo, una  uniforme interpretazione rilevando come la norma preveda espressamente la  confisca solo in caso di condanna e per le ipotesi di reato esplicitamente  indicate in quanto il richiamo operato dal legislatore alla disciplina delle  armi non ha natura di rinvio in senso tecnico, tale da determinare un  collegamento sanzionatorio tra la normativa sulla caccia e quella in materia di  armi trattandosi, al contrario, di una mera precisazione finalizzata ad  eliminare ogni dubbio in merito alla possibilità di concorso tra i reati  previsti dalle diverse disposizioni, facendo salvo il solo principio di  specialità. Sulla base del rapporto di specialità intercorrente tra la  disciplina venatoria e quella sulle armi veniva esclusa la possibilità di  applicare il combinato disposto degli artt. 240 cpv. C.P. e 6 Legge 22 maggio  1975 n. 152, in forza del quale può disporsi la confisca anche in assenza di una  pronuncia di condanna quando trattasi di reati concernenti le armi (Sez. III n.  15166, 1 aprile 2003; n. 17670, 9 maggio 2007; n. 35637, 27 settembre 2007;  n.6228, 13 febbraio 2009; n. 11580, 17 marzo 2009; n. 18545, 17 maggio 2010; n.  27265, 14 luglio 2010).
 
 Nella fattispecie, il giudice ha disposto la confisca dell'arma e del relativo  munizionamento ai sensi dell'articolo 240, comma secondo n. 2 C.P. "in quanto  oggetti il cui porto e la cui detenzione in zona parco costituisce reato".
 
 Il riferimento non pare riguardare, pertanto, la disciplina sulla caccia oggetto  di contestazione ma, evidentemente, il divieto di cui all'articolo 11, comma  terzo, lettera f) della legge n.341/94 sulle aree protette di introduzione, da  parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura  in assenza di autorizzazione.
 
 La violazione del divieto é sanzionata penalmente dall'articolo 30, comma primo,  mentre il comma quarto prevede un'ipotesi di confisca facoltativa delle cose  utilizzate per la consumazione dell'illecito in caso di condanna e nei casi di  particolare gravità.
 
 Ciò posto ed in disparte la circostanza che il reato contestato ai ricorrenti  riguardava altra disposizione di legge e che dallo stesso i predetti sono stati  mandati assolti, deve rilevarsi che la menzionata legge — quadro sulle aree  protette limita il divieto ai privati che non dispongono di autorizzazione,  cosicché il porto delle armi nelle zone parco non deve ritenersi sempre vietato.
 
 In altre parole, anche con riferimento alla normativa in tema di aree protette  la detenzione di un fucile da caccia non é vietata in modo assoluto, essendo la  stessa possibile previa autorizzazione, né detta arma costituisce una cosa  intrinsecamente pericolosa.
 
 La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca,  che va eliminata, con restituzione dei beni all'avente diritto.
 P.Q.M.
 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, che  elimina.
 
 Così deciso in Roma il 16 marzo 2011
 
                    




