 Cass. Sez. III n. 9308 del 9 marzo 2011 (Cc. 24 feb. 2011)
Cass. Sez. III n. 9308 del 9 marzo 2011 (Cc. 24 feb. 2011)
Pres. Ferrua Est. Ramacci Ric. Stanzione
Beni ambientali. Valutazione di incidenza e permesso di costruire 
La valutazione incidenza prevista dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 per gli interventi da eseguirsi nelle zone individuate come SIC (siti di interesse comunitario) avendo ad oggetto l’analisi dei possibili effetti che gli interventi medesimi possono avere su detti siti con riferimento agli obiettivi di conservazione, deve necessariamente precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio del quale costituisce requisito di efficacia
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri  Magistrati:
 
 Dott.Giuliana FERRUA                                        Presidente
 Dott.Ciro PETTI                                                  Consigliere
 Dott.Alfredo M. LOMBARDI                                 Consigliere
 Dott.Guicla I. MULLIRI                                        Consigliere
 Dott.Luca RAMACCI                                           Consigliere Est.
 
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 - sul ricorso proposto da: STANZIONE Vincenzina nata a Pagani il 24/3/1960
 - avverso l'ordinanza emessa i16 luglio 2010 dal Tribunale di Salerno Sentita la  relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci
 - Udito Pubblico Ministero nella persona del Dott. Guglielmo Passacantando che  ha concluso per il rigetto del ricorso
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 STANZIONE Vincenzina proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, in  data 6 luglio 2010, con la quale il Tribunale di Salerno, in accoglimento  dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale  avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo emessa  dal G.I.P. di Salerno, disponeva la misura reale sullo stabilimento balneare  "Bagni Cinzia" in comune di Eboli.
 Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di  motivazione, osservando che il Tribunale aveva disposto il sequestro sul  presupposto della invalidità del permesso di costruire rilasciatole in quanto  non preceduto dalla prescritta valutazione di incidenza richiesta per gli  interventi da eseguirsi nelle aree SIC.
 Evidenziava, a tale proposito, l'incertezza ed i dubbi interpretativi che  avevano accompagnato l'intero iter procedimentale, in quanto in un primo momento  l'amministrazione comunale competente riteneva non necessaria, sulla base di una  disposizione dirigenziale, la valutazione di incidenza e solo dal dicembre 2008  (dopo il rilascio del titolo edilizio) una delibera di Giunta aveva chiarito che  per la realizzazione di impianti balneari tale valutazione era invece dovuta.
 Richiamando quindi il principio di presunzione di legittimità degli atti  amministrativi, rilevava che mai le era stata data comunicazione dell'avvio di  un procedimento di revoca o sospensione del titolo abilitativo rilasciato,  cosicché il Tribunale aveva errato nel ritenere la sussistenza dell'elemento  soggettivo del reato.
 Aggiungeva che il rilascio, in data 4 giugno 2010, del parere favorevole di  incidenza da parte della Regione avrebbe dovuto indurre i giudici ad una diversa  considerazione del periculum in mora, così come la conseguente "convalida  del titolo abilitativo" rilasciata il 13 luglio 2010 dall'amministrazione  comunale.
 Con un secondo motivo di ricorso lamentava il vizio di motivazione in ordine  alla effettiva consistenza dell'intervento realizzato, che si assumeva  costituito da opere diverse ed ulteriori da quelle assentite.
 Osservava, sul punto, che le opere realizzate consistevano in strutture di  legno, precarie e facilmente amovibili, fissate su pedane poggiate sulla sabbia  e destinate alla rimozione al termine della stagione balneare e, pertanto, del  tutto irrilevanti ai fini del D.P.R. 380\01.
 Rilevava, infine, che in ogni caso le era stata rilasciata, in data 19 luglio  2010, dal competente ufficio regionale, un parere di incidenza favorevole  riguardante l'effettivo intervento eseguito.
 Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
 MOTIVI DELLA DECISIONE 
 Il ricorso è infondato.
 Occorre preliminarmente osservare che la costante giurisprudenza di questa Corte  ritiene proponibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede  di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo)  esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di  cui all'articolo 606 lettera e) C.P.P. pur rientrando, nella violazione di  legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione  meramente apparente (v., da ultimo, Sez. V n. 35532, 1 ottobre 2010).
 Ne consegue che devono ritenersi inammissibili i motivi dedotti dalla ricorrente  con riferimento all'articolo 606, lettera e) C.P.P..
 Ciò posto, deve osservarsi che, secondo quanto indicato nell'impugnato  provvedimento, viene posta in dubbio la validità del titolo edilizio, rilasciato  in assenza della valutazione di incidenza.
 Il Tribunale ha ritenuto che la mancanza della suddetta valutazione determini  l'illiceità dell'intervento eseguito e che, sotto il profilo soggettivo, la  piena consapevolezza, da parte della ricorrente, della obbligatorietà della  valutazione medesima era desumibile dalla comunicazione effettuata dal comune,  nel dicembre 2008, a tutti i titolari di concessione demaniale circa la  necessità del provvedimento e dell'avvio del procedimento di revoca del permesso  di costruire, in regime di autotutela, in caso di mancato rilascio.
 Precisava il Tribunale che l'amministrazione comunale aveva precisato come la  mancanza di tale atto amministrativo avrebbe impedito di reimpiantare la  struttura nella stagione estiva successiva e come, nell'anno 2010, la ricorrente  abbia comunque iniziato la costruzione della struttura.
 Aggiungeva che il rilascio da parte della Commissione VIA della Giunta Regionale  della Campania del parere favorevole alla valutazione di incidenza non influiva  sulla ritenuta sussistenza del periculum in mora in quanto le  prescrizioni imposte non coincidevano con quelle contenute nel titolo  abilitativo edilizio originario, cosicché riteneva necessaria almeno una  valutazione della conformità dell'intervento eseguito a dette prescrizioni.
 Date tali premesse, occorre ricordare che il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357  "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla  conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della  fauna selvatiche" all'articolo 5, comma ottavo stabilisce che "l'autorità'  competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento  acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente  individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla  realizzazione degli stessi."
 Viene dunque chiaramente specificato che la valutazione di incidenza deve  precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
 La prevista procedura ha, infatti, lo scopo di analizzare e valutare gli effetti  di un determinato intervento o di una particolare attività all'interno dei siti  di importanza comunitaria, individuando anche eventuali misure per contenerne  l'impatto e favorirne la conservazione.
 
 Si tratta, quindi, di un procedimento preventivo il cui scopo é, evidentemente,  quello di assicurare un adeguato equilibrio tra la conservazione del sito ed un  uso sostenibile del territorio anche in ossequio ai principi comunitari di  precauzione e prevenzione dell'azione ambientale.
 Conseguentemente, deve certamente escludersi, proprio per la particolare natura  del procedimento, la possibilità che la valutazione di incidenza possa essere  rilasciata ex post, poiché un siffatto procedere da parte  dell'amministrazione competente vanificherebbe lo scopo della particolare  procedura, che, come si é detto, è quello di operare un bilanciamento tra le  esigenze di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna  selvatiche e quelle di sviluppo del territorio.
 Si tratta, pertanto, di una situazione del tutto analoga a quella relativa agli  interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per i quali si è  ritenuto che l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo  costituisca atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli  altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio con la conseguenza  di condizionarne l'efficacia.
 Deve dunque affermarsi il principio secondo il quale la valutazione di incidenza  prevista dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 per gli interventi da eseguirsi  nelle zone individuate come SIC (siti di interesse comunitario) avendo ad  oggetto l'analisi dei possibili effetti che gli interventi medesimi possono  avere su detti siti con riferimento agli obiettivi di conservazione, deve  necessariamente precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio del quale  costituisce requisito di efficacia.
 Alla luce di tale principio, appare evidente come i giudici del riesame abbiano  fatto buon uso delle diposizioni applicate e la circostanza che l'intervento sia  stato eseguito in assenza della preventiva valutazione di incidenza risulta  correttamente valutata e conforme al disposto del menzionato D.P.R. 357\97 e  dell'articolo 44 D.P.R. 380\01.
 In particolare, appare immune da censure la ritenuta inefficacia del titolo  edilizio rilasciato e la irrilevanza del "parere favorevole" alla valutazione di  incidenza in ordine alla sussistenza del periculum in mora sul  presupposto della non perfetta coincidenza tra gli interventi eseguiti e quelli  indicati nell'atto amministrativo.
 Altrettanto corretta appare la valutazione della vicenda in ordine alla  sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, tenendo conto dello sviluppo  complessivo del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dei titoli.
 Deve poi aggiungersi che l'eventuale rilevanza dei provvedimenti amministrativi  adottati in data successiva alla decisione del Tribunale del riesame potrà  essere oggetto di adeguata valutazione in sede di merito e non intacca la  legittimità dell'ordinanza impugnata, unico oggetto di valutazione da parte di  questa Corte.
 Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali determinazioni  indicate in dispositivo.
 P.Q.M.
 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del  procedimento.
 Così deciso in Roma i124 febbraio 2011
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 9 MAR. 2011
 
                    




