 TAR Puglia (BA) Sez. I n. 3493 del 24 settembre 2010
TAR Puglia (BA) Sez. I n. 3493 del 24 settembre 2010
Beni Ambientali. Valutazione di incidenza e parere ente parco
Non è precluso all’Ente parco (nela fattispecie, Parco dell'Alta Murgia) l’esame degli effetti di un intervento sulle risorse naturali, quando si sia già conclusa favorevolmente la distinta procedura di valutazione di incidenza ai sensi delle Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE. Ciò è smentito non soltanto dal fatto che la legge attribuisce la competenza, per i due procedimenti, ad Amministrazioni diverse, ciascuna dotata di autonomo potere decisionale. Invero, è da considerare che anche sul piano sostanziale i due procedimenti sono preordinati alla salvaguardia di beni solo parzialmente coincidenti: la fauna e l’habitat naturale per i siti d’importanza comunitaria SIC e ZPS, il paesaggio ed il complessivo equilibrio dell’ecosistema e delle risorse naturali e produttive per il Parco. Sicché nulla esclude che in concreto coesistano, debitamente giustificate ed entrambe legittime, una valutazione di incidenza positiva ed un parere dell’Ente parco di segno opposto, anche quando quest’ultimo sia stato già anticipato (e disatteso) nell’ambito del procedimento condotto dalla Provincia.
 
N. 03493/2010 REG.SEN.
 N. 01781/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
 (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 1781 del 2009, proposto da Solare di  Altamura s.r.l. (già Agrienergy di Matera s.r.l.) e Franchini s.a.r.l.,  rappresentate e difese dagli avv.ti Saverio Profeta e Carmine Rucireta, con  domicilio eletto presso il primo in Bari, via Cognetti, 25;
 contro
 Ente parco nazionale dell’Alta Murgia, rappresentato e difeso dall’avv.  Francesco Paparella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via  Venezia, 14;
 
 per l'annullamento
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 del provvedimento prot. n. 2476 del 12 ottobre 2009, con cui l’Ente parco  nazionale dell’Alta Murgia ha emesso il diniego di nulla osta alla realizzazione  di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltatica (di potenza  inferiore ad 1 Mw) in Altamura, contrada Franchini, su suolo pertinenziale al  centro aziendale della Franchini s.a.r.l.;
 
 del provvedimento prot. n. 8598 del 4 dicembre 2009, con cui la Soprintendenza  per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari ha annullato l’autorizzazione  paesaggistica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da  fonte fotovoltatica (di potenza inferiore ad 1 Mw) in Altamura, contrada  Franchini, su suolo pertinenziale al centro aziendale della Franchini s.a.r.l.;
 
 Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
 Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Ente parco nazionale dell’Alta  Murgia;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. Savio Picone e  uditi per le parti i difensori avv.ti Saverio Profeta, Carmine Rucireta e  Lucrezia Prisciantelli (per delega di Francesco Paparella);
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Con il ricorso originario, le società Solare di Altamura s.r.l. e Franchini  s.a.r.l. impugnano il provvedimento prot. n. 2476 del 12 ottobre 2009, con cui  l’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia ha respinto la richiesta di nulla osta  per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte  fotovoltatica (di potenza inferiore ad 1 Mw) in Altamura, contrada Franchini, su  suolo pertinenziale all’azienda agricola.
 
 Deducono motivi così rubricati:
 
 1) violazione dell’art. 13 della legge n. 394 del 1991 e dell’art. 20 della  legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per travisamento dei presupposti;
 
 2) violazione dell’art. 3, primo comma, dell’Allegato A al D.P.R. 10 marzo 2004,  incompetenza e sviamento;
 
 3) violazione dell’art. 7 della legge n. 394 del 1991 ed eccesso di potere per  travisamento dei presupposti, contraddittorietà e sviamento.
 
 Si è costituito l’Ente parco, resistendo al gravame.
 
 Con motivi aggiunti notificati in corso di causa, le ricorrenti estendono  l’impugnativa al sopravvenuto provvedimento prot. n. 8598 del 4 dicembre 2009,  con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari ha  annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Altamura per  la realizzazione del predetto impianto, avverso il quale deducono violazione  dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 159 del d. lgs. n. 42 del  2004, incompetenza, violazione del principio di leale collaborazione ed eccesso  di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di  motivazione.
 
 Rimasto contumace il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la causa è  passata in decisione alla pubblica udienza del 9 giugno 2010.
 DIRITTO
 1. Le ricorrenti espongono di aver presentato un progetto per la realizzazione  di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltatica di potenza  inferiore ad 1 Mw, costituito da 58 inseguitori solari, nell’agro di Altamura,  sull’area pertinenziale dell’azienda agricola della Franchini s.a.r.l., a tal  fine ceduta in comodato.
 
 L’area prescelta ricade all’interno del pSIC – ZPS “Murgia Alta”, ai sensi delle  Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE. La Provincia di Bari, con provvedimento del  26 marzo 2009, ha concluso favorevolmente (con prescrizioni) la valutazione di  incidenza ambientale.
 
 L’area rientra altresì nel perimetro Parco nazionale dell’Alta Murgia – zona 2.  Le ricorrenti hanno dunque richiesto all’Ente parco, in data 12 maggio 2009, il  nulla osta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 394 del 1991.
 
 Con l’impugnato provvedimento del 12 ottobre 2009, l’Ente parco ha negato il  nulla osta.
 
 Successivamente, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di  Bari ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di  Altamura, con atto del 4 dicembre 2009 gravato mediante motivi aggiunti.
 
 2. Vanno dapprima esaminate le censure mosse dalle società ricorrenti avverso il  diniego dell’Ente parco.
 
 2.1. Con il primo motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 13 della legge  n. 394 del 1991 e dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990. Secondo le  ricorrenti, l’Ente parco si sarebbe tardivamente pronunciato sull’istanza,  quando ormai era spirato il termine di legge per la formazione del silenzio  assenso e vi era, al più, spazio per l’adozione di un provvedimento di  autotutela che annullasse il permesso formatosi per decorso del tempo.
 
 In contrario, osserva il Collegio che l’art. 10 dell’Allegato A del D.P.R. 10  marzo 2004 (istitutivo del Parco dell’Alta Murgia) stabilisce che l’istanza deve  essere corredata di “tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese  le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti per  territorio” e che l’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla  ricezione della documentazione completa.
 
 E’ agevole ravvisare la ratio della previsione nell’esigenza di consentire  all’Ente parco un’istruttoria compiuta sul progetto, sulla base delle eventuali  prescrizioni già impartite da altri enti chiamati ad esprimersi, specialmente  quando venga a mancare, per scelta del richiedente ovvero per prassi  dell’Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale, la  concentrazione procedimentale assicurata dalla conferenza di servizi.
 
 Nella fattispecie, la difesa dell’Ente parco ha correttamente evidenziato che,  al momento della presentazione della domanda da parte delle società ricorrenti,  la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non si era conclusa  (ed anzi, la Soprintendenza ha successivamente annullato il nulla osta  paesaggistico comunale, con il richiamato atto del 4 dicembre 2009, impugnato  mediante motivi aggiunti). Per tale ragione, non decorreva il termine per  provvedere, fissato dal D.P.R. 10 marzo 2004, e non si era perfezionato il  silenzio assenso previsto dall’art. 13 della legge n. 394 del 1991.
 
 Ne discende, per tale parte, l’infondatezza del ricorso.
 
 2.2. Con il secondo e terzo motivo, che possono essere affrontati unitariamente,  le ricorrenti affermano che il diniego dell’Ente parco poggerebbe su motivazioni  illogiche e contraddittorie, sia in relazione alla positiva valutazione di  incidenza ambientale (cui era pervenuta, con il richiamato provvedimento del 26  marzo 2009, la Provincia di Bari, chiamata ad esprimersi a tutela del pSIC – ZPS  “Murgia Alta”), sia con riguardo alle norme di tutela del Parco contenute nel  D.P.R. 10 marzo 2004.
 
 Le doglianze non hanno pregio.
 
 Nella premessa del provvedimento impugnato si legge, tra l’altro, che “… ai  sensi dell’art. 3, comma I, lett. f) dell’allegato A al D.P.R. 10/03/2004 … in  zona 2 è vietata la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che  alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici; … il  progetto proposto determina una significativa alterazione della morfologia del  suolo e del paesaggio, in quanto finalizzato all’insediamento di un impianto  industriale per la produzione di energia rinnovabile con rilevante impatto  paesaggistico, naturalistico, sul suolo e sulle componenti vegetazionali; … gli  impianti ad inseguitori sono composti da elementi che possono raggiungere anche  i dieci metri di altezza complessiva per un numero di diverse decine di  macchine. All’effetto di detrattore del paesaggio va aggiunto il possibile  disturbo causato dai riflessi prodotti dagli specchi che potrebbero falsare sia  la percezione paesaggistica sia determinare situazioni di pericolo stradale; …  L’allestimento di impianti fotovoltaici determina un impoverimento della risorsa  suolo al di sotto degli specchi, con relativo innesco di processi di erosione.  La riflessione della luce prodotta dagli specchi può ingenerare nelle specie di  avifauna selvatica confusione e perdita dell’orientamento, in quanto rilevanti  estensioni specchiate possono simulare raccolte d’acqua inesistenti. La  collocazione degli impianti anche su terreni coperti da colture agricole  determina in ogni caso una perdita di habitat di specie per gli uccelli  selvatici particolarmente protetti nel Parco… Viene determinata, inoltre, una  sensibile variazione microclimatica locale che può arrecare danno ai processi  microbiologici del terreno coperto da impianti. … gli impianti fotovoltaici  determinano una possibile interferenza con il sistema suolo e con il sistema  idrologico sotterraneo, in particolare nel territorio murgiano caratterizzato da  calcare fessurato e da reticoli idrici superficiali e profondi. … Negli impianti  ad inseguitori, la componente suolo è interessata dalla realizzazione di  fondamenta in c.a. con superficie pari a circa 50 mq, con un volume di terreno e  roccia sottratti pari a circa 50 mc per ciascun inseguitore, per un totale  complessivo di circa 2.800 mc, determinando notevoli perturbazioni al sistema  idrologico. La realizzazione di cavidotti di collegamento, di piste per la  manutenzione degli impianti e di cabine elettriche determina ulteriore  sottrazione di suolo libero nonché la possibile perdita e la frammentazione di  habitat naturali, seminaturali e di habitat di specie”.
 
 Si tratta, ad avviso del Collegio, di motivazione congrua ed esaustiva, che  resta immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che soli  consentirebbero l’annullamento dell’atto per eccesso di potere.
 
 Né può condividersi l’assunto di parte ricorrente, secondo cui sarebbe precluso  all’Ente parco l’esame degli effetti dell’intervento sulle risorse naturali,  quando si sia già conclusa favorevolmente la distinta procedura di valutazione  di incidenza ai sensi delle Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE.
 
 Ciò è smentito non soltanto dal fatto che la legge attribuisce la competenza,  per i due procedimenti, ad Amministrazioni diverse, ciascuna dotata di autonomo  potere decisionale (la Provincia di Bari per la valutazione di incidenza, l’Ente  parco per la tutela dei vincoli introdotti dal D.P.R. 10 marzo 2004). Invero, è  da considerare che anche sul piano sostanziale i due procedimenti sono  preordinati alla salvaguardia di beni solo parzialmente coincidenti: la fauna e  l’habitat naturale per i siti d’importanza comunitaria SIC e ZPS, il paesaggio  ed il complessivo equilibrio dell’ecosistema e delle risorse naturali e  produttive per il Parco. Sicché nulla esclude che in concreto coesistano,  debitamente giustificate ed entrambe legittime, una valutazione di incidenza  positiva ed un parere dell’Ente parco di segno opposto, anche quando  quest’ultimo sia stato già anticipato (e disatteso) nell’ambito del procedimento  condotto dalla Provincia.
 
 In conclusione, è infondato e va respinto il ricorso originario volto  all’annullamento del provvedimento prot. n. 2476 del 12 ottobre 2009 dell’Ente  parco nazionale dell’Alta Murgia.
 
 3. Divengono conseguentemente improcedibili, per difetto d’interesse, i motivi  aggiunti proposti avverso l’annullamento del nulla osta paesaggistico comunale  disposto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari.  In difetto dell’autorizzazione dell’Ente parco, infatti, l’intervento progettato  dalle società ricorrenti non sarebbe in ogni caso realizzabile e dunque nessuna  utilità discenderebbe dall’annullamento del successivo provvedimento  ministeriale.
 
 4. Le spese di giudizio, tenuto conto della particolarità e complessità delle  questioni dedotte, possono essere compensate.
 P.Q.M.
 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima  Sezione, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibili i motivi  aggiunti.
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Bari nella camera di consiglio dei giorni 9 giugno – 23 giugno  2010 con l’intervento dei Signori:
 
 Corrado Allegretta, Presidente
 Giuseppina Adamo, Consigliere
 Savio Picone, Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 24/09/2010
 
                    




