 T.A.R. Sicilia (PA) Sez. II n. 194 del 2 febbraio 2011
T.A.R. Sicilia (PA) Sez. II n. 194 del 2 febbraio 2011
Elettrosmog. Impianti radiobase e disciplina urbanistica 
Il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino. Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute
N. 00194/2011 REG.PROV.COLL.
 N. 02519/2008 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
 
 (Sezione Seconda)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
 sul ricorso numero di registro generale 2519 del 2008, proposto da Vodafone  Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino Macaluso e Daniela  Macaluso, con domicilio eletto presso l’avv. Antonino Macaluso in Palermo, via  G. Ventura n. 1;
 contro
 -il Comune di Cinisi, non costituito in giudizio,
 
 per l'annullamento
 
 - della nota prot. n. 18280 del 22.9.06, di diniego di rilascio autorizzazione  per la realizzazione di una stazione radio base in terreno sito nel Comune di  Cinisi;
 
 - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale compreso il verbale  n. 1 dell'11.9.08 della Commissione edilizia;
 
 nonchè per l'accertamento
 
 e la declaratoria della formazione per silentium del titolo abilitativo sulla  dichiarazione di inizio attività.
 
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Vista la memoria difensiva della società ricorrente;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 il Presidente  dott. Nicolo' Monteleone e udito il difensore della ricorrente, come specificato  nel verbale;
 
 Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
 
 
 Il ricorso merita accoglimento.
 
 Come ha avuto occasione di osservare questa Sezione in fattispecie analoghe alla  presente (fra le tante, 21 luglio 2006, n. 1743; 12 marzo 2008, n. 340; 6 aprile  2009, n. 661, 27 ottobre 2010, n. 13720), va rilevato che il Comune non possa,  mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica,  adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di  esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali,  esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base  per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la  introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi  destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino. Tali  disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla  tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una  misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche,  che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso  l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed  obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro  dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso, tra le  tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3534, C.G.A. 12 novembre  2009, n. 929; T.A.R. Sicilia, sez. II, 6 aprile 2009, n. 661).
 
 Anche recentemente è stato ribadito che le stazioni radio base, attesa la loro  natura di opere di urbanizzazione, possono essere installate sull’intero  territorio comunale, non assumendo carattere ostativo le specifiche destinazioni  di zona rispetto ad impianti di carattere generale che, quli quello di telefonia  mobile, presuppongono la realizzazione di una rete che dia uniforme copertura al  territorio (C.G.A. 14 aprile 2010, n. 514)
 
 Va, ancora, osservato che, per giurisprudenza consolidata costituzionale e  amministrativa, l’installazione di stazioni radio base è soggetta al rilascio di  un unico titolo abilitativo, come contemplato e disciplinato dall’art. 87 del  d.lgs. n° 259/2003, suscettibile di comprendere tutte le valutazioni anche di  natura urbanistica e territoriale proprie del titolo abilitativo edilizio (Corte  Cost.le n° 336/2005; Cons. Stato, sez. VI, 28 giugno 2010 n. 4135; Cons. Stato,  sez. VI, 28/02/2006 n°889; Cons. Stato, 5 agosto 2005, n. 4159; Cons. Stato, 26  luglio 2005, n. 4000; Cons. Stato, 9 giugno 2005, n. 3040; Cons. Stato, Sez. VI,  11 gennaio 2005, n. 100).
 
 Come ha avuto recentemente occasione di precisare questa Sezione in fattispecie  analoga alla presente (v. sentenza n. 11086 del 28 settembre 2010), il principio  di unicità del titolo abilitativo per l’installazione di stazioni radio base è  vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale e dunque anche per la Regione  Sicilia, trattandosi di principio affermato dal legislatore statale del d.lgs.  n° 259/2003 nell’esercizio della potestà legislativa nella materia “trasversale”  della tutela della concorrenza. Pertanto, le norme di legge della Regione  siciliana che regolano il rilascio dei titoli abilitativi edilizi devono essere  interpretate in senso conforme al principio di onnicomprensività di valutazioni  urbanistico-edilizie, suscettibili di trovare spazio nell’unico procedimento  preordinato al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di stazioni  radio base, come previsto e disciplinato dall’art. 87 del d.lgs. n° 259/2003.
 
 La nota impugnata è, altresì, illegittima per violazione dell’art. 87 del d.lgs.  n°259/2003, per l’improprio esercizio del potere inibitorio comunale, attivato  tardivamente rispetto al termine di legge.
 
 Per suesposte considerazioni e assorbito quant’altro, il ricorso va accolto e,  per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.
 
 Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente  giudizio.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione  Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato (n. 2519/2008) e, per  l’effetto, annulla gli atti impugnati.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2011, con  l'intervento dei Signori Magistrati:
 
 Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore
 Cosimo Di Paola, Consigliere
 Roberto Valenti, Primo Referendario
 
 IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 02/02/2011
 
                    




