 T.A.R. Toscana, Sez. II n. 299 del 14 febbraio 2011
T.A.R. Toscana, Sez. II n. 299 del 14 febbraio 2011
Elettrosmog. Potere regolamentare comunale
Il potere regolamentare comunale non può spingersi fino al punto di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire deroghe pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita l'individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità al fine della "minimizzazione" emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico
N. 00299/2011 REG.PROV.COLL.
 N. 00740/2008 REG.RIC.
 
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
 
 (Sezione Seconda)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 
 sul ricorso numero di registro generale 740 del 2008, proposto da:
 Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,  rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe De Vergottini, Stefano Grassi e  Simone Mazzoni, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze,  corso Italia 2;
 contro
 Comune di Fucecchio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso  dall'avv. Giuseppina Cucurachi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato  in Firenze, via Fra' Domenico Buonvicini 17;
 Regione Toscana;
 
 per l'annullamento
 
 - del provvedimento prot. n. 5027 del 13.2.2008 (notificato alla ricorrente il  successivo 22.2.2008) con cui il Comune di Fucecchio - Settore Assetto del  Territorio e Ambiente ha disposto il rigetto dell'istanza presentata da Telecom  Italia s.p.a. in data 31.10.2007 per l'autorizzazione alla realizzazione  dell'impianto denominato "Fucecchio 3" nel territorio comunale di Fucecchio in  Via Trento 31/33 - Foglio 61, particella 312, motivando il diniego sui  presupposti che:
 
 - "l'impianto proposto risulta localizzato in area classificata come 'sensibile  di tipob)' dal vigente Piano di Localizzazione degli impianti di  radiocomunicazione (....) e, quindi, non idonea alla installazione dello stesso;
 
 - (....) l'intervento risulta in contrasto con il vigente Piano Regolatore  Generale che prescrive, per l'area oggetto dell'intervento di installazione  dell'impianto, l'adozione di un preventivo Piano di Recupero. Detto Piano di  Recupero, in particolare, prevede la demolizione degli edifici esistenti e la  realizzazione di nuovi edifici con destinazione d'uso residenziale;
 
 - nonché di ogni altro atto, anche non cognito alla ricorrente, presupposto o  comunque connesso al provvedimento in questione e in particolare:
 
 - del Piano di Localizzazione degli impianti di radiocomunicazione approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale di Fucecchio n. 85 del 25.10.2002;
 
 - della norma tecnica di attuazione della pianificazione in materia di impianti  di radiocomunicazione di cui alla delibera consiliare n. 65 del 24.7.2002.
 
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fucecchio;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2010 il dott. Pierpaolo  Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Con ricorso notificato il 22 aprile e depositato il 6 maggio 2008, la Telecom  Italia S.p.a. proponeva impugnazione avverso il provvedimento del 13 febbraio  2008, in epigrafe, mediante il quale il Comune di Fucecchio aveva respinto la  sua istanza del 31 ottobre 2007, volta al rilascio dell’autorizzazione relativa  alla installazione di un impianto di telefonia cellulare su di un immobile  ubicato nel territorio di quel Comune alla via Trento 31/33: le ragioni del  diniego erano state indicate nella incompatibilità urbanistica dell’impianto,  localizzato in area classificata come “sensibile di tipo b” dal Piano comunale  di localizzazione degli impianti di radiodiffusione, ed inoltre contemplata dal  vigente Piano regolatore fra quelle necessitanti dell’approvazione di un  preventivo piano di recupero. La società Telecom, intimati dinanzi a questo  tribunale l’amministrazione procedente e la Regione Toscana, si affidava a sei  motivi in diritto, e concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato, previa  sospensiva, e per la condanna del Comune al risarcimento dei danni.
 
 Costituitosi in giudizio il Comune di Fucecchio, che resisteva alle domande  avversarie, con ordinanza dell’11 – 12 giugno 2008 il collegio accordava la  misura cautelare richiesta.
 
 Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella  pubblica udienza del 10 dicembre 2010, preceduta dal deposito di documenti e  memorie difensive.
 DIRITTO
 La controversia nasce dall’impugnazione proposta dalla ricorrente Telecom Italia  S.p.a. avverso il diniego dell’autorizzazione avente ad oggetto la realizzazione  dell’impianto di telefonia mobile denominato “Fucecchio 3”, pronunciato con atto  del 13 febbraio 2008 dal Comune di Fucecchio e motivato con riferimento alla  ritenuta incompatibilità dell’impianto sia con le previsioni del Piano comunale  di localizzazione degli impianti di radiocomunicazione, sia con quelle del P.R.G..
 
 Come osservato dalla ricorrente e, nella sostanza, confermato  dall’amministrazione resistente (si vedano le memorie difensive del 25 giugno  2010), a seguito dell’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare  contenuta nel ricorso introduttivo, l’impianto in questione è stato peraltro  ultimato e posto in funzione, né il Comune, successivamente alla comunicazione  di ultimazione dei lavori, ha formalizzato altri rilievi o contestazioni. Ma vi  è di più. Dalla documentazione prodotta si ricava infatti come, all’indomani  della sospensiva, il Comune abbia inteso adeguarsi in via definitiva al dictum  del tribunale, espressamente riconoscendo – senza attendere la decisione di  merito – l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di  autorizzazione, ai sensi dell’art. 87 co. 9 del D.Lgs. n. 259/03: in tal senso,  è inequivocabile il tenore della nota n. 16702 del 22 maggio 2009, nella parte  in cui, “preso atto dell’ordinanza del TAR Toscana n. 536/08”, si richiede a  Telecom di ottemperare alle prescrizioni impartite dalla A.S.L. n. 11 e dall’A.R.P.A.T.,  da “intendersi ad ogni effetto integrative del provvedimento implicito di  assenso”, inciso che presuppone, appunto, non il semplice intento di dare  esecuzione al provvedimento interinale del giudice, ma la volontà  incondizionata, ancorché implicita, di accettarne gli effetti e di ritenere  perciò formato il tacito assenso.
 
 L’esistenza di una siffatta volontà è altresì confermata dalla nota n. 16753, in  pari data, con cui viene richiesta dal Comune la verifica dell’efficienza  statica dell’edificio, ancora una volta sul presupposto dell’avvenuta formazione  del titolo autorizzativo, sulla base del quale si dà per acquisita la  legittimazione di Telecom a dare inizio ai lavori; ed, infine, dalla nota n.  22395 del 13 luglio 2009, con cui è richiesta l’effettuazione di una verifica  antincendio dello stabile ove l’impianto si trova installato, senza osservazioni  o riserve in merito all’autorizzazione.
 
 In definitiva, gli atti e comportamenti posti in essere dal Comune di Fucecchio,  non esaurendosi nella mera esecuzione dell’ordinanza cautelare, appaiono  incompatibili con la volontà di contrastare ulteriormente l’aspirazione della  ricorrente al rilascio dell’autorizzazione, configurando vera e propria  acquiescenza. Deve perciò convenirsi con la ricorrente medesima laddove afferma  di reputare essere venuto meno l’interesse alla decisione della causa;  affermazione che, come detto, viene formulata dallo stesso Comune in termini  differenti, ma che pur sempre presuppongono il sopravvenuto consolidamento  dell’autorizzazione (affermare che, oramai, nessuna utilità potrebbe derivare  alla ricorrente dall’annullamento del Piano di localizzazione e dell’art. 60  delle N.T.A. del P.R.G., poiché l’impianto è stato realizzato, equivale a  riconoscere che il diniego impugnato è definitivamente privo di ogni efficacia).
 
 Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque dichiarata  l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Del pari  deve presumersi venuto meno l’interesse della ricorrente a coltivare la domanda  accessoria di risarcimento danni, il pregiudizio paventato essendo stato  scongiurato dalla tempestiva sospensione cautelare dell’efficacia del  provvedimento impugnato.
 
 Ai fini, invece, del regolamento delle spese processuali, merita di essere qui  integralmente confermata la delibazione di fondatezza del gravame già espressa  in sede cautelare.
 
 In particolare, va ribadita l’adesione del collegio all’indirizzo  interpretativo, secondo cui il potere regolamentare comunale non può spingersi  fino al punto di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai campi  magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire deroghe  pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di  generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita  l'individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità  al fine della "minimizzazione" emerga dallo svolgimento di compiuti ed  approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere  scientifico (così, fra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2009, n.  8103). E, nella specie, la scelta pianificatoria del Comune di Fucecchio, di  inibire l’installazione di impianti per la radiocomunicazione all’interno delle  aree qualificate “sensibili” (di tipo “a” e di tipo “b”), presenta, appunto,  quel carattere di generalità che, svincolato da puntuali e specifiche esigenze  di protezione, la rende viziata.
 
 Per altro verso, è noto che l’art. 86 del D.Lgs. n. 259/03 ha assimilato gli  impianti di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, come tali  compatibili con ogni destinazione di zona prevista dalla pianificazione  urbanistica, di talché deve escludersi che essi ricadano fra le opere edilizie  per le quali occorre la preventiva approvazione del piano di recupero richiesto  dall’art. 60 N.T.A. del P.R.G. di Fucecchio (fermo restando che la realizzazione  dell’impianto non preclude, di per sé, il futuro recupero dell’area, come  pianificato dal Comune).
 
 La rilevata illegittimità del provvedimento impugnato giustifica la condanna  dell’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate  come in dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza “virtuale”.
 P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo  Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando,  dichiara le domande proposte dalla società ricorrente improcedibili nei sensi di  cui in motivazione.
 
 Condanna il Comune di Fucecchio alla rifusione delle spese processuali, che  liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese  generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Maurizio Nicolosi, Presidente
 Ivo Correale, Primo Referendario
 Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 14/02/2011
 
                    




