 Cass. Sez. III n. 25041 del 22 giugno 2011 (Ud. 25 mag. 2011)
Cass. Sez. III n. 25041 del 22 giugno 2011 (Ud. 25 mag. 2011)
Pres. Petti Est. Lombardi Ric. Spagnuolo
Rifiuti. Concorso nel reato dell’appaltatore 
In materia di rifiuti il committente dei lavori edili e il direttore del lavori non possono essere ritenuti responsabili a titolo di concorso con l’appaltatore per la raccolta e lo smaltimento abusivi del rifiuti non pericolosi connessi all’attività edificatoria: infatti nessuna fonte legale, né scaturente da norma extrapenale, né da contratto, pone in capo a tali soggetti l’obbligo di garanzia in relazione all’interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che l’appaltatore commetta il reato di abusiva gestione dei rifiuti.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. PETTI     Ciro             - Presidente  - del 25/05/2011
 Dott. LOMBARDI  Alfredo Maria    - Consigliere - SENTENZA
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - N. 1177
 Dott. ROSI      Elisabetta       - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. GAZZARA   Santi            - Consigliere - N. 39184/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 Avv. Villani Alberico, difensore di fiducia di Spagnuolo Clemente,  			n. a Capriglia Irpina il 8.2.1959;
 avverso la sentenza in data 16.2.2010 del Tribunale di Avellino, con  			la quale venne condannato alla pena di Euro 15.000,00 di ammenda,  			oltre al risarcimenti dei danni in favore della parte civile, quale  			colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 113 c.p. e del D.Lgs. n.  			152 del 2006, art. 256, comma 2.
 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
 Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo  			Maria Lombardi;
 Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale dott.  			PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso.  			SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avellino ha affermato la  			colpevolezza di Spagnuolo Clemente in ordine al reato di cui agli  			artt. 110 e 113 c.p. e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2,  			a lui ascritto perché, in qualità di legale rappresentante della  			ditta NITA S.r.l., esercente lavori di recupero abitativo del  			sottotetto di un immobile, in cooperazione con Mazzariello Carmine,  			quale esecutore dei lavori, effettuava nell'area di cantiere un  			deposito incontrollato di rifiuti di demolizioni edilizie in  			violazione delle disposizioni sul deposito temporaneo di cui al  			D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. m).
 Il giudice di merito ha affermato il concorso dello Spagnuolo nella  			commissione del reato in considerazione della sua qualità di  			responsabile della ditta appaltatrice dei lavori, eseguiti in  			subappalto dalla ditta del Mazzariello, e di direttore dei lavori.  			Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato,  			che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.  			MOTIVI DELLA DECISIONE
 Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la  			violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art.  			256, dell'art. 192 c.p.p., nonché difetto logico della motivazione  			della sentenza.
 In estrema sintesi si deduce che il giudice di merito, avendo  			accertato che i lavori edili erano stati affidati dalla ditta di cui  			è legale rappresentante l'imputato a quella del Mazzariello, non  			poteva affermare la colpevolezza dello Spaguolo in ordine  			all'operato del subappaltatore. Si deduce inoltre che la sentenza non  			ha tenuto conto delle risultanze delle dichiarazioni del teste  			Capossela, il quale ha riferito di non avere avuto mai rapporti con  			lo Spagnuolo e di avere sollecitato varie volte la ditta  			subappaltatrice a rimuovere i materiali di risulta delle demolizioni,  			da cui doveva desumersi che l'imputato aveva ignorato la stessa  			esistenza del deposito.
 Il ricorso è fondato.
 Preliminarmente la Corte rileva che tuttora non si è verificata la  			prescrizione del reato, essendone stata accertata dalla sentenza la  			commissione fino al 21 marzo 2007.
 In ogni caso i motivi di ricorso, che sostanzialmente hanno ad  			oggetto solo una questione di diritto, devono essere esaminati ai  			sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2.
 La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già reiteratamente  			affermato che entrambe le qualità, di committente, cui deve essere  			equiparata quella di appaltante nell'ipotesi del subappalto, e di  			direttore dei lavori, non determinano alcun obbligo di legge di  			intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta  			appaltatrice o subappaltatrice ovvero di garantire che la stessa  			venga effettuata correttamente.
 È stato, infatti, affermato da questa Corte che "In materia di  			rifiuti, il committente dei lavori edili e il direttore dei lavori  			non possono essere ritenuti responsabili a titolo di concorso con  			l'appaltatore per la raccolta e lo smaltimento abusivi dei rifiuti  			non pericolosi connessi all'attività edificatoria: infatti nessuna  			fonte legale, ne' scaturente da norma extrapenale (ossia ricavabile  			dalle disposizioni del D.Lgs. n. 22 del 1997), ne' da contratto, pone  			in capo a tali soggetti l'obbligo di garanzia in relazione  			all'interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire  			che l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione dei rifiuti."  			(sez. in, 22.9.2004 n. 40618, Bassi e altro, RV 230181; sez. 3,  			28.1.2003 n. 15165, Capecchi Massimo, RV 224706, con specifico  			riferimento alla posizione del committente dei lavori).  			In particolare, è stato osservato, con riferimento alla posizione  			del committente e del direttore dei lavori, che i doveri di controllo  			imposti a tali soggetti, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 6 ed  			attualmente del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29 riguardano  			esclusivamente la conformità della costruzione alla normativa  			urbanistica, alle previsioni di piano, al permesso di costruire,  			nonché l'osservanza delle altre prescrizioni contenute nel testo  			unico per l'edilizia, mentre nessun obbligo è imposto dalla legge a  			tali soggetti riguardo alla osservanza della disciplina in materia di  			smaltimento dei rifiuti, (sez. 3 21.10.2009 n. 44457, Leone, RV  			245269; sez. 3, 21.1.2000 n. 4957, Rigotti e altri, RV 215945).  			Nè dai principi generali che regolano i compiti del direttore dei  			lavori o i rapporti tra la ditta appaltante e quella appaltatrice o  			subappaltatrice derivano obblighi di intervenire per il rispetto da  			parte della ditta esecutrice dei lavori della normativa in materia di  			rifiuti.
 Sicché, salva l'ipotesi di un diretto concorso nella commissione del  			reato, non può ravvisarsi alcuna responsabilità a carico di tali  			soggetti, ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2, per non essere  			intervenuti al fine di impedire violazioni della normativa in materia  			di rifiuti da parte della ditta appaltatrice.
 Orbene, il giudice di merito ha affermato la colpevolezza  			dell'imputato soltanto in considerazione delle predette qualità, non  			risultando dalla sentenza alcun coinvolgimento diretto dello  			Spaguolo nelle operazioni di gestione dei rifiuti prodotti dalla  			ditta del Mazzariello.
 La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio,  			perché il ricorrente non ha commesso il fatto.
 P.Q.M.
 La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il  			ricorrente non ha commesso il fatto.
 Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 25 maggio 2011.  			Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011
 
                    




