 Cass. Sez. III n. 25045 del 22 giugno 2011 (Ud. 25 mag. 2011)
Cass. Sez. III n. 25045 del 22 giugno 2011 (Ud. 25 mag. 2011)
Pres. Petti Est. Lombardi Ric. Bottaro
Rifiuti. Società in nome collettivo
La responsabilità per le violazioni contravvenzionali commesse nell’ambito di una società in nome collettivo grava su ciascun socio in quanto titolare del diritto-dovere di amministrare, essendo irrilevante l’esercizio di fatto di mansioni diverse da parte dei singoli soci (fattispecie in tema di rifiuti
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
 Presidente     Dott.          Ciro Petti
 Consigliere                      Alfredo Maria Lombardi Rel.
 Silvio Amoresano
 Elisabetta Rosi
 Santi Gazzara
 ha pronunciato la seguente:
 SENTENZA
 - Sul ricorso proposto dall'Avv. Guido Facciolo, difensore di fiducia di Bottaro  Simone, n. a Este il 31.10.1974, e di Formaggio Silvano, n. a Este il 3.7.1944;
 - avverso la sentenza in data 21.5.2010 del Tribunale di Padova, sezione  distaccata di Este, con la quale vennero condannati alla pena di € 6.000,00 di  ammenda ciascuno, quali colpevoli del reato di cui agli art. 110 c.p. e 256,  comma 1 lett. a), del D. Lgs n. 152/2006.
 - Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
 - Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria  Lombardi;
 - Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Guglielmo  Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este, ha  affermato la colpevolezza di Bottaro Simone e Formaggio Silvano in ordine al  resto di cui agli art. 110 c.p. e 256, comma 1 lett. a), del D. Lgs n. 152/2006,  loro ascritto per avere effettuato un'attività di smaltimento, e più in  particolare un deposito nel suolo su un'area di circa 900 mq., di rifiuti  costituiti da residui di attività di demolizione edilizia senza le prescritte  autorizzazioni.
 Gli addebiti di cui all'imputazione erano stati ascritti al Formaggio Silvano  unitamente a Formaggio Daniele, entrambi quali responsabili della società FGS di  Formaggio Daniele e Silvano s.n.c., ditta proprietaria e committente dei lavori,  ed al Bottaro Simone unitamente a Bottaro Lando, entrambi quali responsabili  della società Bottaro Fratelli s.n.c., ditta esecutrice dei lavori.
 La sentenza ha escluso che nella specie fosse ravvisabile un'ipotesi di deposito  controllato di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. m), del D. Lgs n.  152/2006, come sostenuto dalla difesa degli imputati, mentre ha ravvisato nei  fatti l'ipotesi del deposito incontrollato di rifiuti, ai sensi dell'art. 256,  comma 2, del medesimo decreto legislativo.
 
 Inoltre, il giudice di merito, pur avendo alcuni testi affermato che i lavori  erano stati disposti ed eseguiti esclusivamente dagli altri due titolari delle  rispettive imprese, ha ritenuto gli attuali ricorrenti responsabili del fatto  loro ascritto, in considerazione della natura societaria delle imprese di  modeste dimensioni e del carattere familiare della loro gestione, senza delega  di funzioni al loro interno.
 
 Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la  denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione ed  errata applicazione di norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità,  inammissibilità o decadenza.
 
 Con il motivo di gravame si denuncia la violazione del principio di correlazione  tra imputazione e sentenza. Si deduce che agli imputati era stato contestato  dall'accusa lo smaltimento di rifiuti mediante deposito nel suolo, mentre la  sentenza ha ravvisato la sussistenza di un'ipotesi di deposito incontrollato di  rifiuti sul suolo. Il fatto per il quale vi è stata affermazione di colpevolezza  degli imputati è, pertanto, diverso da quello oggetto di imputazione con la  conseguente nullità della sentenza.
 
 Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata  applicazione dell'art. 183, comma 1 lett. m), del D. Lgs n. 152/2006.
 
 In estrema sintesi, mediante ampi riferimento alle risultanze dell'istruzione  dibattimentale, si deduce in punto di fatto che i rifiuti di cui alla  contestazione provenivano da attività di demolizione di alcuni manufatti  esistenti nella stessa area di cantiere della ditta proprietaria, committente  dei lavori, e che tali demolizioni erano state eseguite meno di tre mesi prima  dell'accertamento.
 Si deduce, quindi, in punto di diritto che nel caso in esame sussistevano tutti  i requisiti (di carattere temporale, quantitativo e di omogeneità) per ritenere  l'ipotesi del deposito temporaneo di rifiuti. Con l'ultimo mezzo di annullamento  si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 40, comma 2, c.p..
 
 Si osserva che la colpevolezza degli imputati è stata affermata benché fosse  stato accertato che gli effettivi committente ed esecutore dei lavori erano solo  i coimputati Formaggio Daniele e Bottaro Lancio. Si deduce, quindi, che nel caso  in esame non può essere ritenuta la responsabilità degli attuali ricorrenti a  titolo esclusivamente omissivo, non essendovi a carico degli stessi un obbligo  di impedire agli altri due soci di porre in essere la condotta contestata e,  comunque, neppure la concreta possibilità materiale di intervenire per  impedirla.
 Con memoria depositata il 4.5.2011 la difesa dei ricorrenti ha fatto presente  che per errore materiale nel ricorso l'imputato Formaggio Silvano è stato  indicato con il nome Daniele.
 
 Il ricorso non è fondato.
 
 Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che, nel caso in esame,  non vi è violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, in  quanto nello stesso capo di imputazione viene contestato il deposito dei  rifiuti, che peraltro è preliminare allo smaltimento.
 
 In ogni caso la nullità ex art. 522 c.p.p. sussiste solo quando il fatto  accertato è totalmente diverso da quello oggetto di imputazione e non quando le  differenze sono marginali e, peraltro, l'imputato ha avuto modo di difendersi e  si è difeso proprio sul fatto accertato, come risulta dalle prove prodotte dalla  difesa dirette a dimostrare l'esistenza di un'ipotesi di deposito temporaneo dei  rifiuti. 
 
 Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
 
 Correttamente il giudice di merito ha escluso che, nel caso in esame, fosse  ravvisabile un'ipotesi di deposito temporaneo di rifiuti sul luogo di  produzione, conforme a quanto stabilito dall'art. 183, comma 1 lett. m), del D.  Lgs n. 152/2006.
 
 Infatti, è stato accertato in sentenza che i rifiuti provenienti da demolizioni  non avevano formato oggetto di accatastamento, ma di attività di livellamento su  un'area di circa 900 mq., sicché si tratta evidentemente di un'operazione di  smaltimento dei predetti rifiuti e non solo di deposito temporaneo, prodromico  allo smaltimento.
 
 
 E', infine, infondato l'ultimo motivo di gravame.
 
 E' stato già affermato da questa Suprema Corte, con specifico riferimento alla  natura della società della quale erano partecipi gli imputati che "La  responsabilità per le violazioni contravvenzionali commesse nell'ambito di una  società in nome collettivo grava su ciascun socio in quanto titolare del  diritto-dovere di amministrare, essendo irrilevante l'esercizio di fatto di  mansioni diverse da parte dei singoli soci." (sez. III, 15.6.2007 n. 35883,  Miglianti, RV 237557; cfr. anche sez. V, 13.11.1985 n. 1303 del 1986, Gallo, RV  171853; sez. V, 6.11.1984 n. 698 del 1985, Baroncelli, RV 167541; sez. V,  18.11.1980 n. 1991 del 1981, Zibetti, RV 147980).
 
 Non si ravvisano ragioni per discostarsi dall'enunciato principio di diritto  considerato che nelle società di persone, del tipo in nome collettivo, tutti i  soci partecipano per legge in modo paritetico alla loro gestione, assumendosi la  relativa responsabilità anche per l'operato degli altri soci, cui hanno il  potere di opporsi.
 
 Peraltro, la sentenza impugnata ha anche valorizzato il carattere familiare  della gestione delle società di cui si tratta, senza delega di funzioni tra i  vari soci.
 
 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
 P.Q.M.
 La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento  delle spese processuali.
 Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 25.5.2011.
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 GIU. 2011
 
                    




