 Corte Costituzionale n. 344 del 27 novembre 2010
Corte Costituzionale n. 344 del 27 novembre 2010
Oggetto: Ambiente -  Impianti di energia eolica - Norme della Regione Puglia - Realizzazione  di nuovi impianti eolici - Subordinazione all'approvazione da parte dei  comuni dell'apposito P.R.I.E. (Piano di realizzazione degli impianti  eolici) con possibilità di porre limiti in relazione alla valutazione  dell'impatto ambientale.
 Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - altro 
 SENTENZA N. 344 ANNO 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:  Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo  MADDALENA, Alfio   FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco  GALLO, Luigi  MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI, Sabino  CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo  Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo  GROSSI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3,  comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40  (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e  bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), promosso dal  Tribunale amministrativo regionale della Puglia nel procedimento  vertente tra la Farpower S.r.l. e la Regione Puglia ed altra con  ordinanza del 9 settembre 2009, iscritta al n. 4 del registro ordinanze  2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima  serie speciale, dell’anno 2010. Visti gli atti di costituzione della Farpower S.r.l. e della Regione Puglia; udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle; uditi gli avvocati Eugenio Picozza per la Farpower  S.r.l. e gli avvocati Maria Liberti e Leonilde Francesconi per la  Regione Puglia. Ritenuto in fatto 1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia,  con ordinanza del 9 settembre 2009, ha sollevato, in riferimento  all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della  Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art 3, comma  16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40  (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e  bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), nella parte in cui  prevede che «la realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle  direttive di cui al Reg. 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la  realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia)». Il rimettente impugna, altresì, per effetto del richiamo  operato dalla norma censurata, gli artt. da 4 a 8 e gli artt. 10, 13 e  14 del regolamento regionale n. 16 del 2006. Il giudizio principale ha ad oggetto la richiesta di  annullamento della determinazione della Regione Puglia – Ufficio  Programmazione VIA e Politiche Energetiche n. 342 del 4 giugno 2008 –  che, nel richiamare gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento n.  16 del 2006, ha negato l’autorizzazione richiesta dalla ricorrente,  Farpower S.r.l., per la realizzazione di un parco eolico. L’atto impugnato era motivato sul presupposto che parte  delle opere oggetto di valutazione erano in contrasto con i divieti di  cui agli artt. 10 e 14, comma 2, e che, comunque, il rilascio del  provvedimento richiesto era subordinato al rispetto del parametro di  controllo previsto dall’art. 14, comma 7. Il rimettente, dopo aver rilevato che la materia oggetto  del giudizio a quo trova la sua disciplina nel decreto legislativo 29  dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa  alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche  rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), ritiene che il  regolamento n. 16 del 2006, oggetto del rinvio recettizio operato  dall’art. 3 impugnato, sia in contrasto con gli indicati parametri  costituzionali. In particolare, le disposizioni impugnate violerebbero  sia la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della  salute sia quelle concorrenti relative alla produzione, trasporto e  distribuzione nazionale dell’energia e al governo del territorio. Il  legislatore regionale avrebbe, infatti, reso obbligatorio uno strumento  di pianificazione –  i Piani regolatori per l’installazione di impianti  eolici (PRIE) – sconosciuto alla legge statale e provveduto ad indicare i  criteri in base ai quali si individuano le aree non idonee alla  installazione dei suddetti impianti senza il preventivo necessario  coinvolgimento dello Stato. In proposito il remittente osserva che gli artt. 4, 5 e 6  del regolamento n. 16 del 2006 disciplinano il contenuto e le modalità  di approvazione dei PRIE di cui i Comuni si devono dotare al fine di  individuare le aree in cui non è consentito localizzare gli  aerogeneratori, indicando l’art 6, comma 3, a prescindere dall’adozione  dei suddetti Piani e in attesa delle linee guida statali di cui al comma  10 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, specifiche zone ritenute  non idonee alla installazione di impianti eolici. I successivi artt. 8 e 10 prevedono, poi, che la  valutazione di impatto ambientale relativa agli indicati impianti deve  avvenire mediante uno studio comparato delle diverse proposte  progettuali concorrenti in uno stesso ambito pianificatorio (ossia in  uno stesso PRIE), da tenersi a scadenze prefissate in sede regionale, e  ciò al fine di individuare gli elementi di eventuale incongruità o di  sovrapposizione tra le diverse installazioni e, quindi, di  razionalizzare le relative proposte. In particolare, l’art. 10 detta i criteri ai quali deve  attenersi la documentazione che il proponente deve presentare al fine di  consentire la valutazione sopra indicata, tra i quali rilevano le  prescrizioni a salvaguardia dell’effetto visivo e paesaggistico (lett.  b), della flora e della fauna (lett. c), dell’inquinamento acustico  (lett. d), della sicurezza (lett. g), della viabilità (lett. h), delle  linee elettriche (lett. i), delle pertinenze (lett. j). Il TAR della Puglia osserva, ancora, che, con l’art. 13,  il legislatore regionale ha introdotto un indice massimo di  affollamento, denominato «parametro di controllo» (P), limitativo del  numero di aerogeneratori autorizzabili in determinate aree territoriali e  frutto del rapporto tra la somma delle lunghezze dei diametri di tutti  gli aerogeneratori (installati e autorizzati in un Comune) ed il lato  del quadrato di area uguale alla superficie comunale. Infine, il remittente rileva che l’art. 14 del  regolamento n. 16 del 2006 detta disposizioni transitorie  particolarmente restrittive applicabili, con effetto di salvaguardia,  nelle more dell’approvazione dei PRIE e per un tempo massimo di  centottanta giorni, decorsi i quali «si potranno realizzare impianti  eolici solo se le Amministrazioni comunali saranno dotate dei suddetti  PRIE». In particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 14 indicano un  insieme di aree non idonee all’installazione di impianti eolici e i  criteri in base ai quali è possibile individuare quelle in cui è invece  possibile localizzare tali strutture, stabilendo il successivo comma 7  che nell’indicato periodo transitorio il parametro di controllo comunale  (P) di cui all’art. 13 è ridotto al valore di 0,25. Così riportato il testo delle norme impugnate, il TAR  remittente ritiene che esse, nella parte in cui determinano le zone non  idonee alla installazione di impianti eolici e i relativi criteri di  individuazione, violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera s),  Cost. Sul punto verrebbe in rilievo l’art. 12, comma 10, del  d.lgs. n. 387 del 2003, il quale, espressione della competenza esclusiva  dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, riserva alla Conferenza  unificata il compito di adottare le linee guida volte ad assicurare un  corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e, quindi, di  indicare i siti adatti alla loro costruzione. A parere del remittente le disposizioni oggetto di  censura contrasterebbero anche con il principio fondamentale relativo  alle materie «trasporto e distribuzione nazionale di energia» e «governo  del territorio» fissato dall’art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387  del 2003. Ed invero, le indicate competenze legislative verrebbero  in rilievo con riferimento a quelle disposizioni regolamentari che  prevedono l’approvazione a livello comunale dello strumento di  pianificazione (PRIE), la fissazione di un indice massimo di  affollamento (il parametro di controllo P) e il blocco sine die della  realizzazione di nuovi impianti eolici in assenza dell’indicato  strumento di pianificazione comunale per il quale non viene previsto un  termine per la sua adozione. Osserva il TAR remittente che l’art. 12, commi 3 e 4,  del d.lgs. n. 387 del 2003, nel disciplinare il procedimento di  autorizzazione alla costruzione di impianti di energia alimentati da  fonti rinnovabili, non contempla simili poteri, né consente di aggravare  il procedimento di autorizzazione, ovvero di limitare la possibilità di  costruire nuovi aerogeneratori mediante la formazione di piani  regolatori settoriali o l’applicazione di indici massimi di densità. Il legislatore nazionale con l’art. 12 ha, infatti,  voluto perseguire la finalità di semplificazione; finalità, con la quale  le norme regionali si pongono in contrasto, non prevedendo esse neanche  un termine entro il quale devono essere approvati i PRIE, risultando  così eluso anche il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 12  per la conclusione del procedimento autorizzatorio. Con riferimento alla rilevanza della questione  sollevata, il rimettente osserva che il provvedimento oggetto del  giudizio principale di fatto impedisce, per effetto del suo richiamo al  regolamento n. 16 del 2006, il rilascio dell’autorizzazione unica  richiesta dalla ricorrente. 2. – Si è costituita in giudizio la Farpower S.r.l.  chiedendo che la Corte dichiari fondata la questione sollevata dal TAR  della Puglia. La parte privata, dopo aver censurato l’utilizzo del  rinvio recettizio operato dal legislatore regionale alla fonte  regolamentare, ripropone in modo sostanzialmente analogo le  argomentazioni contenute nell’ordinanza di rimessione, rilevando che,  per effetto delle disposizioni contenute nel regolamento impugnato, la  Regione Puglia ha introdotto una disciplina che limita l’installazione  di impianti eolici in contrasto con quanto disposto dal legislatore  statale il quale ha, al contrario, dettato una normativa volta  all’incremento della produzione di energia elettrica da fonti  rinnovabili. 3. – Si è costituita in giudizio la Regione Puglia  chiedendo che la Corte dichiari le questioni inammissibili o, in  subordine, infondate. 3.1. – La difesa regionale, in via preliminare, ritiene  inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione prospettata in  riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 13 del regolamento n. 16 del  2006, in quanto il provvedimento, impugnato nel giudizio principale,  richiama esclusivamente gli artt. 10 e 14. La fattispecie oggetto di esame da parte del giudice a  quo, infatti, risulterebbe regolata dalla disciplina transitoria di cui  all’art. 14, comma 1, il quale indica i criteri di valutazione dei  progetti di impianti eolici presentati, come quello della società  ricorrente, nei termini di centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore del regolamento n. 16 del 2006 e in assenza dell’approvazione dei  PRIE. 3.2. – Nel merito la Regione Puglia ritiene, comunque, le questioni infondate. Per quanto attiene alla presunta violazione dell’art.  117, secondo comma, lett. s), Cost., la Regione osserva che la  giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto alle Regioni la  possibilità di fissare, nell’esercizio delle loro potestà legislative,  limiti di tutela ambientale più rigorosi rispetto agli standard minimi  uniformi previsti dal legislatore statale. Nel caso di specie, il regolamento n. 16 del 2006 pur  dovendo essere ricondotto alla materia «produzione, trasporto e  distribuzione nazionale dell’energia», conterrebbe anche prescrizioni di  tutela ambientale assumendo sul punto rilievo quanto disposto dall’art.  12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. Osserva la Regione che tale norma non è stata ancora  attuata con la conseguenza che, in applicazione dei principi affermati  dalla giurisprudenza costituzionale sopra indicata, non può essere  preclusa alle Regioni la possibilità di introdurre una disciplina volta  ad una corretta installazione degli impianti eolici sul territorio al  fine di evitare un vulnus alla tutela ambientale. A sostegno di quanto sopra la Regione Puglia rileva che  proprio l’indicata norma statale prevede, dopo l’adozione delle suddette  linee guida, un obbligo di adeguamento alle stesse da parte delle  Regioni. Conseguirebbe da ciò l’implicito riconoscimento in capo al  legislatore regionale del potere di adottare, nelle more  dell’approvazione delle indicate linee guida, una disciplina come quella  impugnata. La difesa regionale ritiene, pertanto, infondate le  censure proposte dal TAR remittente nei confronti delle norme  regolamentari richiamate dall’art. 3, comma 16, della legge regionale n.  40 del 2007, in quanto esse non hanno la finalità di limitare  l’installazione degli impianti eolici, ma di porre, nei sensi sopra  esposti, una disciplina efficace solo fino alla emanazione delle linee  guida statali ex art. 12, comma 10 del decreto legislativo n. 387 del  2003 e, dunque, stante il loro carattere di cedevolezza, esse non  sarebbero idonee a ledere sfere di competenza legislativa dello Stato. Con riferimento alla presunta violazione dell’art. 117,  terzo comma, Cost. la Regione Puglia, dopo aver osservato che le norme  regionali non impongono un blocco sine die alla realizzazione degli  impianti eolici in assenza dei PRIE, rileva che sebbene tali strumenti  di pianificazione non siano contemplati dall’art. 12 del d.lgs. n. 387  del 2003, quest’ultimo, comunque, non preclude ai Comuni la possibilità  di individuare le aree in cui è possibile installare i suddetti  impianti. 4. – In prossimità dell’udienza la Regione Puglia e la  Farpower S.r.l. hanno depositato memorie con le quali hanno ribadito le  argomentazioni contenute nei rispettivi atti di costituzione. In particolare la Regione Puglia ha evidenziato che il  18 settembre 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro dello  sviluppo economico con il quale sono state dettate, in attuazione  dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, le linee guida per  l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La  difesa regionale afferma che, nel rispetto di quanto previsto  dall’indicato decreto, la Regione ha posto in essere la necessaria  attività al fine di adeguare la propria normativa alle suindicate linee  guida. Considerato in diritto 1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia  dubita, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo  comma della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art 3,  comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40  (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio  pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), nonché degli artt. 4, 5, 6,  7, 8, 10, 13, e 14 del Reg. 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la  realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia), richiamati dalla  fonte legislativa impugnata. 1.1. – In particolare, l’art. 3, comma 16, della legge  reg. n. 40 del 2007 prevede che «la realizzazione dei parchi eolici è  disciplinata dalle direttive di cui al Reg. 4 ottobre 2006, n. 16  (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione  Puglia)». Dato il rinvio, di tipo evidentemente ricettizio, che la  diposizione censurata compie alle norme regolamentari, i rilievi di  costituzionalità vanno riferiti anche ai contenuti che essa ha in tal  modo recepito. 2. − Nel merito la questione è fondata nei termini di seguito indicati. Il giudizio a quo ha ad oggetto l’impugnativa di un  provvedimento con il quale la Regione Puglia ha negato l’autorizzazione  alla realizzazione di un parco eolico, in quanto il relativo progetto  non rispettava le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 14, commi 2 e 7,  del regolamento n. 16 del 2006 . Il riferimento alle disposizioni sopra indicate è  giustificato dal fatto che la fattispecie oggetto del giudizio  principale è regolata, ratione temporis, dalla disciplina transitoria di  cui all’art. 14, comma 1, valida per i progetti eolici presentati prima  dell’approvazione dei Piani regolatori per l’installazione di impianti  eolici (PRIE) previsti dal cennato regolamento e, comunque, fino al  termine massimo di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  dello stesso. Tra tali progetti rientra quello in esame, in quanto  presentato il 28 novembre 2006, a circa un mese di distanza dalla  entrata in vigore del regolamento, avvenuta il 21 ottobre 2006. Su tali evenienze si fonda l’eccezione di  inammissibilità formulata dalla Regione Puglia, in relazione alla  rilevanza nel giudizio a quo dei soli artt. 10 e 14 del regolamento:  essa però risulta superata dalla circostanza che tali disposizioni  operano numerosi richiami alle altre norme contenute nel regolamento,  nonché dal fatto che l’art. 14 si pone in rapporto di strumentalità con  queste ultime: in effetti detto articolo si limita ad introdurre una  disciplina transitoria che, in attesa dell’entrata in vigore di quella  prevista dai precedenti articoli, ne richiama espressamente i contenuti  al fine di assicurarne gli obiettivi. In particolare, l’art. 14, dopo aver stabilito al comma 1  i limiti di efficacia della disciplina transitoria, al successivo comma  2 indica le aree che devono considerarsi non idonee all’installazione  di impianti eolici, riproducendo in modo quasi identico le indicazioni  contenute ai medesimi fini nell’art. 6, comma 3. Sempre l’art. 14, al comma 7, prevede, poi, che per  l’intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di  controllo comunale di cui all’art. 13, non potrà superare il valore di  0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati  e/o autorizzati. Quanto all’art. 10 del regolamento n. 16 del 2006, esso  stabilisce i criteri di redazione della relazione di impatto ambientale  che il richiedente l’autorizzazione deve presentare al fine di  consentire all’amministrazione la valutazione del progetto, secondo  quanto previsto dal precedente art. 8. In particolare, l’art. 10, nel prendere in  considerazione l’impatto visivo e paesaggistico (lettera b), il rispetto  della flora, della fauna e dell’ecosistema (lettera c), l’inquinamento  acustico ed elettromagnetico (lettere d ed e), nonché aspetti  prettamente tecnici (lettere f, g, h, i, j, l, m), sottopone il progetto  di cui si chiede l’autorizzazione all’osservanza di specifiche regole. 2.1. – Così individuata la portata precettiva delle  norme regionali sopra indicate, va osservato che le medesime, nella  parte in cui prevedono aree non idonee all’installazione degli impianti  eolici e i criteri per individuare le suddette zone, si pongono in  contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Questa Corte ha, infatti, dichiarato l’illegittimità  costituzionale di norme regionali analoghe a quelle oggetto di  scrutinio, in quanto l’indicazione da parte delle Regioni dei luoghi ove  non è possibile costruire i suddetti impianti può avvenire solo a  seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il corretto  inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della  Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29  dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa  alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche  rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), dovendosi qualificare  l’indicata norma quale espressione della competenza esclusiva dello  Stato in materia ambientale (sentenza n. 119 del 2010). La Corte ha, in particolare, affermato che la  predisposizione delle indicate linee guida è finalizzata a garantire  un’adeguata tutela paesaggistica, di talché non è consentito alle  Regioni «proprio in considerazione del preminente interesse di tutela  ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere  autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento  nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia  alternativa» (sentenza n. 16 del 2009). L’impossibilità da parte delle Regioni di adottare una  propria disciplina in ordine ai siti non idonei alla installazione degli  impianti eolici prima dell’approvazione delle indicate linee guida  nazionali rende, poi, irrilevante l’adozione di queste ultime avvenuta  con il D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli  impianti alimentati da fonti rinnovabili), nelle more del presente  giudizio di costituzionalità. 2.2. − Le impugnate norme regionali, poi, nella parte in  cui prevedono limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è  subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di un  impianto eolico, contrastano con l’art. 117, terzo comma, Cost., e, in  particolare, con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale  in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale  dell’energia. In particolare, viene in rilievo l’art. 12, commi 3 e 4,  d.lgs. n. 387 del 2003, che disciplina il procedimento amministrativo  volto al rilascio della indicata autorizzazione. La norma statale, infatti, ispirata a canoni di  semplificazione, è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli  impianti di produzione di energia alternativa e non contempla alcuna  delle condizioni o degli adempimenti previsti dalle disposizioni  regionali impugnate quali, tra gli altri, la necessaria previa adozione  da parte dei Comuni di uno specifico strumento di pianificazione (PRIE) e  la fissazione di un indice massimo di affollamento (parametro di  controllo P). Tale contrasto comporta la violazione dell’indicato  parametro costituzionale, non potendo il legislatore regionale  introdurre, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui  all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti  rispetto a quelli indicati dalla norma statale (sentenza n. 124 del  2010). 2.3. – Il richiamo compiuto dagli artt. 10 e 14 alle  altre disposizioni contenute nel regolamento n. 16 del 2006 impone alla  Corte l’esame anche di queste ultime. In particolare, dopo l’indicazione contenuta negli artt.  1, 2, e 3 delle finalità e dell’ambito di applicazione dell’indicato  regolamento, gli artt. 4, 5, 6 e 7 sono diretti alla  disciplina dei  PRIE di cui i Comuni si devono dotare al fine di individuare le aree non  idonee all’installazione di impianti eolici. Il successivo art. 8 stabilisce che la valutazione di  impatto ambientale relativa al singolo progetto di impianto eolico deve  essere compiuta mediante un esame congiunto con gli altri progetti che  insistono sulla stessa area, elencando i successivi artt. 9, 10 e 11 i  documenti che a tali fini il richiedente deve depositare e i criteri con  i quali vanno predisposti. L’art. 12 detta la disciplina in materia di impianti  eolici off-shore; l’art. 13 introduce, poi, il parametro di controllo  con lo scopo di regolare il numero di interventi in determinate aree  territoriali (comunali e intercomunali). Tale parametro, fissato in  0,75, è calcolato sulla base del rapporto tra la somma delle lunghezze  dei diametri di tutti gli aerogeneratori e il lato del quadrato di area  della superficie comunale secondo il dato ISTAT. Infine, quanto all’art. 14, oltre a contenere le  previsioni già sopra scrutinate, al comma 3 individua i criteri tecnici  validi per l’individuazione delle zone dov’è possibile collocare gli  impianti eolici (anch’essi in parte indicati dall’art. 3); mentre i  commi da 4 a 6 fissano gli adempimenti che il proponente deve rispettare  per ottenere l’autorizzazione, tra i quali rientra il rispetto in sede  di progettazione delle prescrizioni contenute nell’art. 10 dalla lettera  b) alla lettera n) e nell’art. 11. Dal vaglio delle diverse disposizioni del regolamento n.  16 del 2006 è evidente lo stretto legame in cui risultano avvinte, in  quanto sono tutte dirette a disciplinare il procedimento di  autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, in contrasto con i  parametri costituzionali sopra indicati. Ciò comporta che, ai sensi dell’articolo 27 della legge  11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata l’illegittimità  costituzionale consequenziale dell’art. 3, comma 16, della legge  regionale n. 40 del 2007, nella parte in cui richiama le disposizioni  del regolamento n. 16 del 2006 diverse dagli artt. 10 e 14, commi 2 e 7  (sentenza n. 69 del 2010). 3. − Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dal remittente. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 3,  comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40  (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio  pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), nella parte in cui richiama  gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento 4 ottobre 2006, n. 16.  (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione  Puglia); dichiara, ai sensi dell’articolo 27 della legge 11  marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 16,  della legge regionale n. 40 del 2007, nella parte in cui richiama le  restanti disposizioni del regolamento n. 16 del 2006. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2010. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Maria Rita SAULLE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
 
 
 
 
                    




