 Cass.Sez. III n. 42180 del 29 novembre 2010 (CC 27 ott.2010)
Cass.Sez. III n. 42180 del 29 novembre 2010 (CC 27 ott.2010) 
Pres. Lombardi Est.Fiale Ric. P.M. in proc. Ragno e altro.
Urbanistica. Pertinenza urbanistica
Non necessita del permesso di costruire la chiusura, mediante collocazione di una porta, di un piccolo vano già esistente nel sottoscala e delimitato da preesistenti pareti sui tre lati, trattandosi di pertinenza urbanistica che, oltre a non comportare un incremento volumetrico dell'edificio, si pone in relazione "di servizio" con la costruzione preesistente, allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. LOMBARDI Alfredo Maria     - Presidente  - del 27/10/2010
 Dott. CORDOVA  Agostino          - Consigliere - SENTENZA
 Dott. FIALE    Aldo         - rel. Consigliere - N. 1387
 Dott. MARINI   Luigi             - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. GAZZARA  Santi             - Consigliere - N. 9646/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 PMT PRESSO TRIBUNALE DI BRINDISI, nei confronti di:
 1) \RAGNO MICHELE\ N. IL *06/12/1951* C/;
 2) \OLIMPO VITTORIA\ N. IL *28/02/1960* C/;
 avverso la sentenza n. 5069/2009 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del  			01/12/2009;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
 sentite le conclusioni del PG Dott. PASSACANTANDO Guglielmo il quale  			ha chiesto il rigetto del ricorso;
 Udito il difensore Avv. RINA Vittorio, il quale ha chiesto il rigetto  			del ricorso.
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Il P.M. presso il Tribunale di Brindisi chiedeva l'emissione di  			decreto penale di condanna nei confronti di \Ragno Michele\ e \Olimpo  			Vittoria\ in ordine al reato di qui:
 - al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (per avere realizzato  			in un immobile facente parte di un complesso denominato "*Acque  			Chiare*", in assenza del permesso di costruire, lavori edilizi  			consistiti nella chiusura di un sottoscala con aumento della  			superficie utile coperta di circa mq. 1,90, per un'altezza variabile  			da mt. 1,35 a mt. 2,60 - acc. in *Brindisi, il 10.4.2008*).  			Il G.I.P. del Tribunale di Brindisi, con sentenza dell'1.12.2009, in  			applicazione dell'art. 129 c.p.p. e art. 459 c.p.p., comma 3,  			dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati, con la  			formula "perché il fatto non sussiste", rilevando che:
 - l'opera realizzata consiste nella chiusura, attraverso la  			collocazione di una porta, di un piccolo vano già esistente nel  			sottoscala e delimitato da preesistenti pareti sugli altri tre lati;
 - la modestissima entità della superficie e le caratteristiche di  			altezza non consentono di ipotizzare una destinazione abitativa in  			ampliamento, sicché l'opera può ricondursi alla tipologia della  			"manutenzione straordinaria", costituendo altresì "variante al  			permesso di costruire" assoggettata a mera denuncia di inizio  			dell'attività (DIA) ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22,  			commi 1 e 2, procedura abilitante le cui violazioni non sono  			penalmente sanzionate.
 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della  			Repubblica presso; il Tribunale di Brindisi, il quale ha eccepito  			violazione di legge, sul presupposto che le opere edilizie realizzate  			non sarebbero assoggettate al regime esclusivo della DIA, sicché  			l'attuazione delle stesse in assenza di rituale titolo abilitativo  			avrebbe rilevanza penale.
 Il difensore ha depositato memoria, prospettando (tra l'altro) la  			natura pertinenziale dell'intervento edilizio.
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 Il ricorso del P.M. (ritualmente proposto, ex art. 568 c.p.p., comma  			2, avverso sentenza di proscioglimento emessa dal GIP., ex art. 129  			c.p.p., a seguito della richiesta di emissione di decreto penale di  			condanna) deve essere rigettato, perché infondato.  			Va riconosciuto, infatti, carattere di "pertinenza urbanistica"  			all'opera in concreto realizzata, consistente nella chiusura,  			attraverso la collocazione di una porta, di un piccolo vano già  			esistente nel sottoscala (con superficie utile coperta di circa mq.  			1,90, per un'altezza variabile da mt. 1,35 a mt. 2,60) e già  			delimitato da preesistenti pareti sugli altri tre lati. Trattasi di  			un'opera preordinata ad un'oggettiva esigenza della vicina unità  			immobiliare, che non ne costituisce parte integrante ma è  			funzionalmente ed oggettivamente inserita al servigio della stessa,  			sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume  			minimo tale da non consentire, in relazione anche alle  			caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione  			autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.  			Essa - non comportando un incremento volumetrico dell'edificio - si  			pone in relazione non di ampliamento ma "di servizio"con la  			costruzione preesistente, allo scopo di renderne più agevole e  			funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale), sicché  			rientra nelle ipotesi in cui la legge specificamente esclude la  			necessità del permesso di costruire (vedi D.P.R. n. 380 del 2001,  			art. 3, comma 1, lett. e), n. 6).
 P.Q.M.
 La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso del P.M..  			Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.
 Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2010
 
                    




