 Cass.Sez. III n. 40480 del 16 novembre 2010 (CC 27 ott. 2010)
Cass.Sez. III n. 40480 del 16 novembre 2010 (CC 27 ott. 2010)
Pres. Lombardi  Est. Lombardi Ric.Orlando e altri. 
Urbanistica. Sequestro immobile abusivamente lottizzato
Non rileva, ai fini del sequestro preventivo di un immobile o terreno abusivamente lottizzato, disposto per impedire che la libera disponibilità dello stesso possa aggravarne o protrarne le conseguenze, il fatto che esso appartenga a un terzo estraneo alla commissione del reato e in buona fede. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi del comma secondo dell'art. 321 cod. proc. pen. in quanto funzionale alla confisca).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. LOMBARDI  Alfredo Maria    - Presidente  - del 27/10/2010
 Dott. CORDOVA   Agostino         - Consigliere - SENTENZA
 Dott. FIALE     Aldo             - Consigliere - N. 1395
 Dott. MARINI    Luigi            - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. GAZZARA   Santi            - Consigliere - N. 10009/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 Avv. Valanzuolo Amedeo, difensore di fiducia di \Orlando Gelsomina\,  			n. a *Napoli il 16.2.1975*, di \Vitolo Bartolomeo\, n. a *Napoli il  			13.12.1978*, e di \Vitolo Fabio\, n. a *Napoli il 28.8.1975*;
 avverso l'ordinanza in data 22.5.2009 del Tribunale di Napoli, con la  			quale è stato rigettato l'appello proposto dai predetti ricorrenti  			avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data  			26.1.2009;
 Udita la relazione fatta dal Presidente Dott. Alfredo Maria Lombardi;
 Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
 Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott.  			Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
 Udito il difensore, avv. Valanzuolo Amedeo, che ha concluso per  			l'accoglimento del ricorso.
 CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
 Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli ha rigettato  			l'appello proposto da \Orlando Gelsomina\, \Vitolo Bartolomeo\ e  			\Vitolo Fabio\ avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo  			Tribunale in data 26.1.2009, con il quale era stata respinta la  			richiesta di dissequestro di alcuni manufatti.
 L'ordinanza, per una migliore comprensione della vicenda, ha  			riportato integralmente un precedente provvedimento, con il quale  			erano stati rigettati gli appelli proposti da \Cerqua Giuseppe\,  			\Improta Anna\ e \Scarpato Salvatore\ avverso un analogo diniego di  			restituzione di immobili, provvedimento che a sua volta richiamava  			l'ordinanza del riesame che aveva confermato
 Il decreto di sequestro preventivo.
 In tale ultimo provvedimento, in sintesi, si dava conto che gli  			appartamenti e gli altri manufatti oggetto della richiesta di  			dissequestro fanno parte di un complesso immobiliare, costituito da  			una struttura alberghiera, denominata "*Il borgo*", e da 29  			miniappartamenti, costituenti un complesso residenziale denominato  			"*Parco VIP*", il tutto realizzato abusivamente in zona agricola, con  			la conseguente sussistenza dei fumus del reato di cui al D.P.R. n.  			380 del 2001, art. 44, lett. c) in relazione al D.P.R. n. 380 del  			2001, art. 30, in quanto l'insediamento residenziale per le sue  			dimensioni e l'impatto sul territorio aveva impresso in detta zona  			uno sviluppo urbanistico del Comune di Giugliano completamente  			diverso da quello previsto dal P.R.G..
 Vengono richiamati, poi, dall'ordinanza i principi di diritto  			affermati di recente da questa Suprema Corte in materia di  			lottizzazione abusiva, negoziale, materiale o mista, di misure  			cautelari reali e di confiscabilità dei terreni lottizzati ed in  			particolare viene riprodotta integralmente la sentenza del 13.7.2009  			n. 39078 di questa sezione.
 Sulla base degli enunciati rilievi il Tribunale della libertà  			sostanzialmente ha ritenuto condivisibili le argomentazioni del  			provvedimento del G.I.P., secondo il quale il mantenimento della  			misura cautelare è giustificato dal pericolo di aggravamento del  			carico urbanistico, nell'ipotesi di utilizzazione degli immobili, e  			dalla suscettibilità di confisca degli stessi.
 Sul punto si è osservato che gli appellanti, pur essendo terzi  			acquirenti degli appartamenti di cui è chiesta la restituzione, non  			possono ritenersi in buona fede, in quanto gli stessi avrebbero  			potuto accertare agevolmente la destinazione urbanistica dell'area  			sulla quale erano stati realizzati gli immobili, peraltro  			abusivamente, anche se erano state presentate domande di condono.  			Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli  			appellanti, che la denuncia per violazione di legge ed in particolare  			degli art. 7 e 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo, del  			D.P.R. n. 380 del 2001, dell'art. 240 c.p., artt. 125 e 321 c.p.p..  			Si deduce che l'ordinanza impugnata, nel riportare ampiamente altri  			provvedimenti, ha perso di vista il tema centrale dell'impugnazione,  			che aveva ad oggetto la salvaguardia dei diritti dei terzi in buona  			fede alla luce del più recente indirizzo giurisprudenziale di questa  			Corte in materia.
 Si osserva che alla luce di tale indirizzo interpretativo la confisca  			deve considerarsi una pena che non può essere applicata in assenza  			dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo o quanto meno dalla  			colpa, sicché detta sanzione non può essere applicata nei confronti  			di soggetti in buona fede estranei alla commissione del reato.  			Si deduce, quindi, che nel caso in esame doveva ritenersi sussistente  			la buona fede dei terzi acquirenti degli immobili, stante l'esistenza  			di un condono, attestato dal notaio, la prova del versamento delle  			somme dovute a titolo di oblazione, l'inesistenza di vincoli  			paesaggistici ostativi alla realizzazione degli immobili; che,  			pertanto, gli acquirenti dovevano essere ritenuti danneggiati  			dall'azione del venditore e la loro buona fede rilevabile ictu oculi.  			Su tale punto è stata altresì prodotta documentazione dalla quale  			risulta che i ricorrenti sono indicati quali parti lese del reato.  			Il ricorso non è fondato.
 L'ordinanza impugnata ha applicato puntualmente i principi di diritto  			affermati dalla sentenza citata dai ricorrenti, secondo la quale "In  			tema di reati edilizi ed urbanistici, la confisca dei terreni  			abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite non deve  			essere disposta nei confronti dei soggetti estranei alla commissione  			del reato e venuti in buonafede in possesso del terreno o dell'opera  			edilizia oggetto di abusiva lottizzazione". (sez. 3, 24.10.2008 n.  			42741, Silvioli ed altri, RV 241703), e dalla giurisprudenza  			successiva, che sostanzialmente non se ne è discostata, pur con le  			precisazioni rese necessarie di volta in volta dalla fattispecie  			concreta.
 È, però, necessario precisare sul punto che la questione afferente  			all'accertamento della buona fede del terzo acquirente di un immobile  			realizzato illegittimamente, mediante la abusiva lottizzazione di  			aree non urbanizzate, riguarda l'applicazione della confisca e il  			sequestro, nell'ipotesi in cui la misura cautelare sia stata disposta  			esclusivamente ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, e, cioè, sia  			esclusivamente finalizzata ad assicurare che la cosa all'esito del  			processo possa essere concretamente confiscata.
 Nell'ipotesi, invece, di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321  			c.p.p., comma 1 è irrilevante l'appartenenza della cosa ad un  			soggetto estraneo alla commissione del reato ed in buona fede, in  			quanto l'esigenza cautelare di impedire che la libera disponibilità  			della cosa pertinente al reato possa aggravarne o protraine le  			conseguenze, come è noto (cfr. sez. 2, 15.5.1992 n. 22 96, Banca  			Popolare di Milano in proc. Tosarelli, RV 190789 e giurisprudenza  			successiva conforme), prescinde totalmente dalla appartenenza del  			bene all'autore del reato.
 In tal caso, infatti, il vincolo, diretto a rendere indisponibile la  			"res", è imposto per più generali esigenze di giustizia, quali sono  			quelle relative alla tutela della collettività, che, sebbene  			pregiudizievoli per il soggetto che ne è gravato, vanno  			necessariamente soddisfatte.
 Il titolare del diritto potrà far valere le proprie ragioni solo una  			volta esaurite le esigenze cautelari ovvero il rapporto processuale.  			Nè l'applicazione della misura cautelare, in tale ipotesi,  			costituisce violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla  			CEDU, considerata la temporaneità del vincolo ed essendo  			giustificata la compressione del diritto di proprietà dalle citate  			esigenze di interesse pubblico connesse alla repressione dei reati.  			Orbene, nel caso in esame, emerge in primo luogo dall'ordinanza che  			la misura cautelare è stata imposta per soddisfare le esigenze  			previste dall'art. 321 c.p.p., comma 1, e, cioè, per impedire che  			siano protratte e aggravate le conseguenze del reato, stante  			l'aggravio del carico urbanistico derivante dalla utilizzazione degli  			immobili affermata dai giudici di merito.
 Sicché, con riferimento alla indicata esigenza cautelare, le  			questioni proposte dai ricorrenti si palesano inconferenti.  			Il sequestro inoltre è stato disposto anche per assicurare la  			concreta confiscabilità degli immobili oggetto di lottizzazione  			abusiva.
 Su punto osserva la Corte che la valutazione del tribunale del  			riesame in ordine alla buona fede del terzo acquirente degli  			immobili, ostativa alla successiva applicazione della confisca,  			risente necessariamente del carattere sommario dell'accertamento  			incidentale demandato dalla legge a detto organo giudicante.  			La valutazione del Tribunale della libertà sul punto, pertanto, se  			esente da errata applicazione di legge, si sottrae a qualsiasi  			censura in sede di legittimità, non essendo impugnabili i  			provvedimenti in materia di misure reali se non per violazione di  			legge.
 Orbene, nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto suscettibile di  			confisca gli immobili, anche se attualmente appartenenti a terzi  			acquirenti, avendo escluso che gli stessi possano ritenersi in buona  			fede, peraltro sulla base di rilievi coerenti con le risultanze  			fattuali indicate nell'ordinanza a proposito della destinazione  			agricola dell'area sulla quale sono stati costruiti gli immobili, che  			poteva formare oggetto di agevole accertamento.
 Sicché anche su tale punto le argomentazioni dei ricorrenti, che  			peraltro assumono prevalentemente i contorni di una censura di natura  			fattuale, non sono idonei a contestare in sede di legittimità  			l'ordinanza impugnata.
 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
 Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al  			pagamento delle spese processuali.
 P.Q.M.
 La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento  			delle spese processuali.
 Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2010.  			Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2010
 
                    




