 TAR Campania (NA) Sez. II n. 28013 del 23 dicembre 2010
TAR Campania (NA) Sez. II n. 28013 del 23 dicembre 2010
Urbanistica. Calcolo della volumetria per lotto edificabile
Il calcolo della volumetria che può essere realizzata su un lotto edificabile deve essere effettuato tenendo conto della situazione determinata anche dalla parziale utilizzazione, da parte dell’originario proprietario, della volumetria globalmente disponibile e, quindi, eventualmente detraendo dalla cubatura richiesta quella già realizzata per il precedente edificio, a nulla rilevando che questo possa insistere su una parte del lotto catastalmente divisa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 28013/2010 REG.SEN.
 N. 05668/2007 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
 (Sezione Seconda)
 ha pronunciato la presente
SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 5668 del 2007, proposto da:
 Manzolillo Franco, rappresentato e difeso dall'avv. Innocenzo Calabrese, con  domicilio eletto, unitamente al predetto difensore, presso lo studio legale  dell’Avv. E. Caruso, in Napoli, via P. Castellino, 141;
 contro
 Comune di S. Vitaliano, rappresentato e difeso dall'avv. Geremia Biancardi, con  domicilio eletto, unitamente al predetto difensore, in Napoli, via S.Lucia n.107  c/o Studio Actis;
 
 per l'annullamento
 
 del provvedimento di diniego del permesso di costruire (nota prot. n.8292 del  3.8.2007).
 
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di S. Vitaliano;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 il dott. Umberto  Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
 Il ricorrente è proprietario di un lotto sito nel Comune di San Vitaliano,  censito in catasto al fol. 4, p.lle 707 e 708, con destinazione urbanistica di  “zona B4” (parti del territorio parzialmente o totalmente edificate).
 
 Con istanza del 17.11.2006 (prot.llo 10679) ha chiesto il rilascio di un  permesso di costruire un fabbricato con destinazione d’uso alberghiera.
 
 Il Comune di San Vitaliano, con atto prot.llo 4004 del 12.4.2007, ha comunicato  il preavviso di rigetto ed, all’esito del procedimento, acquisite le  controdeduzioni del ricorrente, ha confermato il diniego, opponendo il  precedente asservimento dell’area.
 
 Avverso tale provvedimento (prot.llo 8292 del 3.8.2007), con il gravame in  epigrafe, il ricorrente deduce:
 
 1) la violazione dell’art. 10 bis, l’insufficienza dell’istruttoria condotta dal  Comune di San Vitaliano ed il difetto di motivazione;
 
 2) l’insussistenza del ritenuto asservimento, non risultando esso attestato da  alcun registro pubblico; inoltre, il Comune non avrebbe accertato – nemmeno in  fatto – l’esistenza delle costruzioni cui si riferirebbero le concessioni  edilizie menzionate nell’atto di donazione.
 
 Con ordinanza n. 456/2010 del 9.6.2010 questa Sezione ha disposto incombenti  istruttori cui il Comune di S. Vitaliano – all’uopo onerato - ha fornito  puntuale riscontro.
 
 All’udienza del 25.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
 DIRITTO
 Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
 
 Giusta quanto anticipato in premessa, l’oggetto del presente giudizio verte  sulla predicabilità della pretesa edificatoria azionata dal ricorrente in  relazione ad un’area, censita in catasto al fol. 4, p.lle 707 e 708 ed avente  destinazione urbanistica di zona B4 (“ parti del territorio parzialmente o  totalmente edificate”).
 
 Il Comune assume, infatti, con il provvedimento oggetto del presente gravame,  che tale area è stata già utilizzata a fini edificatori per effetto di atti di  concessione precedentemente rilasciati e di cui non si sarebbe tenuto conto nel  nuovo progetto edilizio.
 
 Da parte sua, il ricorrente deduce, con il gravame in epigrafe, che l’intervento  in questione (volto alla realizzazione di un fabbricato con destinazione d’uso  alberghiera) è stato progettato nel pieno rispetto degli indici e dei parametri  urbanistici vigenti e che il lotto utilizzato non sarebbe asservito ad altre  costruzioni; tanto anche in ragione dell’assenza di qualsivoglia provvedimento o  registro che attesti l’esistenza del suddetto vincolo.
 
 Il costrutto giuridico attoreo è privo di fondamento.
 
 Anzitutto, mette conto evidenziare che l’area di sedime dell’erigendo  fabbricato, formata dalle particelle n. 707 e 708 del fol. 4, ha un’estensione  complessiva di 1077 mq (877 mq + 200 mq).
 
 Il programmato intervento edilizio – ove attuato – esaurirebbe, di per se solo,  le possibilità di edificazione: invero, secondo quanto si evince dalla stessa  relazione tecnica descrittiva allegata alla domanda di rilascio del permesso di  costruire, su mq. 1077 di superficie edificabile verrebbero coperti 322,92 mq a  fronte dei 323,10 disponibili (l’indice di fabbricabilità è di 3.00 mc/mq) con  un volume fuori terra di mc. 2922,97 rispetto al volume max realizzabile di mc.  3231.
 
 In ragione di quanto fin qui detto è, dunque, di tutta evidenza il rilievo  dirimente che si riconnette all’esame della questione pregiudiziale opposta dal  Comune resistente: il pregresso sfruttamento della cubatura della medesima area  precluderebbe, in radice, la predicabilità del nuovo progetto edificatorio  coltivato dal ricorrente.
 
 La suddetta circostanza ostativa, contestata dal ricorrente, trova una decisa  conferma negli esiti dell’istruttoria svolta dal Comune di S. Vitaliano su  ordine del Tribunale.
 
 Sul punto, con relazione (prot.llo n. 8117 del 20.7.2010) prodotta in data  28.7.2010, il predetto Comune ha chiarito che sull’area in argomento insistono  altri fabbricati precedentemente assentiti. Ciò, peraltro, trova riscontro nello  stesso titolo di proprietà presentato dal ricorrente a corredo della pratica  edilizia in questione.
 
 In particolare, in riferimento alle particelle 431 e 32 risultano rilasciati i  seguenti titoli abilitativi:
 
 • Concessione Edilizia n 67 del 27/04/1978 per la “Ristrutturazione di una casa  colonica e copertura aia in via nazionale delle Puglie”;
 
 • CE. n. 554 del 21/12/1976 per la “Costruzione di un fabbricato per civile  abitazione;”
 
 • CE. n. 152 del 19/04/1980 per la “Soprelevazione di un piano terra esistente a  negozi”;
 
 • CE n. 213 de 01/07/1981 per la “Soprelevazione di un fabbricato per civile  abitazione”;
 
 • CE. N. 485 del 24/04/1986 per la ‘Soprelevazione di un fabbricato per civile  abitazione”;
 
 Tale area (p.lla 431) è stata oggetto di successivo frazionamento in virtù di un  progetto depositato in data 20/01/2005 prot.n. 544.
 
 In ragione di quanto detto, è emerso che il fabbricato oggetto del provvedimento  comunale risulta posizionato sulle particelle 707 e 708, corrispondenti alle  particelle 431/b e 431/c del predetto frazionamento.
 
 Di tutto ciò non si è, invece, tenuto conto nella redazione del progetto  edificatorio che, pertanto, è stato giustamente ritenuto irricevibile.
 
 Le divisate risultanze istruttorie – rispetto alle quali il ricorrente non ha  formulato pertinenti controdeduzioni – rendono, dunque, il provvedimento  impugnato immune rispetto alle censure attoree.
 
 Sul punto, è sufficiente fare rinvio ad un diffuso orientamento  giurisprudenziale, fatto proprio anche da questa Sezione (cfr. T.A.R. Campania,  II Sezione, 30 aprile 2009 n. 2262, 8 giugno 2006, n.6816; IV Sezione, 17 giugno  2002, n.3614; Consiglio di Stato, V Sezione, 12 luglio 2005, n.3777, e 23 agosto  2005, n.4385), secondo cui il calcolo della volumetria che può essere realizzata  su un lotto edificabile deve essere effettuato tenendo conto della situazione  determinata anche dalla parziale utilizzazione, da parte dell’originario  proprietario, della volumetria globalmente disponibile e, quindi, eventualmente  detraendo dalla cubatura richiesta quella già realizzata per il precedente  edificio, a nulla rilevando che questo possa insistere su una parte del lotto  catastalmente divisa.
 
 D’altro canto, in subiecta materia, il vincolo d’asservimento si costituisce  solo per effetto del rilascio del permesso di costruire (cfr. Consiglio di  Stato, Sezione V, 28 giugno 2000, n.3637; Cassazione civile, Sezione II, 12  settembre 1998, n.9081), per cui, proprio perché recepito in un provvedimento  amministrativo, è opponibile anche ai terzi acquirenti, fatti salvi i rimedi  giurisdizionali e amministrativi azionabili nei confronti degli atti  eventualmente illegittimi.
 
 Le considerazioni suesposte hanno un’immediata ricaduta anche sulle residue  censure articolate dalla parte ricorrente che impingono nel difetto di  motivazione ovvero nella violazione delle garanzie procedimentali.
 
 La ineluttabilità – per le ragioni suesposte - della soluzione reiettiva  privilegiata dal Comune resistente comporta, invero, la dequotazione delle  suddette violazioni in mere irregolarità secondo lo schema di cui all’art. 21  octies della legge n. 241/1990.
 
 D’altro canto, le dedotte carenze di ordine formale sono infondate, essendo  l’atto compiutamente argomentato anche rispetto alle conclusioni rassegnate dal  ricorrente nel corso del procedimento. Conclusivamente, ribadite le svolte  considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.
 
 Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio, eccezion  fatta per il contributo unificato, i cui oneri restano definitivamente a carico  della soccombente parte ricorrente.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda,  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo  respinge.
 
 Spese come da motivazione.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Carlo D'Alessandro, Presidente
 Anna Pappalardo, Consigliere
 Umberto Maiello, Consigliere, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 23/12/2010
 
                    




