 TAR Campania (NA) Sez. III n. 21346 del 25 ottobre 2010
TAR Campania (NA) Sez. III n. 21346 del 25 ottobre 2010
Urbanistica. Condono e formazione del silenzio assenso
Il termine legale per la formazione del silenzio-assenso in materia di condono degli abusi edilizi presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l'oblazione e, altresì e soprattutto, che l'opera sia stata ultimata nel termine di legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all'art. 33, l. 28 febbraio 1985, n. 47. Il semplice decorso del termine per provvedere costituisce, pertanto, solo uno degli elementi necessari, ma di per se non sufficiente, per il perfezionamento della fattispecie.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 21436/2010 REG.SEN.
 N. 02825/2009 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
 (Sezione Terza)
 ha pronunciato la presente
SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 2825 del 2009, proposto da:
 Ciro De Mato, rappresentato e difeso dall'avv. Sabino Sarno, con domicilio  eletto presso Vincenzo Loreto in Napoli, via Giordano Bruno N.169;
 contro
 Comune di Portici, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.  Irene Coppola, con domicilio eletto unitamente alla predetta presso la  Segreteria del T.A.R.;
 
 per l'annullamento
 
 dell'atto emesso dal Dirigente di Settore del Comune di Portici prot.n. 2516/UT  del 06.05.2009, con cui si rigetta l'istanza prot.n. 23328/1108/UT del  27/02/1995, a firma del ricorrente, intesa ad ottenere concessione edilizia in  sanatoria per le opere realizzate alla via S.Cristofaro n. 54 al piano terra, e  si ingiunge la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi; di ogni  altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti  del ricorrente.
 
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Portici;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2010 la dott.ssa Ines Simona  Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato- deducendosene l’illegittimità  sotto vari profili- il provvedimento con cui il Comune di Portici ha dichiarato  inammissibile l’istanza di condono edilizio relativa alla realizzazione di un  balcone, con apertura di porta finestra, realizzate alla via S.Cristofaro n. 54.
 
 L’amministrazione si è costituita per avversare il ricorso ed alla pubblica  udienza del 7.10.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
 Il ricorso è infondato.
 
 Col primo motivo di ricorso si censura violazione dell'art. 10 bis della legge 7  agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15,  per il fatto che l'U.T.C. di Portici non ha comunicato al ricorrente, prima  dell'adozione del provvedimento impugnato, i motivi che ostavano  all'accoglimento dell'istanza di condono edilizio, presentata il 27/02/1995 (prot.23328/108/UT),  ben 15 anni prima dell’emanazione del provvedimento impugnato.
 
 In particolare, solo all’esito della richiesta effettuata in data 30.03.2009  dalla Procura della Repubblica circa l’esito dell’istanza di condono presentata  in relazione agli abusi effettuati in via Cristofaro 54 il Dirigente dell'U.T.C.  di Portici ha sollecitato l’effettuazione della necessaria istruttoria,  concludendo per il diniego dell’istanza, in considerazione della la proposta del  Responsabile del procedimento prot.2375/UT del 30.04.2009, senza tuttavia  comunicare al ricorrente le motivazioni ostative.
 
 La censura non merita di essere condivisa.
 
 L'omissione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento  dell'istanza del privato infatti non rileva, ai sensi dell'art. 21 octies comma  2, prima parte, l. n. 241 del 1990, laddove il provvedimento, adottato in  violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti, non possa  avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.
 
 Tale disposizione, ad avviso della giurisprudenza, deve trovare applicazione  anche nei casi in cui l'attività dell'Amministrazione, pur essendo astrattamente  connotata da discrezionalità amministrativa o tecnica, in concreto risulti  vincolata per effetto di un « auto-vincolo » imposto dal'Amministrazione stessa  (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 27 maggio 2009 , n. 2951).
 
 Orbene, nel caso in esame il provvedimento emanato non poteva avere un contenuto  diverso da quello emanato, trattandosi di abuso commesso in zona vincolata  ancora in corso di realizzazione alla data del 31.12.1993 (v.sopralluogo  effettuato dalla Polizia Municipale in data 30.09.1994, in cui le opere non  risultavano ancora ultimate) e, oltretutto, oggetto di sentenza penale del  Tribunale di Napoli del 29.05.1996, passata in giudicato, in cui si è disposta  la demolizione di dette opere. Infondata è altresì la seconda censura, con cui  si deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato: difatti, la  dichiarazione di inammissibilità del condono non è basata (soltanto)  sull’esistenza della suindicata sentenza penale – che ad avviso del ricorrente  non costituirebbe motivazione valida a fondare l’atto impugnato- ma sulla  circostanza dirimente che l’abuso realizzato non è comunque sanabile, in quanto  non ultimato entro la data del 31.12.1993 e realizzato in area vincolata.
 
 Né può ritenersi che, nel caso in esame, il condono si sia perfezionato per  silenzio-assenso: ed invero, il termine legale per la formazione del  silenzio-assenso in materia di condono degli abusi edilizi presuppone che la  domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele,  sia stata interamente pagata l'oblazione e, altresì e soprattutto, che l'opera  sia stata ultimata nel termine di legge e non sia in contrasto con i vincoli di  inedificabilità di cui all'art. 33, l. 28 febbraio 1985, n. 47 (Consiglio Stato  , sez. IV, 22 luglio 2010 , n. 4823; Consiglio Stato , sez. IV, 30 giugno 2010 ,  n. 4174 ). Il semplice decorso del termine per provvedere costituisce, pertanto,  solo uno degli elementi necessari, ma di per se non sufficiente, per il  perfezionamento della fattispecie (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 03 marzo 2010  , n. 676).
 
 Nel caso in esame, peraltro, trattandosi di vincolo realizzato in area  vincolata, il condono presupponeva il parere favorevole dell’autorità preposta  alla tutela del vincolo, richiesto (e non rilasciato) soltanto nel mese di  maggio 2006.
 
 Deve, pertanto, ritenersi infondata anche la terza censura, analogamente alla  quarta, con cui si deduce che in relazione al lungo tempo decorso dalla data  della presentazione dell’istanza di condono il ricorrente vanterebbe un  affidamento al mantenimento dell’opera abusiva.
 
 Il Collegio, infatti, condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in  materia edilizia, non può ammettersi che il mero decorso del tempo legittimi la  conservazione di una situazione di fatto abusiva (T.A.R. Lombardia Brescia, sez.  I, 08 luglio 2009, n.1450; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 20 ottobre 2009,  n.1665; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 07 luglio 2009 , n. 1053), ,  ponendosi, al più, esclusivamente il problema di una motivazione “rafforzata” in  ordine all’adozione del provvedimento sanzionatorio che indichi il pubblico  interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo  a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (T.A.R. Campania  Napoli, sez. III, 18 settembre 2008 , n. 10345). Nel caso in questione,  tuttavia, l’onere di motivazione deve ritenersi assolto “in re ipsa”,  trattandosi, come già visto, di atto rispondente all’esigenza di tutelare non il  “mero ripristino della legalità”, bensì il valore sostanziale del rispetto del  territorio presupposti all’apposizione del vincolo.
 
 Infine, è infondata, per mancanza di prova, anche la censura con cui il  ricorrente contesta la violazione della legge n.32 della legge n.47/85 in quanto  l’abuso di cui trattasi, di modestissime dimensioni, in realtà sarebbe ultimato  alla data del 31.12.1993.
 
 Infatti, il verbale redatto e sottoscritto da agenti della Polizia comunale a  seguito di sopralluogo, attestante l'esistenza di manufatti abusivamente  realizzati su terreno di proprietà privata, costituisce atto pubblico,  fidefaciente fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c. delle  circostanze di fatto in esso acclarate (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 02 marzo  2009 , n. 618), nè del resto il ricorrente ha allegato circostanze di fatto,  oltre che di diritto, tali da contrastare le risultanze dello stesso.
 
 In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
 
 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli,
 
 definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
 
 lo rigetta.
 
 Condanna il ricorrente alle spese di lite, che si liquidano in euro 1000,00;
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Saverio Romano, Presidente
 Paolo Carpentieri, Consigliere
 Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 25/10/2010
 
                    




