Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte di Giustizia (Prima Sezione) 8 maggio 2025
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Progetti elencati nell’allegato II – Determinazione dei progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale (screening) – Articolo 9 bis – Prevenzione dei conflitti di interesse – Cumulo delle funzioni di committente e di autorità competente a procedere a tale determinazione – Appropriata separazione tra funzioni confliggenti »
TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 1574 del 8 maggio 2025
Urbanistica.Ambito di applicazione dell'art. 38 TUE
La norma di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 non abbia carattere assorbente e sia anzi di natura speciale: il più mite trattamento sanzionatorio da essa introdotto è infatti diretto a sanzionare esclusivamente la specifica condotta consistente nella realizzazione di un’opera del tutto conforme ad un titolo edilizio annullato. Solo in questo caso si versa invero in quella situazione di buona fede che giustifica l’applicazione di misure sanzionatorie più favorevoli. Al contrario, quando l’opera si discosta in tutto o in parte dal titolo edilizio annullato, non vi è una situazione di buona fede da tutelare e non vi è quindi ragione per applicare la norma di favore contenuta nell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001. Per le parti eseguite in difformità vanno dunque applicate le altre disposizioni sanzionatorie introdotte dallo stesso d.P.R. n. 380 del 2001. (segnalazione M. Grisanti)
Cass. Sez. III n. 16088 del 28 aprile 2025 (CC 13 feb 2025)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Marino
Rifiuti.Sequestro del mezzo di trasporto del terzo estraneo al reato
Nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti, il terzo proprietario del mezzo, che sia effettivamente estraneo al reato (non avendo partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati), è legittimato esclusivamente a dimostrare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. Il terzo estraneo, così individuato, non può interloquire sulla sussistenza del fatto-reato a lui non addebitato.
Consiglio di Stato Sez. II n. 2814 del 2 aprile 2025
Urbanistica.Differenze tra varianti e variazioni essenziali
Il concetto di variazione essenziale attiene più propriamente alla modalità di esecuzione delle opere e va pertanto distinto dalle “varianti”, che pur afferendo alla medesima, consentono di adeguare il titolo autorizzativo originario in corso di edificazione. Mentre, cioè, le varianti in senso proprio, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante (rectius, a d.i.a., in luogo della presentazione della quale il privato può optare per la richiesta di titolo esplicito), complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all’originario permesso a costruire; le varianti essenziali, caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001, sono soggette al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto al primo, e per esso valgono le disposizioni vigenti al momento della loro realizzazione.
Cass. Sez. III n. 16096 del 28 aprile 2025 (UP 16 gen 2025)
Pres. Ramacci. Est. Aceto Ric. Isaia
Beni culturali.Delitto di cui all'art. 518-duodecies c.p.
In caso di bene di proprietà comunale, il requisito della “culturalità” non richiede un provvedimento amministrativo che lo dichiari espressamente, essendo necessario e sufficiente che tale requisito sia desumibile dalle caratteristiche oggettive del bene stesso. L’interesse culturale può essere desunto dalle caratteristiche della "res" non solo per il valore comunicativo spirituale, ma anche per requisiti peculiari attinenti alla tipologia, alla localizzazione, alla rarità e ad altri analoghi criteri. La relativa prova può essere fornita in ogni modo consentito dal codice di procedura penale (non necessariamente mediante perizia), trattandosi di questione che non deve sfuggire alla cognizione del giudice (art. 2 cod. proc. pen.) e la cui soluzione deve essere esternata nei modi imposti dall’art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (fattispecie relativa alla distruzione dell’opera d’arte “La Venere degli stracci” di Michelangelo Pistoletto, installata a Napoli in Piazza Municipio).
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2955 del 7 aprile 2025
Elettrosmog.Traliccio per impianti di telecomunicazione sulla copertura di un fabbricato e disciplina antisismica
La realizzazione di un traliccio per impianti di telecomunicazione sulla copertura di un fabbricato deve effettivamente qualificarsi quale opera di “sopraelevazione di edifici”, ai sensi dell’art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, secondo cui per tale si intendono “a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura,….; b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico”. La ratio delle norme che impongono particolari cautele riguardo agli interventi di sopraelevazione tra origine dal maggior peso che viene scaricato sulle strutture portanti dell’immobile nonché dalle tensioni che si originano in relazione alla presenza di ingombri che si protendono in altezza, specialmente quando gli stessi vengano sollecitati da vibrazioni o da venti, che ne provochino l’oscillazione: non v’è pertanto alcuna ragione per non ritenere che anche un traliccio destinato ad ospitare impianti di telecomunicazione, collocato sulla copertura di un edificio preesistente, non debba essere considerato quale “sopraelevazione di edificio”. Si rileva, inoltre, che la lett. b) del l’art. 90 del D.P.R. n. 380/2001 attribuisce rilevanza a fini sismici a qualsiasi costruzione sia realizzata al di sopra di un edificio preesistente, se quest’ultimo abbia le caratteristiche indicate dalla norma.
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