Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Modalita' di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero
Corte costituzionale sent. n. 106 del 5 giugno 2020
Oggetto: Energia - Norme della Regione Basilicata - Prescrizioni relative alle distanze minime degli aerogeneratori dalle abitazioni e dalle strade. Proroga del termine per la presentazione della documentazione prevista dal piano di indirizzo energetico ambientale regionale [PIEAR] ai fini dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. Disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Condizioni per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW - Limiti massimi della produzione di energia da fonte rinnovabile.
Sanità pubblica - Strutture socio-sanitarie - Autorizzazione dei contratti in corso con i gestori delle Strutture socio-sanitarie e dei Servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari, già in possesso di autorizzazione, nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale in materia di autorizzazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 424 del 17 maggio 2018.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità
Cass. Sez. III n. 14728 del 13 maggio 2020 (UP 12 dic 2019)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Falliano
Urbanistica. Reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere commesso da chiunque violi o concorra a violare gli obblighi imposti dalla legge per l'esecuzione di interventi edilizi in zone sismiche e, quindi, anche dal proprietario committente delle opere che abbia omesso di vigilare sull'attività del professionista incaricato del deposito presso gli uffici competenti del progetto antisismico
Consiglio di Stato Sez. II n.2906 del 8 maggio 2020
Urbanistica.Opere dei privati su aree demaniali
La necessità dell’apposito titolo edilizio per le opere da eseguirsi dai privati su aree demaniali era ed è espressamente prevista dall'art. 8, d.P.R. n. 380 del 2001 (riproducente il contenuto dell’art. 31, comma 3, della l. n. 1150 del 1942, nel testo sostituito dall’art. 10 della l. n. 765 del 1967, nonché implicitamente riconosciuta dall’art. 55, comma 4, codice della navigazione (nella parte richiamante i piani regolatori comunali in materia di nuove opere in prossimità del demanio marittimo). Per la realizzazione di opere sul demanio marittimo occorre l’autorizzazione prevista dall'art. 54, cod. nav., anche dopo la delega alle Regioni in materia di demanio marittimo ed il trasferimento ai comuni delle competenze per il rilascio di concessioni demaniali, atteso che tale trasferimento di competenze non ha fatto venir meno la necessità di apposita e specifica autorizzazione, che concorre con la concessione edilizia, sussistendo due diverse finalità di tutela: la riserva all'ente locale del governo e dello sviluppo del territorio in materia di edilizia relativamente alla concessione ad edificare, la salvaguardia degli interessi pubblici connessi al demanio marittimo per quanto attiene all’autorizzazione demaniale
Schemi di decreti legislativi su rifiuti e discariche: primi appunti
di Gianfranco AMENDOLA
Cass. Sez. III n. 14539 del 12 maggio 2020 (UP 18 feb 2020)
Pres. Ramacci Est. Galterio Ric. Lecce
Urbanistica.Manufatti leggeri o prefabbricati
Devono ritenersi escluse dalla nozione di costruzione le installazioni di manufatti leggeri o prefabbricati, purché, come conferma l’utilizzo della disgiuntiva “o” nell’art. 3 delTU edilizia, siano “diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” o "ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti”. Ed invero non sono qualificabili certamente come temporanee le esigenze di ristoro cui è preordinata l’attività esercitata dal titolare della concessione in favore degli utenti del lido balneare per l’intera stagione estiva che, a dispetto della limitazione del periodo temporale di novanta giorni, si ripete ogni anno, e ciò indipendentemente dalla possibilità di agevole rimozione dell'opera dal luogo di ubicazione, né un chiostro adibito a bar sulla spiaggia può rientrare nell’ambito della disciplina limitatrice, prevista per “le strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti…in conformità alle leggi regionali di settore”, locuzione questa inserita dall’art. 52 L. 221/2015, essendo tale norma riferita ai soli manufatti che si trovino all'interno di strutture ricettive all'aperto, destinate cioè ad alloggio degli avventori.
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