Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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Codici a specchio. L’applicazione della sentenza della corte europea da parte della cassazione
di Gianfranco AMENDOLA
Le pressoché inutili innovazioni all’art. 94 bis del d.p.r. 380/2001 apportate dalla legge 156/2019
di Massimo GRISANTI
TAR Liguria Sez. II n. 970 del 20 dicembre 2019
Rifiuti.Trattamento meccanico
Può integrare un “trattamento” rilevante ai fini della riqualificazione dei rifiuti ogni operazione di cernita meccanizzata, (anche) anteriore e prodromica al recupero dei rifiuti, ed altresì ogni processo fisico finalizzato a ridurre il volume della materia stoccata, agevolarne il recupero e facilitarne il trasporto, purché anche tali operazioni e processi vengano svolti meccanicamente.
TAR Puglia (BA) Sez. III n.1647 del 12 dicembre 2019
Beni ambientali.Ripulitura di una preesistente pista boschiva
La mera ripulitura di una preesistente pista boschiva va inquadrata tra i tagli colturali fitosanitari, di espurgo, di ripulitura, di sfollamento e nelle altre attività selvi-colturali previste e autorizzate dalle leggi e regolamenti forestali vigenti
Cass. Sez. III n. 48403 28 novembre 2019 (PU 2 ott 2019)
Pres. Liberati Est. Mengoni Ric. Zanelli
Rifiuti.Abbandono e proprietario del terreno
Non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma secondo, d. lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti.
TAR Campania (SA) Sez. II n. 2182 del 11 dicembre 2019
Urbanistica.Realizzazioni di opere all’interno di una grotta naturale
Gli interventi compiuti in una grotta naturale non sono qualificabili come mere “opere interne”, bensì come interventi di “nuova costruzione”. Vi è coincidenza sotto l’aspetto urbanistico-amministrativo, tra la realizzazione di volumi o di murature al di sopra di una formazione rocciosa (i quali sarebbero senza dubbio ritenuti di nuova costruzione) ovvero all’interno di una grotta naturale, trattandosi, in entrambi i casi, di interventi che determinano una trasformazione permanente del paesaggio esistente; non rileva, insomma, il fatto che, nel caso della grotta, la porzione di territorio che si intende tutelare si trovi (non in superficie, bensì) all’interno della formazione rocciosa, non essendo, questa, un’opera dell’uomo (la quale presupporrebbe, a sua volta, un valido titolo abilitativo).
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