Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lombardia (BS) Sez. I n.794 del 3 settembre 2019
Rifiuti.Indagini di caratterizzazione
Ai sensi degli artt. 242 comma 1 e 244 comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento, e cioè quelli che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità, non essendo configurabile una responsabilità di mera posizione del proprietario del sito inquinato). Rientrano pertanto negli oneri a carico del responsabile incolpevole le misure di precauzione e non anche le indagini di caratterizzazione, identificabili ai sensi dell’Allegato 2 del Titolo V della Parte IV del TUA, con l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito.
La confisca obbligatoria del mezzo di trasporto ex artt. 259 comma 2° e 260 ter commi 4° e 5° d.lgs 152/06 conseguente al reato di trasporto illecito di rifiuti
di Davide CORBELLA
Cass. Sez. III n. 36633 del 29 agosto 2019 (UP 11 lug 2019)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. Scavo
Beni culturali.Impossessamento illecito
Per l'impossessamento illecito di beni appartenenti allo Stato, non è necessario che i beni siano qualificati come tali da un formale provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente la desumibilità della sua natura culturale dalle stesse caratteristiche dell'oggetto, non essendo richiesto neppure un particolare pregio.
Regione Siciliana - Assessorato regioneale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
Atto di indirizzo Aee/Raee e centri tecnici di assistenza Cat n.9743 del 29 settembre 2019
TAR Umbria Sez. I n. 484 del 2 settembre 2019
Rifiuti.Effluenti di allevamento
Occorre che non vi sia soluzione di continuità tra il processo di produzione del materiale e la sua diretta destinazione alla fertirrigazione o il suo conferimento all’impianto di biogas, affinché sia integrata la condizione prevista dall’art. 184 bis, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 (così come dalla normativa europea) e l’effluente sia qualificabile come sottoprodotto. Se tale cesura si verifica, perché il materiale viene stoccato in un sito privo di autorizzazione a tal fine e dunque “abbandonato”, esso deve necessariamente considerarsi rifiuto e non è più suscettibile di perdere questa qualifica. Anche l’art. 3, c. 1, lett. j), d.m. 25 febbraio 2016 precisa che, ai fini dell’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, per stoccaggio debba intendersi il “deposito di effluenti…effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui al presente decreto”.
Cass. Sez. III n. 36626 del 29 agosto 2019 (UP 10 lug 2019)
Pres. lapalorcia Est. Ramacci Ric. Piccirillo
Acque.Prelevamento e analisi di campioni
A norma del comma 1 dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., l'avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo ove le analisi saranno effettuate può essere dato anche oralmente e per tale avviso non è prescritta alcuna forma specifica, né alcun termine minimo deve intercorrere tra il prelievo e le successive analisi, essendo richiesto soltanto che detto termine sia comunque sufficiente a consentire all'interessato la possibilità di ottenere l'assistenza eventuale di un consulente tecnico. Se si tiene conto del dato letterale dell'art. 220, emerge chiaramente che lo stesso si riferisce ad indizi di reato che emergono nel corso delle attività ispettive o di vigilanza, il che porta ad affermare che la cognizione circa la sussistenza di indizi di reità, ancorché non riferibili ad un soggetto specifico, deve risultare oggettivamente evidente a chi opera mentre effettua tale attività e non deve essere soltanto ipotizzata sulla base di mere congetture, né può ritenersi possibile, dopo che un reato è stato accertato, sostenere che chi effettuava il controllo avrebbe dovuto prefigurarsi quale ne sarebbe stato l'esito
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