Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale sent.76 del 9 aprile 2019
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 318-septies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Cuneo, nel procedimento penale a carico di M. M., con ordinanza del 17 novembre 2017, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2018.
La responsabilità per danno ambientale da attivita` autorizzate tra imputazione oggettiva e assenza dell’antigiuridicità
di Matteo BENOZZO
TAR Marche Sez. I n. 139 del 4 marzo 2019
Sviluppo sostenibile.Realizzazione impianti eolici e principio di precauzione
Riguardo alla realizzazione di impianti eolici il principio di precauzione che governa il settore può legittimare un approccio maggiormente conservativo in presenza di circostanze che evidenzino aspetti problematici, che possono anche essere legate al cumulo dell’impatto su ambienti e specie protette, anche qualora gli impianti non sorgano direttamente sul sito oggetto di protezione.
Cass. Sez. III n. 13607 del 28 marzo 2019 (UP 8 feb 2019)
Pres. Sarno Est. Ramacci Ric. Martina
Urbanistica.Desistenza dalla prosecuzione dell’intervento edilizio abusivo
La desistenza dalla prosecuzione dell’intervento edilizio abusivo, che deve essere definitiva e non soltanto temporanea, richiede, necessariamente, di essere efficacemente dimostrata attraverso dati obiettivi ed inequivocabili, non potendosi basare su mere attestazioni, poiché, diversamente, ogni interruzione dei lavori, anche se dovuta a circostanze contingenti, potrebbe essere utilizzata per rappresentare una più vantaggiosa collocazione temporale dei lavori abusivi
Corte di Giustizia (Quinta Sezione) 21 marzo 2019
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 1999/31/CE – Articolo 14, lettere b) e c) – Discariche di rifiuti – Discariche preesistenti – Violazione»
TAR Calabria (RC) n. 141 del 4 marzo 2019
Urbanistica.Distanze tra fabbricati
L’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (“…è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti …”) nel dare attuazione all’art. 17 della legge n. 765 del 1967,fissa i limiti inderogabili di distanza tra fabbricati e, nell’ambito di detti limiti,a tutela non del diritto alla riservatezza bensì di imperative esigenze igienico-sanitarie salvaguardate con un divieto volto ad impedire la formazione di intercapedini nocive, prevede un distacco minimo di dieci metri nei casi in cui almeno uno dei due muri che si fronteggiano risulti munito di finestre, restando espressamente sottratte ad un simile impedimento, di carattere assoluto, solo le costruzioni situate in zona A e i “…gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”.Trattandosi di disposizione tassativa ed inderogabile, essa impone al proprietario dell’area confinante con quella in cui sorge una parete finestrata di costruire il proprio edificio ad almeno dieci metri dalla parete altrui, senza possibilità di dispensa dal divieto, neppure se la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella delle finestre antistanti e a distanza dalla soglia di esse conforme alle previsioni dell’art. 907, comma 3, c.c..
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