 Cass. Sez. III n. 24001 del 15 giugno 2011 (CC 12 mag 2011)
Cass. Sez. III n. 24001 del 15 giugno 2011 (CC 12 mag 2011)
Pres. De Maio Est. Amoresano Ric. P.M. in proc Aquaro. 
Beni ambientali. Reati paesaggistici e decadenza dei piani attuativi
La decadenza dei piani attuativi previsti dall'art. 1 legge 17 agosto 1942, n. 1150, pur consentendo l'edificazione residenziale dopo la perdita di efficacia del piano che sia stato attuato con la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, non determina l'ultrattività dell'esonero dal rispetto dei vincoli paesaggistici previsti per legge dall'art. 142 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 conseguendone, in assenza di autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, l'illiceità penale dell'intervento. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che l'adozione di un P.U.T.T. regionale non fa venir meno il vincolo di carattere generale previsto dalla legge statale, salvo quello di inedificabilità assoluta).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:         Camera di consiglio
 Dott. DE MAIO   Guido             - Presidente  - del 12/05/2011
 Dott. TERESI    Alfredo      - rel. Consigliere - SENTENZA
 Dott. LOMBARDI  Alfredo M.        - Consigliere - N. 990
 Dott. AMORESANO Silvio            - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. GAZZARA   Santi             - Consigliere - N. 46075/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 P.M. presso Tribunale di Taranto;
 avverso l'ordinanza del 28.9.2010 del Tribunale di Taranto;
 nei confronti di:
 1) Aquaro Gianfranco nato il 6.3.1957;
 2) Aquaro Martino nato il 27.8.1960;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
 sentite le conclusioni del P.G., dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto  			annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata;
 sentito il difensore, avv. Vitale Gaetano che ha concluso per la  			inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.  			OSSERVA
 1) Con ordinanza in data 28.9.2010 il Tribunale di Taranto, in  			accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di  			Aquaro Gianfranco e Aquaro Martino, annullava il decreto di  			sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Taranto il  			2.8.2010, disponendo la restituzione dei terreni sequestrati.  			Dopo aver premesso che i predetti Aquaro risultavano indagati (in  			concorso con Ceppaglia Simone indagato anche per il reato di cui  			all'art. 323 c.p.) per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001,  			art. 44, comma 1, lett. c) e dopo aver ricordato, anche alla luce  			della giurisprudenza di legittimità, "i poteri limitati" del  			riesame, riteneva il Tribunale insussistente il fumus del reato  			ipotizzato. Assumeva che l'area, in ordine alla quale era stato  			rilasciato permesso di costruire n. 56 del 19.4.2010 per la  			realizzazione di n. 52 appartamenti, era ricompresa nel Piano per  			l'edilizia economica e popolare (PEEP), cd. Piano Giuliani, e nel  			Piano particolareggiato di esecuzione (PPE), cd. Giuliani D. Entrambi  			i suddetti Piani erano decaduti per il decorso dei termini di  			efficacia (rispettivamente di 18 e 10 anni). Secondo il Tribunale,  			però, le prescrizioni urbanistiche di un Piano attuativo rilevano a  			tempo indeterminato, anche dopo la sua scadenza (la L. n. 1150 del  			1942, art. 17, comma 1 va interpretato nel senso che, scaduto il  			termine di efficacia, non possono più eseguirsi i previsti espropri  			per la realizzazione delle opere pubbliche e di quelle di  			urbanizzazione primaria e non si può procedere alla edificazione  			residenziale; se, invece, il piano abbia avuto attuazione, con la  			realizzazione di strade, piazze ed altre opere di urbanizzazione,  			come nel caso di specie, è consentita l'edificazione residenziale).  			Altrettanto infondato era l'assunto del GIP, secondo cui la decadenza  			per decorso del termine di 18 anni del PEEP avrebbe fatto venir meno  			l'esonero dal vincolo paesaggistico, con la necessità quindi di  			acquisire preventivamente l'autorizzazione (la giurisprudenza citata  			era non pertinente in quanto riferita ai piani pluriennali che, a  			differenza del PEEP e del PPE, non sono strumenti urbanistici).  			Secondo il Tribunale, inoltre, non era possibile qualificare l'area  			in questione come boscata, sia perché non risulta applicabile il  			D.Lgs. n. 227 del 2001, art. 2, comma 6 avendo la Regione Puglia  			approvato già in data 15.12.2000 il PUTT, sia perche essa non è  			censita come tale negli ambiti territoriali distinti (ATD) boschi e  			macchie del medesimo PUTT (come evidenziato dalla stessa p.g. dagli  			elenchi e dalle cartografie allegate non risulta che all'interno dei  			piani Giuliani insistano boschi). A diverse conclusioni, ovviamente,  			si sarebbe arrivati se l'area fosse stata sottoposta a vincolo  			direttamente ex L. n. 1497 del 1939, in quanto il PUTT non  			sostituisce ma integra gli strumenti vincolistici, per cui eventuali  			norme più restrittive previste dalla legislazione statale debbono  			considerarsi prevalenti.
 Riteneva, quindi, il Tribunale che, allo stato, il permesso di  			costruire rilasciato fosse legittimo.
 2) Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il  			Tribunale di Taranto, per erronea applicazione di legge.  			La normativa richiamata dal Tribunale non determina l'effetto di  			prorogare in senso proprio la validità del Piano particolareggiato,  			prevedendo solo la possibilità di rilasciare concessioni e  			autorizzazioni a costruire, in caso di scadenza, purché le aree  			siano dotate di opere di urbanizzazione primaria. Non vi è, invece,  			alcuna previsione in ordine alla tutela di eventuali vincoli  			paesaggistici ed ambientali. Sicché il vincolo paesaggistico è  			derogabile solo nell'arco temporale di vigenza del Piano  			particolareggiato; per il suo carattere eccezionale la deroga non  			opera più dopo la scadenza, per cui le aree interessate, sotto il  			profilo paesaggistico ed ambientale, riprendono il regime ordinario  			di tutela.
 Altrettanto erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'area in  			questione non potesse essere qualificata come boscata. Come ha  			rilevato lo stesso Tribunale le prescrizioni di base del PUTT sono  			derogate da eventuali norme più restrittive della legislazione  			statale e regionale. Secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 490  			del 1999 (che riprendeva la bipartizione in due categorie dei beni  			ambientali di cui alla L. n. 431 del 1985), ribadita sostanzialmente  			dal D.Lgs. n. 42 del 2004, sono tutelati per legge, tra gli altri, i  			territori coperti da foreste e da boschi. A norma del D.Lgs. 18  			maggio 2001, n. 227, si considerano bosco i terreni coperti da  			vegetazione forestale arborea o associata o meno a quella arbustiva  			di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i  			castagneti, i sughereti e la macchia mediterranea. L'area de qua è,  			pertanto, soggetta a vincolo paesaggistico imposto dalla legge. E che  			si tratti di zona boschiva emerge dalla contestazione ad Aquaro  			Gianfranco dell'illecito amministrativo per attività di  			sdradicamento e soppressione del bosco in assenza di autorizzazione  			regionale. Era quindi necessario che il permesso di costruire venisse  			preceduto dal nulla osta paesaggistico.
 3) Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito  			indicati.
 3.1) Il ricorrente P.M. concorda, sostanzialmente, con il Tribunale  			in ordine alla persistente efficacia, sotto il profilo urbanistico,  			delle prescrizioni dei Piani attuativi anche dopo la scadenza,  			purché essi abbiano già avuto attuazione con la realizzazione di  			opere di urbanizzazione primaria. Come ha correttamente rilevato il  			Tribunale (e non contestato dal ricorrente) la L. n. 1150 del 1942,  			art. 17, comma 1 fa venir meno, dopo il decorso dei termini di  			efficacia dei Piani, solo la possibilità di effettuare i previsti  			espropri. Secondo tale norma "Decorso il termine stabilito per la  			esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per  			la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo  			a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di  			nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli  			allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso".  			L'approvazione del piano particolareggiato ha come effetto  			l'imposizione del vincolo di espropriazione e tale vincolo viene  			indubitabilmente meno con la perdita di efficacia dello stesso;
 sicché la scadenza del termine di attuazione costituisce motivo di  			illegittimità del decreto di espropriazione anche se il piano non ha  			formato oggetto di apposito ricorso giurisdizionale. Come ha  			ricordato anche il Tribunale, secondo giurisprudenza consolidata, la  			scadenza del piano particolareggiato non investe le disposizioni di  			carattere confermativo e regolamentare "con la conseguenza che le  			previsioni dello strumento attuativo-seppur non più eseguibili per  			decorso del termine-hanno stabilmente determinato l'assetto  			definitivo della parte di territorio interessata". Stante la  			stabilità delle previsioni del piano, laddove detto piano abbia  			avuto attuazione (con la realizzazione di strade, piazze ed altre  			opere di urbanizzazione) "l'edificazione residenziale è consentita  			secondo un criterio di armonico inserimento del nuovo nell'edificato  			esistente e in base alle norme del piano attuativo scaduto che  			mantengono la loro integrale applicabilità" (Cons.Stato sez. 4, 27  			ottobre 2009 n. 6572; conf. Cons. Stato n. 1375 del 15.3.2006; Cons.  			Stato n. 6178 del 12.12.2008). A conferma di tale assunto il  			Tribunale ha richiamato anche la L.R. Puglia n. 56 del 1980, art. 37,  			comma 5 e L.R. Puglia n. 20 del 2001, art. 17, comma 2 secondo cui  			"decorsi i termini stabiliti per l'attuazione (rispettivamente dei  			piani esecutivi e dei piani urbanistici esecutivi) resta efficace per  			la parte inattuata l'obbligo di osservare le previsioni dello  			strumento esecutivo mentre ai fini espropriativi, decadono gli  			effetti della pubblica utilità delle opere previste".  			3.2) La problematica posta dal P.M. ricorrente attiene, però, alla  			persistenza dell'esonero dai vincoli paesaggistici anche dopo la  			decadenza dei piani di attuazione. Il Tribunale ha ritenuto di  			risolvere la questione positivamente sulla base delle stesse premesse  			di partenza, senza argomentare specificamente sul punto, ed ha  			considerato come non pertinente la giurisprudenza, richiamata a  			conforto della tesi accusatoria, essendo questa riferibile ai piani  			pluriennali di attuazione che non sono, a differenza del P.E.E.P. e  			dei P.P.E., "strumenti urbanistici ma di mera organizzazione  			temporale delle trasformazioni del territorio".
 Va, innanzitutto, considerato che la norma richiamata dal Tribunale  			(L. n. 1150 del 1942, art. 17, comma 1) non fa alcun riferimento ai  			vincoli di natura ambientale, avendo essa una portata per così dire  			limitata agli aspetti urbanistici, consentendo l'edificazione  			residenziale, anche dopo la perdita di efficacia del piano attuativo,  			purché il piano stesso abbia già trovato attuazione con la  			realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. Tale "ultra"  			attività non può, però, investire aspetti che esulano dall'assetto  			urbanistico della zona ed attengono invece ad altri interessi,  			oggetto di tutela specifica.
 L'esclusione dal vincolo paesaggistico proprio perché norma di  			carattere derogatorio e quindi eccezionale non può spiegare i suoi  			effetti anche oltre la efficacia dei Piani attuativi. Alla scadenza  			degli stessi non può che riprendere vigore il regime ordinario. La  			deroga ha quindi carattere temporaneo ed è strettamente collegata  			alla validità ed operatività del Piano attuativo: una volta venuto  			meno questo non vi è ragione per ritenere operante la deroga  			medesima. L'Autorità preposta alla Tutela del vincolo deve quindi  			essere messa in condizione di valutare se da un determinato  			intervento, eseguito in zona dove il piano di attuazione, pur se  			scaduto, abbia avuto attuazione in relazione alla realizzazione delle  			opere di urbanizzazione, possano derivare pregiudizi agli interessi  			ambientali e paesistici.
 3.3) Lo stesso Tribunale, dopo aver escluso che la zona in questione  			sia censita negli ambiti territoriali distinti (A.T.D.) boschi e  			macchie del P.U.T.T. della Regione Puglia, riconosce che le  			prescrizioni di base del P.U.T.T. medesimo "sono direttamente ed  			immediatamente vincolanti dovendo essere osservate come livello  			minimo di tutela; eventuali norme più restrittive previste dalla  			legislazione statale e regionale sono chiaramente da ritenersi  			prevalenti ...". Ci si sarebbe trovati, secondo i Giudici del  			riesame, in presenza di una simile eventualità nel caso la zona  			fosse stata sottoposta a vincolo direttamente dalla L. n. 1497 del  			1939.
 Per il Tribunale, quindi, le disposizioni più restrittive della  			legislazione statale sono rinvenibili solo nella L. 1497 del 1939 e  			non anche in quelle di carattere generale derivanti dal D.Lgs. n. 42  			del 2004.
 3.3.1) È opportuno, ricordare che la previsione di aree sottoposte a  			vincolo paesaggistico per legge, di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004,  			art. 142 è stata introdotta per la prima volta dal D.L. n. 312 del  			1985, artt. 1 e 1 quater, convertito con modificazioni dalla L. n.  			431 del 1985, che ha inserito nel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.  			82, commi 5, 6 e 7 e tali disposizioni sono state successivamente  			recepite dal D.Lgs. n. 490 del 1999.
 L'art. 142, comma 1, lett. g) stabilisce che sono tutelati per legge,  			tra l'altro, "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché  			percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di  			rimboschimento, come definiti dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, art.  			2, commi 2 e 6" (comma 1, lett. g).
 Per le aree tutelate per legge ex art. 142 cit., l'adozione dei  			P.U.T.T. Regionali non fa venir meno il vincolo di carattere generale  			di cui alle previsioni della legge statale, ma solo il "vincolo di  			inedificabilità assoluta, rendendo quindi autorizzabili dalla  			competente autorità amministrativa le opere compatibili. Pertanto  			qualsiasi modificazione del territorio boschivo deve essere  			autorizzata dall'ente preposto alla tutela del vincolo e la relativa  			autorizzazione condiziona l'efficacia della concessione edilizia"  			(cfr. Cass. sez. 3 n. 11716/2001; Cass. sez. 3 n. 6113 /2005). Con la  			sentenza n. 6113/2005, in particolare, dopo aver ricordato che tra i  			beni sottoposti a vincolo in via generale rientravano, secondo la  			disciplina della L. n. 431 del 1985 e D.Lgs. n. 490 del 1999, i  			territori coperti da boschi e che tale disciplina è stata  			sostanzialmente ribadita dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142 in forza  			del quale sono tutelati per legge, tra gli altri, i territori coperti  			da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco,  			si evidenzia che il vincolo in questione, proprio perché imposto per  			legge, è immediatamente operativo. E si precisa: "... la L. n. 431  			del 1985 aveva innovato il regime precedente, sostituendo ai vincoli  			specifici gravanti su determinate località, dotati di particolari  			pregi estetici, una diffusa tutela del paesaggio e, al fine di  			prevenire situazioni di degrado ambientale, aveva imposto fino  			all'adozione dei piani paesaggistici regionali un vincolo di  			inedificabilità assoluta. L'avvenuta adozione del piano paesistico  			regionale, come statuito da questa Corte (cfr. Cass. sez. 3, 5 agosto  			1998 n. 9164; Cass. sez. 3, 7 marzo 2000 n. 2732), non legittima  			tuttavia chiunque a realizzare senza alcuna autorizzazione le opere  			ritenute, a suo giudizio, compatibili con il piano, ma fa  			semplicemente venir meno il vincolo di inedificabilità assoluta  			previsto medio tempore dalla L. n. 431 del 1985, art. 1 quinquies  			rendendo quindi autorizzabili dalla competente autorità  			amministrativa le opere compatibili. Pertanto qualsiasi modificazione  			del territorio boschivo, esclusa quella manutentiva, doveva e deve  			essere autorizzata dall'ente preposto alla tutela del vincolo e la  			relativa autorizzazione condizionava e condiziona l'efficacia della  			concessione edilizia (Cass. sez. 3, 26 marzo 2001 n. 11716)".  			Tali principi erano stati già in precedenza affermati dalla sentenza  			di questa sezione n. 21406 del 17.4.2002: "L'adozione da parte delle  			Regioni dei piani paesistici ed urbanistici-territoriali previsti dal  			del D.L. 27 giugno 1985, art. 1 bis conv. con mod. in L. 8 agosto  			1985, n. 431, fa cessare il regime della inedificabilità e della  			immodificabilità assoluta del territorio, ma non fa venir meno il  			vincolo ambientale esistente ai sensi dell'arti dello stesso decreto  			legge, sicché qualsiasi intervento edilizio o immutazione  			territoriale realizzati nella zona sottoposta a vincolo richiede non  			solo la concessione sindacale, ma anche la previa autorizzazione  			dell'autorità preposta alla tutela del vincolo".
 3.3.1.1) La limitazione operata dal Tribunale (in relazione alle  			norme più restrittive della legislazione statale) ai vincoli imposti  			dalla L. n, 1497 del 1939 e non anche a quelli di carattere generale  			di cui all'art. 142, cit. D.Lgs. non è quindi giustificata. Era  			necessario, allora, accertare se, a norma del D.Lgs. n. 42 del 2004,  			art. 142, comma 1, lett. g) la zona in cui era stato eseguito  			l'intervento fosse da considerare come territorio coperto da foreste  			e da boschi, secondo la definizione del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.  			227, art. 2, commi 2 e 6 (si considerano bosco i terreni coperti da  			vegetazione forestale arborea o associata o meno a quella arbustiva  			di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i  			castagneti, i sughereti e la macchia mediterranea, esclusi i giardini  			pubblici e privati, le alberature stradali). Tale accertamento ha,  			sostanzialmente, omesso il Tribunale, essendosi fermato a valutare le  			previsioni del PUTT.
 3.4) L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio al  			Tribunale di Taranto che, tenendo conto dei rilievi e dei principi in  			precedenza esposti, accerterà, sulla base degli atti, stante i  			limitati poteri del riesame, se la zona in cui è stato eseguito  			l'intervento fosse sottoposta a vincolo e se quindi fosse necessaria  			l'autorizzazione dell'Autorità preposta alla tutela dello stesso.  			P.Q.M.
 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Taranto.  			Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.
 Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011
 
                    




