 TAR Abruzzo (AQ) Sez. I sent. 75 del'11 febbario 2010
TAR Abruzzo (AQ) Sez. I sent. 75 del'11 febbario 2010
 Urbanistica. Risanamento e restauro 
 
 La finalità specifica degli interventi di risanamento e restauro è  quello di consentire di rinnovare l'edificio nel rispetto dei suoi  elementi essenziali dal punto di vista tipologico, formale e  strutturale. In altri termini, mediante il restauro e risanamento  conservativo non si può modificare in modo sostanziale l'assetto  edilizio preesistente, dovendosi porre in essere solo quegli interventi  sistematici i quali, pur con rinnovo di elementi costitutivi  dell’edificio preesistente, ne conservano tipologia, forma e struttura .  Gli unici elementi nuovi che sono ammessi nelle opere di restauro e  risanamento conservativo sono quegli elementi accessori e quegli  impianti che sono richiesti dalle esigenze d’uso (come ad esempio gli  impianti idrici, di condizionamento o di riscaldamento), purché  l’inserimento degli stessi non alteri in modo rilevante la struttura  originaria.
 Viceversa, non possono rientrare fra gli interventi di restauro e  risanamento conservativo quelle opere che, se pure oggettivamente di non  grande rilievo, hanno comunque una loro autonoma rilevanza sotto il  profilo edilizio perché prevedono l’aggiunta di nuove strutture alle  parti preesistenti mediante interventi che travalicano quelli rivolti  solo a conservare o proteggere le parti dell'edificio cui accedono,  ovvero ad assicurarne la funzionalità o l'uso.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 
 
 N. 00875/2010 REG.SEN.
 N. 00106/2009 REG.RIC.
 
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
 
 sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
 
 
 ha pronunciato la presente
 
 
 SENTENZA
 
 
 Sul ricorso numero di registro generale 106 del 2009, proposto da:
 Francesco Bazzoli, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Corli, con  domicilio eletto presso Emanuele Corli in Brescia, via Carini, 1;
 
 
 
 contro
 
 
 Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga,  Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso Francesca Moniga in Brescia,  C.tto S. Agata,11/B;
 
 per l'annullamento
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 del provvedimento del Responsabile del Settore Edilizia prot. 25225/2008  in data 14/11/2008, recante diniego di rilascio di permesso per  costruire in sanatoria, nonchè di ogni altro atto, connesso, presupposto  e conseguente.
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brescia;
 Viste le memorie difensive;
 
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott.  Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel  verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
 FATTO
 
 
 Con ricorso notificato il 16.1.2008 e depositato presso la Segreteria  della Sezione il successivo giorno 29, Francesco Bazzoli si grava  avverso il provvedimento di data 14.11.2008 del Responsabile del Settore  Edilizia con cui è stato negato il rilascio di permesso in sanatoria in  relazione ad opere eseguite in parziale difformità rispetto al permesso  a costruire n. 323 del 27.7.2005.
 
 Il ricorrente articola le seguenti doglianze: 1.Violazione e/o falsa  applicazione di legge (art. 67 NTA) – Eccesso di potere per errata  valutazione dei presupposti – per travisamento del dato reale – per  carenza di istruttoria e di motivazione – per scorretto esercizio  dell’azione amministrativa – ingiustizia manifesta.)
 
 2. Violazione e/o falsa applicazione di legge: D.M. 27.7.2005. Eccesso  di potere per inadeguata istruttoria.
 
 3. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 67 NTA) – Eccesso di  potere per insufficiente valutazione del dato reale – per motivazione  insufficiente, incongrua ed illogica.
 
 4. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 27 LR 12/2005 – art.  31 L. n. 457/1978) – Eccesso di potere per errata rappresentazione dei  presupposti – per travisamento delle condizioni legittimanti –  subordinata istanza di annullamento in parte qua e/o disapplicazione  dell’art. 67 delle NTA del PRG.
 
 Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Brescia, chiedendo il  rigetto del gravame.
 
 Con memorie tempestivamente depositate le parti hanno esposto le  rispettive divergenti argomentazioni in fatto ed in diritto.
 
 Alla pubblica udienza del 27.1.2010 il ricorso è stato trattenuto per la  decisione.
 
 
 DIRITTO
 
 
 Con il ricorso all’esame, viene impugnato l’atto di diniego di rilascio  di permesso di costruire in sanatoria relativamente ad opere eseguite in  parziale difformità rispetto al permesso a costruire n. 323 del  27.7.2005. La difformità riguarda: 1) il tamponamento in muratura della  veranda del secondo piano che si affaccia nel cortile interno; 2) la  realizzazione di un balcone che aggetta sul medesimo cortile.
 
 In punto di fatto va premesso che:
 
 - l’odierno ricorrente Francesco Bazzoli è nudo proprietario di un  immobile, sito in Brescia via Antiche Mura n 4, costituito da fabbricato  di civile abitazione inserito in zona A centro storico del vigente  piano regolatore generale;
 
 - in data 27.7.2005 Mariarosa Cesari, usufruttuaria di tale immobile,  otteneva dal Comune di Brescia il rilascio di permesso di costruire n.  323 stat – 010497/05 boll. per l'esecuzione di lavori di risanamento  conservativo e consolidamento statico, implicanti altresì  l'installazione di nuovo ascensore e la realizzazione di nuove  autorimesse senza alterazione di volumi o delle superfici coperte;
 
 - successivamente al rilascio di detto titolo, la Cesari presentava due  DIA in variante al permesso di costruire: la prima, del 1.6.2006,  attinente al recupero del sottotetto, la seconda, in data 9.8.2006, per  la realizzazione, tra l'altro, di balconi sulla facciata interna e  abbaini nel sottotetto;
 
 - in relazione alla seconda denuncia d’inizio attività il Comune, con  provvedimento notificato al Bazzoli e alla Cesari (rispettivamente in  data 31.8.06 e 18.9.06), formulava diffida a non eseguire i lavori in  quanto l'intervento si poneva in contrasto con l'art. 67 delle NTA, che  non consente l'alterazione delle partiture di facciata;
 
 - la Cesari presentava quindi, in data 21.11.2006, domanda di permesso  di costruire in variante al permesso n. 323 del 2005, cui il Comune  opponeva diniego in data 16.12.2006;
 
 - in data 19.10.2007 la Cesari presentava nuova DIA concernente, tra  l'altro, il tamponamento della veranda e ancora la realizzazione di un  nuovo balcone e l'apertura di abbaini nel sottotetto;
 
 - il Comune notificava in data 15.11.2007 al Bazzoli e 16.1.2007 alla  Cesari comunicazione di diniego per contrasto con l’art. 67 NTA,  diffidando dall’intraprendere i lavori;
 
 - in data 18.12.2007 la Cesari inoltrava un'ulteriore istanza di  permesso di costruire, avente ad oggetto varianti in sanatoria;
 
 - il Comune con atto in data 16.05.2008, a seguito di parere negativo  reso dalla Commissione edilizia, negava il rilascio, rilevando il  contrasto con l'art 67 NTA degli interventi di tamponamento in muratura  della veranda al piano secondo e della realizzazione del balcone.
 
 Questi gli antefatti.
 
 Venendo ora alla disamina del segmento della complessa vicenda edilizia  sfociato nell’atto di diniego oggetto del presente gravame, va rilevato  che:
 
 - il 22.05.2008 era presentata dalla Cesari ulteriore domanda di  variante in sanatoria;
 
 - in data 9.10.2008 la Commissione edilizia esprimeva parere negativo  con richiamo all'art 67 NTA, laddove non consente l'alterazione delle  partiture di facciata, in relazione al tamponamento in muratura della  veranda al piano secondo e alla realizzazione del balcone;
 
 - con nota 25225/08 del 14.10.08 era comunicato sia alla Cesari sia al  Bazzoli il preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/9;
 
 - il 31.10.2008 pervenivano osservazioni da parte del Bazzoli;
 
 - il 14.11.2008 il Comune di Brescia emetteva il definitivo  provvedimento di diniego.
 
 L’atto di diniego è così motivato: “la Commissione Edilizia ritiene non  approvabile il progetto per contrasto con l’art. 67 delle norme di  attuazione del PRG vigente: in particolare non sono ammissibili: il  tamponamento in muratura della veranda al piano secondo; la  realizzazione del balcone.”.
 
 Preliminarmente va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del gravame  sollevata dall’Amministrazione resistente, la quale evidenzia la  presenza di ben quattro distinti dinieghi precedentemente opposti alle  richieste di titoli edilizi avanzate dalla Cesari, atti tutti rimasti  inoppugnati, sicché l’atto in data 14.11.2008 - ora fatto oggetto  d’impugnativa - si configurerebbe come meramente confermativo.
 
 Invero, va rilevato che il provvedimento in esame è sì di conferma, ma  non può essere considerato meramente confermativo. Come è noto è tale- e  quindi privo di reale ed autonoma capacità lesiva e non impugnabile -  soltanto quello che si limita a richiamare il precedente provvedimento  ed a confermarlo integralmente, senza alcun nuovo esame degli elementi  di fatto e di diritto già considerati. Laddove invece l'atto, come nella  fattispecie, pur concludendosi con la conferma del provvedimento in  origine adottato, sia il frutto di una nuova valutazione della  fattispecie da parte dell'autorità emanante sulla base di una rinnovata  istruttoria, non può più essere considerato meramente confermativo, ma  come un nuovo provvedimento (cd. "di conferma”) che si sostituisce  integralmente al precedente provvedimento ed è quindi autonomamente  impugnabile.
 
 Può quindi passarsi all’esame dei quattro motivi di ricorso articolati  dal ricorrente.
 
 I primi due sono relativi al tamponamento della veranda.
 
 Con il primo motivo il Bazzoli afferma che l’intervento non costituisce  alterazione della partitura della facciata, vietata dall’art. 67 delle  NTA. L’edificio risultava caratterizzato, prima dell’intervento, dalla  presenza, al secondo piano, di una apertura di m.7,20 x 2,80 chiusa da  una pannellatura di vetro trasparente. In sede di esecuzione dei lavori,  è stata eseguita un tamponamento in muratura per l’intero fronte  dell’apertura, al fine di conseguire un risparmio energetico.
 
 Poiché la struttura in vetro preesistente è stata integralmente  ripristinata (e tale aspetto, innovativo rispetto ai precedenti,  caratterizza la domanda di permesso in sanatoria denegata), il  ricorrente contesta che possa essere affermata dal Comune l’alterazione  della partitura della facciata.
 
 La doglianza va disattesa.
 
 La realizzazione della chiusura in muratura di una precedente apertura  (ancorchè già chiusa con vetrata trasparente) costituisce una palese  modifica della facciata dell’edificio non consentita dalle NTA del PRG.  Lla circostanza che a tale chiusura sia stata giustapposta una vetrata,  così cercando di richiamare lo stato antecedente, non può ritenersi  elemento sufficiente a impedire siffatta conclusione, poiché è evidente  che, anche sotto il mero profilo prospettico, altra cosa è la presenza  di una vetrata a chiusura di uno spazio aperto rispetto alla copertura  con vetrata di una parete in muratura.
 
 Con il secondo motivo, il Bazzoli sostiene che il tamponamento della  veranda – realizzando il contenimento dei consumi energetici –  implicherebbe applicazione del D.M. 27.7.2005, con conseguente onere per  il Comune di procedere alla disapplicazione delle NTA che si pongono in  contrasto con l’obiettivo di conseguire i risparmi energetici.
 
 La censura non risulta fondata.
 
 Il D.M. 27.7.2005 - regolamento d'attuazione della L. 9 gennaio 1991, n.  10 (articolo 4, commi 1 e 2) – reca disposizioni in tema di risparmio  energetico.
 
 L’art. 1, al primo comma, dispone che: “Il presente decreto definisce i  criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia  sovvenzionata e convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata,  anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, al fine di  favorire ed incentivare l'uso razionale dell'energia, il contenimento  dei consumi di energia nella produzione o nell'utilizzo di manufatti.
 
 Il secondo comma precisa il decreto si applica agli edifici di nuova  costruzione ed a quelli esistenti oggetto di interventi di  ristrutturazione importanti.
 
 Poiché l’intervento operato sull’edificio in questione attiene, in  conformità alle disposizioni di piano, al risanamento conservativo e  consolidamento statico, è da dubitare dell’applicabilità ad esso delle  disposizioni dettata dal cit. D.M. Del resto il ricorrente afferma che  l’intervento sarebbe volto a conseguire un risparmio energetico, ma non  fornisce alcuna dimostrazione del conseguimento degli obiettivi di  (significativo) risparmio perseguiti dalle disposizioni dettate dal  D.M., in particolare per le ristrutturazioni dall’art. 8.
 
 Sotto concorrente profilo, va rilevato che l’obiettivo del conseguimento  del risparmio energetico va contemperato - come correttamente posto in  luce dalla difesa comunale - con quelli perseguiti dalle norme di  disciplina edilizia ed urbanistica, senza che possa affermarsi una  generalizzata ed indiscriminata prevalenza della prima sulle seconde.
 
 Il terzo ed il quarto motivo sono invece relativi alla realizzazione del  balcone.
 
 Con il terzo, il ricorrente afferma che erroneamente il Comune ha  ritenuto che la realizzazione del balcone costituisca alterazione della  partitura della facciata, vietata dall’art. 67 delle NTA, poiché  relativo alla facciata interna non visibile dalla pubblica via ed in  quanto l’intervento, che ha rispettato le preesistenti aperture, ha reso  armonico il precedente assetto che si presentava carente.
 
 Con il quarto motivo, il Bazzoli sostiene che la realizzazione del  balcone rientrerebbe a pieno titolo nell’ambito della nozione di  restauro e risanamento conservativo, di guisa che l’art. 67 delle NTA,  laddove inteso come ostativo alla realizzazione degli interventi  andrebbe disapplicato, in quanto in contrasto con la nozione di tale  tipologia d’intervento edilizio contenuta nell’art. 27 della L.R. n. 12  del 2005 e nell’art. 31 della L. n. 457/1978.
 
 Entrambe le a censure non risultano fondate.
 
 L’art. 67 delle NTA “Attività edilizia nelle zone A1 e A2”, specifica  che “per l’attività di restauro e risanamento conservativo sono  prescritti in ogni caso: … - il rispetto di ogni elemento  architettonicamente rilevante come:facciate interne ed esterne, androni  porticati, cortili, scale, pavimentazioni, ambienti particolari; …”.
 
 Il dettato della norma è univoco nel prescrivere la conservazione della  facciata anche interna in tutti i suoi elementi architettonici  rilevanti. La ratio ispiratrice, in piena conformità con la nozione di  restauro, è quella di mantenere la partitura esistente e non già quella  di consentirne l’alterazione, fors’anche al fine di riarmonizzarla.
 
 L’art. 31 della L. 5.8.1978 n. 457 - ora trasfuso nell’art. 3 del DPR  6.6.2001 n. 380 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia edilizia - alla lett. c) descrive come «interventi di restauro e  di risanamento conservativo», “gli interventi edilizi rivolti a  conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità  mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli  elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne  consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi  comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi  costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e  degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli  elementi estranei all'organismo edilizio…”.
 
 Formulazione sostanzialmente analoga è contenuta nell’art. 27 della L.R.  11.3.2005 n. 12, che, alla lettera c) definisce come “ restauro e i  risanamento conservativo” “gli interventi edilizi rivolti a conservare e  recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità  mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli  elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne  consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi  comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi  costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e  degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli  elementi estranei all'organismo edilizio;”.
 
 Va rilevato che la disposizione di cui all’art. 67 NTA, pur rigorosa nel  suo dettato, non si pone in rotta di collisione con le evocate  disposizioni normative, in quanto specificamente dettata per le zone A1 e  A2), vale a dire per particolari ambiti urbani, collocati nel centro  storico, che si caratterizzano per la presenza di stabili di valenza  storica anche quando non siano assoggettati a specifica tutela  vincolistica.
 
 Sotto un profilo d’ordine generale, va ricordato che la finalità  specifica degli interventi di risanamento e restauro è quello di  consentire di rinnovare l'edificio nel rispetto dei suoi elementi  essenziali dal punto di vista tipologico, formale e strutturale.
 
 In altri termini, mediante il restauro e risanamento conservativo non si  può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente,  dovendosi porre in essere solo quegli interventi sistematici i quali,  pur con rinnovo di elementi costitutivi dell’edificio preesistente, ne  conservano tipologia, forma e struttura (cfr. Consiglio di Stato, sez.  IV - sentenza 16 giugno 2008, n. 2981).
 
 Gli unici elementi nuovi che sono ammessi nelle opere di restauro e  risanamento conservativo sono quegli elementi accessori e quegli  impianti che sono richiesti dalle esigenze d’uso (come ad esempio gli  impianti idrici, di condizionamento o di riscaldamento), purché  l’inserimento degli stessi non alteri in modo rilevante la struttura  originaria.
 
 Viceversa, non possono rientrare fra gli interventi di restauro e  risanamento conservativo quelle opere che, se pure oggettivamente di non  grande rilievo, hanno comunque una loro autonoma rilevanza sotto il  profilo edilizio perché prevedono l’aggiunta di nuove strutture alle  parti preesistenti mediante interventi che travalicano quelli rivolti  solo a conservare o proteggere le parti dell'edificio cui accedono,  ovvero ad assicurarne la funzionalità o l'uso (cfr. Tar Campania Sez.  IV, 6 luglio 2004 n. 9924)
 
 Con riferimento all’intervento realizzato, va rilevato che il nuovo  balcone, come sottolineato dalla difesa comunale, ha caratteristiche  diverse da quello preesistente al piano inferiore, sia per il disegno  delle mensole sia per la loro collocazione, sicché l’insieme che ne  deriva introduce aspetti di disarmonia.
 
 Conclusivamente il ricorso non risulta fondato.
 
 Sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le  parti, delle spese del giudizio.
 
 
 P.Q.M.
 
 
 il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione  distaccata di Brescia I Sezione - definitivamente pronunciando sul  ricorso in epigrafe, lo respinge.
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio  2010 con l'intervento dei Magistrati:
 
 Giuseppe Petruzzelli, Presidente
 Sergio Conti, Consigliere, Estensore
 Carmine Russo, Referendario
 
 L'ESTENSORE
 
 IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 22/02/2010
 
                    




