Ambiente in genere.Servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani
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TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n. 183 del 20 febbraio 2020
Ambiente in genere.Servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani
La Regione Emilia-Romagna, con la L.R. n. 23/2011 ha dato attuazione alla L. 191/2009 e, ai fini dell’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal D.lgs. 152/2006, ha istituito l’ATERSIR, Ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, articolato su due livelli con differenti funzioni di governo: a) il Consiglio d’Ambito e b) i Consigli Locali di livello provinciale. Il Consiglio d’Ambito è un organo collegiale esponenziale degli interessi degli Enti Locali che lo compongono i cui membri sono eletti dai Consigli Locali tra soggetti che ricoprono le cariche di Sindaci, Presidenti della Provincia, o Amministratori locali da loro delegati in via permanente; il Consiglio Locale è, invece, costituito dai Comuni della Provincia, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Città Metropolitana, rappresentata dal Sindaco metropolitano, o dagli Amministratori locali delegati. Nell’ambito del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (SGRU) ad ATERSIR è stato per legge demandato un ruolo centrale nella determinazione delle tariffe all’utenza: il Consiglio d’Ambito ha un ruolo istituzionale nella definizione e nell’approvazione dei costi totali del servizio, inclusi i costi di smaltimento di cui all’art. 16 comma 1 della L.R. n. 23/2011, e nell’approvazione del piano economico-finanziario sentiti i Consigli locali, nonché nell’assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio. Ne consegue che la normativa di riferimento attribuisce proprio ed esclusivamente ad ATERSIR la competenza alla determinazione dei costi del servizio SGRU (L.R. 23/12/2011, n. 23, all’art. 7, comma 5), comprensiva della fase di programmazione del servizio SGRU, determinazione integrale dei relativi costi e monitoraggio sull’andamento del servizio e delle tariffe. A tali fini, l’Agenzia mantiene un rapporto di Comunicazione costante con tutti i soggetti interessati alla gestione del servizio: i Comuni, l’utenza e i gestori, questi ultimi tenuti (come Hera nel caso in esame) a fornire ad ATERSIR con cadenza periodica informazioni in ordine alla gestione effettiva del servizio, come da DGR n. 754/2012. Pertanto, le determinazioni assunte dai medesimi costituiscono la risultante di un livello di coessenzialità funzionale in cui gli Enti locali stessi rappresentano l’elemento procedimentale di raccordo. (segnalazione e massima Avv.A.Biamonte).
Beni Ambientali. Inquinamento luminoso e sonoro in aree protette
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Cass. Sez. III n. 9353 del 9 marzo 2020 (UP 8 gen 2020)
Pres. Sarno Est. Scarcella Ric. Quagli
Beni Ambientali. Inquinamento luminoso e sonoro in aree protette
Non soltanto attraverso l’emissione di suoni di fortissima intensità, ma anche attraverso la proiezione verso l’alto, in plurime direzioni, di fasci di luci bianche e colorate, di pari intensità, può porsi in essere una condotta rientrante nella locuzione normativa di cui all’art. 6, co. 3, legge n. 394 del 1991 (“quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta”), integrante una violazione delle misure di salvaguardia previste per le aree protette regionali, con compiuta integrazione del reato di cui agli artt. 6 e 30 della citata legge.
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Urbanistica. Sanatoria nel caso di intervento edilizio eseguito in base a permesso di costruire annullato in sede giurisdizionale
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Consiglio di Stato Sez. IV, n.1735 del 11 marzo 2020
Urbanistica. Sanatoria nel caso di intervento edilizio eseguito in base a permesso di costruire annullato in sede giurisdizionale
É rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la corretta interpretazione dell’art. 38, t.u. 6 giugno 2001, n. 380, nel senso di stabilire, nel caso di intervento edilizio eseguito in base a permesso di costruire annullato in sede giurisdizionale, quale tipo di vizi consenta la sanatoria che la norma prevede, ovvero l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui pagamento produce, ai sensi del comma 2 dell’articolo in questione, “i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria”, istituto che comunemente si chiama “fiscalizzazione dell’abuso” (segnalazione Ing. M. Federici)
Urbanistica.Gli interventi di manutenzione nel Testo unico dell’edilizia
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Gli interventi di manutenzione nel Testo unico dell’edilizia
di Massimo GRISANTI
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Urbanistica.Sospensione dell'azione penale e sanatoria
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Cass. Sez. III n. 10083 del 16 marzo 2020 (UP 21 nov 2019)
Pres. Izzo Est. Reynaud Ric. Galiazzo
Urbanistica.Sospensione dell'azione penale e sanatoria
La sospensione dell'azione penale relativa alle contravvenzioni urbanistiche finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria, imposta dall'art. 45, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in relazione al precedente art. 36, comma 3, non può superare i sessanta giorni previsti da tale ultima disposizione, anche se l’iter amministrativo sia di fatto proseguito. Irrilevante, poi, è che sia mancato il preavviso di diniego, perché l'art. 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241 - che impone, prima dell'adozione di un provvedimento negativo, al responsabile del procedimento di comunicare all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda - non trova applicazione in tema di sanatoria edilizia, sicché il procedimento penale sospeso prosegue automaticamente in esito alla formazione del silenzio-rifiuto dopo l'inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla richiesta
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Caccia e animali.Danni da circolazione fauna selvatica
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Cass. civ. Sez. III n.4004 del 18 febbraio 2020 (ud. 4 nov. 2019)
Pres. Spirito Est. Fiecconi Ric. Rasom
Caccia e animali.Danni da circolazione fauna selvatica
In tema di responsabilità extracontrattuale, anche dopo l'entrata in vigore della I. n. 157 del 1992, essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A., pertanto, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non tanto ex art. 2052 c.c., bensì in forza dell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che, in base all'onere probatorio stabilito da tale ultima disposizione, spetta al danneggiato provare una condotta colposa dell'ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019). Conseguentemente, la pretesa di far discendere l'obbligo di predisporre dispositivi specifici, mirati ad avvisare del pericolo, ovvero a scoraggiare o a impedire l'attraversamento di animali selvatici a tutela degli utenti della strada, non potendo direttamente derivare dalla finalità di protezione delle specie animali e dall'attribuzione dei relativi poteri agli enti territoriali (nella specie la Provincia), non può che trovare fondamento in specifiche norme che impongono alla P.A., ad esempio in materia di circolazione sulla rete viaria, di adottare misure preventive a tutela di chi si trovi ad attraversare tali territori in una situazione di concreto pericolo. Ai fini dell'affermazione della responsabilità gravante sulla P.A., occorre quindi valutare se, nel caso specifico, vi sia stata violazione di un precetto che, in riferimento al caso di specie, imponeva alla p.a. di tenere una condotta di cautela e di salvaguardia dei fruitori della strada, certamente non correlata all'obbligo generale di protezione e gestione della fauna, ma alla situazione di rischio di attraversamento della fauna in concreto sussistente in quel territorio. 2.7. Sotto il profilo della condotta diligente che la P.A. è tenuta ad osservare rileva che, a tenore della norma di cui all' art. 84, co. 2, Reg. Codice della Strada, il segnale di pericolo deve essere installato « quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza » (segnalazione e massima Avv. M. Balletta)
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