Urbanistica.Attività edilizia libera
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 1659 del 20 febbraio 2024
Urbanistica.Attività edilizia libera
Secondo l’art. 6, d.P.R. n. 380/2001 ”Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) omissis……(..) “e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati”. Dal soprariportato testo si rileva che le opere indicate possono ritenersi effettivamente rientranti nel perimetro di applicazione della previsione normativa soltanto laddove, per le loro caratteristiche in concreto, siano del tutto inidonee a influire in modo rilevante sullo stato dei luoghi, e quindi non determinino una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (segnalazione Ing. M. Federici)
Caccia e animali.Articolo 544-bis codice penale
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Cass. Sez. III n. 7529 del 21 febbraio 2024 (UP 9 nov. 2023)
Pres. Ramacci Est. Andronio Ric. Delfino
Caccia e animali.Articolo 544-bis codice penale
L’art. 19-ter disp. cord. cod. pen. esclude un’interpretazione dell’art. 544-bis nel senso che la locuzione “senza necessità” in esso contenuta possa coincidere semplicemente con una qualsiasi violazione della normativa sulla caccia già penalmente sanzionata dalla legge n. 157 del 1992; diversamente opinando, vi sarebbe una inammissibile duplicazione di sanzioni per uno stesso fatto (fattispcie relativa all’abbattimento di quattro esemplari di marzaiola, nell’esercizio della caccia in periodo di divieto generale, all’interno di riserva naturale e con mezzi vietati dalla legge medesima, ovvero di un fucile sprovvisto del riduttore).
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Rifiuti.I proprietari dei terreni non sono tenuti alla bonifica ambientale quando abbiano adottato le iniziative alla loro portata.
I proprietari dei terreni non sono tenuti alla bonifica ambientale quando abbiano adottato le iniziative alla loro portata.
di Stefano DELIPERI
Beni ambientali.Il silenzio assenso previsto dall’art. 17 bis l. 241 del 1990 è applicabile anche al parere della Soprintendenza
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Consiglio di Stato Sez. VII n. 1093 del 2 febbraio 2024
Beni ambientali.Il silenzio assenso previsto dall’art. 17 bis l. 241 del 1990 è applicabile anche al parere della Soprintendenza
Il meccanismo del silenzio assenso orizzontale previsto dall’art. 17-bis della l. n. 241 del 1990 va esteso anche al parere da rendersi da parte della Soprintendenza in seno a una conferenza di servizi indetta nell’ambito della disciplina del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004
Rifiuti. Imballaggi e TARI
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TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n. 50 del 22 gennaio 2024
Rifiuti. Imballaggi e TARI
In concreto, il contribuente che intende beneficiare di detassazione ai fini TARI di parte delle superfici di vendita ha l’onere di dimostrare l’entità effettiva di tali superfici in cui vengono prodotti solo rifiuti speciali, quali sono quelli derivanti da imballaggi terziari, e non rifiuti urbani o assimilati, nei quali risultano inclusi, invece, gli imballaggi primari e gli imballaggi secondari. Secondo la vigente disciplina nazionale in materia: D. Lgs. n. 116 del 2020, i soli imballaggi terziari sono qualificati come rifiuti speciali, poiché solo tali imballaggi devono essere trattati e avviati per il recupero da chi li produce; al di fuori, quindi, del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Gli imballaggi primari e quelli secondari sono considerati, invece, alla stregua dei rifiuti urbani (con conseguente assoggettamento a tale servizio) anche per utenze “non domestiche”, quali sono, indubbiamente, anche i supermercati e le grandi strutture di vendita.
Rumore.Caratteristiche della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p.
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Cass. Sez. III n. 7717 del 22 febbraio 2024 (UP 10 gen. 2024)
Pres. Andreazza Est. Di Stasi Ric. Pinto
Rumore.Caratteristiche della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p.
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio; perché sussista la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio; l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità
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