Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 20071 del 29 maggio 2025 (UP 15 mag 2025)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. PG in proc. Pagana
Beni ambientali.Nozione di superfici utili
Tra gli interventi che il legislatore non consente di qualificare neppure ex post - cioè alla luce della concreta valutazione del loro effettivo impatto - come compatibili con l'ambiente, è inclusa la creazione di "superfici utili". Se è vero che il legislatore non fornisce, contestualmente, una definizione del concetto di "superfici utili" in modo espresso, va precisato che alla luce della ratio normativa di preservazione dello status quo ambientale e mediante, altresì, una logica contestualizzazione - in quanto ogni concetto giuridico è pragmaticamente relativo al contesto in cui opera -, il suo significato è agevolmente identificabile in una immutazione stabile dell'assetto territoriale, attuata a discapito della vincolata conformazione originaria, dalla quale nettamente prescinde, non integrandone alcuna specie di manutenzione. Cosicché, la nozione di superficie utile, va individuata, in mancanza di specifica definizione, con riferimento alla finalità della disposizione che la contempla e, per quanto riguarda la disciplina paesaggistica, va individuata considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio tale da determinare una compromissione ambientale. Né occorre, peraltro, accertare che la "superficie utile" realizzata, per essere qualificabile come tale, debba inferire un concreto pregiudizio all'assetto territoriale in cui viene inserita, poiché il concetto deve essere rapportato alla natura del reato di cui circoscrive la sanatoria postuma, e il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1, è un reato di pericolo.
Tutela penale dell'ambiente - Analisi della direttiva 2024/1203
di Maria Adele PROSPERONI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3843 del 6 maggio 2025
Ambiente in genere.Concessioni ed autorizzazioni amministrative e danno da ritardo risarcibile
In tema di concessioni e autorizzazioni amministrative, il danno da ritardo risarcibile non può essere presunto juris et de jure, quale effetto automatico del semplice scorrere del tempo, ma è necessaria la verifica della sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), richiesti per fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c. Sul piano delle conseguenze, dunque, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso da causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati così che, dal punto di vista dell'onere probatorio, il mero superamento del termine per la conclusione del procedimento non integra piena prova del danno. Il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole e quindi alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene della vita collegato a tale interesse.
Cass. Sez. III n. 19871 del 28 maggio 2025 (UP 18 mar 2025)
Pres. Di Nicola Rel. Galanti Ric. Aliquò ed altri
Urbanistica.Articolo 95 TUE reato permanente
In tema di reati previsti dalla normativa antisismica, il reato di cui all’articolo 95 d.P.R. 380/2001, laddove ha ad oggetto la violazione degli obblighi di cui agli articoli 93 e 94 del decreto, costituisce una fattispecie «a consumazione prolungata» e in particolare un reato permanente, in cui la consumazione del reato prosegue in ragione della perduranza dell’offesa al bene giuridico tutelato, da identificarsi (a tutela della pubblica incolumità) nel controllo pubblico sulla costruzione di qualsiasi struttura realizzata nelle zone a «rischio sismico».
Consiglio di Stato Sez. II n. 4127 del 14 maggio 2025
Urbanistica.Stato legittimo dell'immobile
Lo stato legittimo dell'immobile non può essere dimostrato mediante titoli che hanno abilitato interventi parziali, come tali non idonei a dimostrare lo stato legittimo dei contestati ampliamenti edilizi. Lo stato legittimo delle preesistenze edilizie non può estendersi alle opere meramente rappresentate nell’elaborato grafico prodotto a corredo del titolo edilizio presentato o rilasciato per altre e diverse opere.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3874 del 7 maggio 2025
Urbanistica.Esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione
Per integrare la fattispecie normativa relativa alla esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, è necessario il concorso di due requisiti, l’uno di carattere oggettivo e l’altro di carattere soggettivo. Per effetto del primo, la costruzione deve riguardare opere pubbliche o di interesse generale; per effetto del secondo, le opere devono essere eseguite da un ente istituzionalmente competente. La ratio della norma è innanzitutto quella di agevolare l'esecuzione di opere destinate al soddisfacimento di interessi pubblici o dalle quali la collettività possa comunque trarre una utilità; il legislatore ha, quindi, inteso evitare l’imposizione degli oneri concessori al soggetto che interviene per l’istituzionale attuazione del pubblico interesse; imposizione che sarebbe altrimenti intimamente contraddittoria, poiché verrebbe a gravare, sia pure indirettamente, sulla stessa comunità che dovrebbe avvantaggiarsi dal loro pagamento. Nella prospettiva dell'evoluzione della nozione di pubblica amministrazione può ammettersi l’ampliamento del requisito soggettivo soltanto per soggetti privati (imprenditori individuali, società per azioni) che esercitino un'attività pubblicisticamente rilevante, ponendosi in una condizione di longa manus della p.a. Le fattispecie di esenzione vanno interpretate restrittivamente, richiedendo che l’opera, per la quale si chiede l’esenzione del pagamento degli oneri di urbanizzazione, sia, per le sue oggettive caratteristiche, esclusivamente finalizzata ad un utilizzo dell’intera collettività; ciò in quanto il pagamento degli oneri concessori, essendo finalizzato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie al corretto assetto del territorio, ai sensi dell’art. 9 della Costituzione, costituisce un principio generale dell’ordinamento le cui eccezioni sono di stretta interpretazione. Sulla base di tali principi, viene, quindi, affermata la non sufficienza di un nesso di mera strumentalità dell’opera a un interesse generale, richiedendosi l’esclusiva finalizzazione alla realizzazione dell’interesse generale
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