Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n.16085 del 28 aprile 2025 (CC 13 feb 2025)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Lupi
Urbanistica.Accertamento dell'aggravio del carico urbanistico
In tema di reati urbanistici, il cd. carico urbanistico costituisce l'effetto prodotto dall'insediamento primario in termini di domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio. Ai fini della verifica dell’aggravio del carico urbanistico dell’opera da ultimo realizzata si deve tenere conto anche dell’incidenza delle opere precedentemente realizzate nella medesima area ed a tal fine le dimensioni degli immobili possono costituire un valido elemento da prendere in considerazione
Programmazione urbanistica e tutela dell’ambiente e del paesaggio
di Silvia MARTINO
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2811 del 2 aprile 2025
Urbanistica.Potere di pianificazione
L’urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo e armonico del medesimo; uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi, sia dei valori ambientali e paesaggistici, delle esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, delle esigenze economico-sociali della comunità radicata sul territorio.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2859 del 3 aprile 2025
Urbanistica.Contributo di costruzione ed esenzione
La strumentalità rispetto all’esercizio di un servizio pubblico non è sufficiente ad integrare la nozione di “impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale”, di cui all’art.17, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001), in quanto la stessa dipende da scelte discrezionali e, quindi, revocabili, della società, dovendosi dunque concludere che a rilevare non è la destinazione che soggettivamente s’intende dare alla struttura, bensì la sua natura oggettiva: solo laddove l’opera non possa, neppure in astratto, avere una destinazione diversa da quella pubblica si potrà dunque configurare il presupposto per l’esonero dal pagamento del contributo di costruzione. L'esenzione prevista dal citato art. 17 necessita infatti che l’opera sia, per le sue oggettive caratteristiche, esclusivamente finalizzata ad un utilizzo a tempo indeterminato dell’intera collettività.
Consiglio di Stato Sez. II n. 2443 del 24 marzo 2025
Urbanistica.Silenzio–assenso sulle domande di condono edilizio
Il silenzio – assenso sulle domande di condono edilizio (ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994) non si perfeziona per il solo fatto dell’inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria e del pagamento dell’oblazione, se non sopravviene la risposta degli uffici comunali, occorrendo altresì l’acquisizione della prova, da parte dei predetti uffici, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore, da verificarsi all’interno del relativo procedimento
Consiglio di Stato Sez. II n. 2593 del 28 marzo 2025
Sviluppo sostenibile.Titoli di efficienza energetica
La convenienza economica dell’intervento è un elemento che non può non essere apprezzato al fine di verificare il requisito della addizionalità dei risparmi, pena il rischio di “premiare”, con titoli di efficienza energetica (TEE), interventi che comunque il mercato avrebbe consigliato o, in un’ottica imprenditoriale, addirittura imposto, avallando posizioni di rendita non sostenibili e a danno della collettività e della funzione stessa della incentivazione che, in definitiva, è quella di garantire la tutela dell’ambiente, sensibilizzando al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti energetiche alternative. Va, infatti, rilevato che, nel settore delle energie rinnovabili e dei TEE, che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica, la correttezza dell’incentivazione e della certificazione è strumentale all’adempimento degli obblighi nazionali di implementazione dell’efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (da attuarsi entro il 2020) previsti, tra l’altro, dal Protocollo di Kyoto. Il criterio dell’addizionalità è stato adottato proprio al fine di consentire una sempre maggiore diffusione dell’efficienza energetica, anche ove apparentemente non conveniente, evitando tuttavia che il meccanismo dei TEE creasse ostacoli al mercato e alla concorrenza, avallando il sorgere di rendite di posizione. In quest’ottica, è chiaro che incentivare progetti che comunque converrebbe (anche in termini economici) realizzare non contribuisce in alcun modo a favorire il risparmio energetico negli utilizzatori di energia “meno sensibili”. Se una tecnologia, che consente un elevato risparmio di energia primaria, ha raggiunto un costo di investimento tale da essere ripagato dai risparmi generati dallo stesso, questi risparmi non possono essere considerati “addizionali” in quanto, anche in assenza dell’incentivo, il proponente avrebbe comunque acquistato la tecnologia ritenuta media di mercato.
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