Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Piemonte Sez. II n. 35 del 12 gennaio 2023
Ambiente in genere.Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)
In linea generale, la VINCA è prescritta, già dalla direttiva Habitat, sia per i "piani" sia per i "progetti" che possano avere incidenze significative sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (cfr. art. 6, co. 3, direttiva 92/43/CEE). La dicotomia tra piani e progetti è ribadita, a livello nazionale, dal d.p.r. 357/1997 (cfr. art. 5, co. 2 e 4) e, a livello regionale, dalla l.r. 19/2009, che dedica due distinti articoli alla VINCA su piani (art. 43) e alla VINCA su progetti (art. 44). Del resto, a seconda dello spettro di valutazione, la VINCA si associa alla VAS, se ha ad oggetto piani e programmi, e alla VIA, se invece afferisce a singoli progetti (cfr. art. 10 d.lgs. 152/2006). Dunque, la valutazione d'incidenza di un piano di recupero, che è un atto di pianificazione urbanistica, non può appuntarsi su aspetti di strutturazione concreta dell'opera o di esecuzione della stessa, perché essi verranno valutati, sotto il profilo dell'incidenza sul sito Natura 2000, nella VINCA prescritta in sede di presentazione del progetto dell'opera, a norma dell'art. 44 l.r. 19/2009.
Cass. Sez. III n. 537 del 11 gennaio 2023 (UP 8 nov 2022)
Pres. Sarno Est. Reynaud Ric. Anastasi
Caccia e animali.Reato di cui all’art. 727, secondo comma, cod. pen.
L’ipotesi di reato di cui all’art. 727, secondo comma, cod. pen. non postula la necessaria ricorrenza di situazioni, quali la malnutrizione e il pessimo stato di salute degli animali, indispensabili per poterne qualificare la detenzione come incompatibile con la loro natura, ma al proposito rilevano tutte quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione, compresi comportamenti colposi di abbandono e incuria
Consiglio di Stato Sez. II n. 238 del 9 gennaio 2023
Urbanistica.Sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria
Le disposizioni dell' art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell'originario ordine di demolizione
Cass. Sez. III n. 2339 del 20 gennaio 2023 (UP 6 ott 2022)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Forastiere
Rifiuti.Reato di abbandono
Il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, sia un reato proprio che può essere commesso solo dal titolare dell’impresa, dai responsabili di enti e da coloro che, comunque, di fatto esercitano o poteri gestori dell’impresa; tale qualità, tuttavia, può essere dimostrata in qualsiasi modo ed essere desunta anche dalle modalità stesse di consumazione del reato non essendo necessaria, ai fini della consumazione del reato stesso, la qualifica formale di imprenditore
ILVA e non solo: il diritto alla salute e all’ambiente non può essere oggetto di alcun «bilanciamento»
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. VI n. 471 del 13 gennaio 2023
Urbanistica.Magazzino e carico urbanistico
Un magazzino può determinare un differente carico urbanistico se è funzionale all’esercizio di attività produttiva, venendo utilizzato per la gestione di materiali derivanti da un fabbricato industriale, ovvero se è strumentale all’esercizio di attività commerciale, fungendo da deposito di prodotti finiti pronti per essere immessi nel mercato
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