Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (NA) Sez. VII n. 365 del 14 gennaio 2025
Ambiente in genere.Diniego di proroga di concessioni balneari
Sentenza in ordine alla legittimità del diniego di proroga di concessioni balneari dettata anche dall'impossibilità di recupero delle somme investite nel periodo considerato e in attesa di nuovi bandi (segnalazione M. GRISANTI)
Consiglio di Stato Sez. IV n. 456 del 22 gennaio 2025
Rifiuti.Trasporto non autorizzato e responsabilità
I principi generali di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente alla gestione dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 178 e 188, sono collegati al principio di derivazione eurounitaria “chi inquina paga” (richiamato anche dalla direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti), e alla necessità di assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente, esigenza su cui si fonda, appunto, l’estensione della posizione di garanzia in capo ai soggetti in questione. I principi di correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente e del “chi inquina paga” cristallizzano regole di imputazione, con riferimento alla produzione di danni all’ambiente, ponendo canoni di diligenza in capo agli operatori nell’esplicazione delle loro attività, configurandone la responsabilità patrimoniale e personale in caso di violazione, e ponendo altresì oneri di attivazione immediata in capo ai soggetti che hanno prodotto il danno. Alla luce dei principi vigenti in materia, il fatto di non essere abilitato al trasporto dei rifiuti esige uno specifico obbligo di diligenza, poiché, diversamente opinando, verrebbe a determinarsi una evidente lacuna nel sistema di gestione dei rifiuti, basato come detto sui principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nella filiera dei rifiuti. In ordine al contenuto della “posizione di garanzia” gravante sul trasportatore, in analogia a quanto stabilito all’art. 193, comma 17, del codice dell’ambiente per i trasportatori autorizzati al trasporto di rifiuti, il trasportatore non abilitato sia tenuto a verificare la correttezza ed esaustività dei documenti di trasporto nonché a rilevare, quantomeno, le difformità e/o anomalie agevolmente percepibili.
Le rotte di migrazione dell’avifauna selvatica vanno protette dalla presenza di centrali eoliche
di Stefano DELIPERI
Consiglio di Stato Sez. VI n. 483 del 22 gennaio 2025
Rifiuti.Onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti e curatela fallimentare
Ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152-2006, gravando sulla massa fallimentare i relativi costi. In questo senso, la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, che il curatore fallimentare acquisirebbe al momento della dichiarazione di fallimento, innestano la legittimazione passiva della stessa curatela agli obblighi di sgombero. Il principio “chi inquina paga” non vale ad esonerare la curatela fallimentare dagli obblighi anzidetti. La curatela fallimentare, che ha la custodia dei beni del fallito, tuttavia, anche quando non prosegue l'attività imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell'esimente di cui all'art. 192, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall'attività imprenditoriale dell'impresa cessata. Nella qualità di detentore dei rifiuti, sia secondo il diritto interno, ma anche secondo il diritto comunitario (quale gestore dei beni immobili inquinati), il curatore fallimentare è perciò senz'altro obbligato a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 359 del 17 gennaio 2025
Beni culturali.Dichiarazione di interesse culturale
Il giudizio che presiede all'imposizione di una dichiarazione di interesse (c.d. vincolo) culturale è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche “caratterizzati da ampi margini di opinabilità”. Ne consegue che l'apprezzamento compiuto dall'amministrazione preposta alla tutela - da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale dell'art. 9 Cost. - è sindacabile, in sede giudiziale, sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche; sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile; in altri termini, la valutazione in ordine all'esistenza di un interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) particolarmente importante, tale da giustificare l'imposizione del relativo vincolo ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 10, comma 3, lett. a), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è prerogativa dell'amministrazione preposta alla gestione del vincolo e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta e quindi soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato; quindi, nel caso della tutela di beni culturali la valutazione dell'interesse culturale presenta una particolare configurazione legata alla peculiarità del potere attribuito all'amministrazione nelle materie in questione, nel cui esercizio occorre tener conto non soltanto dei vari interessi, pubblici e privati, che possono venire in rilievo nella valutazione, ma altresì di una serie di profili tecnici - cd. fatti complessi - relativi agli aspetti storici ed architettonici del bene. La valutazione dell'amministrazione è, dunque, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto quando presenti profili di illegittimità ed irrazionalità di tale evidenza da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta da valutarsi nella sua portata complessiva. Ne consegue che la logica conseguenza è che, in presenza di valutazioni di interesse storico-artistico fondate su una pluralità di indici rivelatori, non è sufficiente che alcuni soltanto di essi palesino aspetti di particolare opinabilità per infirmare nel complesso la validità delle conclusioni raggiunte, ma è necessario che la sommatoria delle lacune individuate risulti di tale pregnanza da compromettere nel suo complesso l'attendibilità del giudizio espresso dall'organo competente.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 179 del 13 gennaio 2015
Ambiente in genere. Accesso ad informazioni ambientali
E' legittimo il diniego opposto ad un'istanza di accesso ad informazioni ambientali, ove dall'istanza stessa emerga che l'interesse che si intende far valere non è un interesse ambientale e che lo scopo del richiedente è quello di acquisire dati commerciali riguardanti un operatore concorrente
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