Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 47836 25 novembre 2019 (CC 23 ott 2019)
Pres. Di Nicola Est. Cerroni Ric. Del Prete
Rifiuti.Inosservanza prescrizioni autorizzazione
La fattispecie di cui all’art. 256, comma quarto, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni in materia di rifiuti) non ha natura di circostanza, bensì di reato autonomo integrante un’ipotesi attenuata rispetto alle fattispecie di cui ai rispettivi primi tre commi e rappresenta reato formale di pericolo, che si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l’attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1683 del 4 novembre 2019
Beni Ambientali.Bosco e vincolo paesaggistico non soggetto a decadenza
L’art. 142, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 42/2004 ha individuato i territori coperti da boschi fra i beni paesaggistici tutelati per legge, con previsione meramente ricognitiva. Ne consegue, dunque, che i boschi costituiscono un bene paesaggistico sottoposto a tutela diretta dalla legge con vincoli che gli strumenti di pianificazione regionale devono recepire, non soggetti a decadenza, perché traggono origine dalle caratteristiche dell'area, il cui valore paesaggistico impone limitazioni all'esercizio delle facoltà di uso della stessa, rispetto alle quali non solo l'intervento dell'Amministrazione, ma anche quello del legislatore, assume valenza, come detto, ricognitiva e non costitutiva derivante dalla qualità intrinseche del bene tutelato. I vincoli ex lege, in ogni caso, vanno distinti da quelli provvedimentali (art. 136 d.lgs. n. 42/2004) e da quelli posti in adozione del piano paesistico (ex art. 143, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 42/2004) che recependoli, li integrano e specificano in ragione dell'estensione del territorio pianificato, per il fatto che sono individuati mediante il duplice e cumulativo riferimento al dato fisico-naturalistico e tecnico-giuridico
Corte costituzionale sent. 249 del 4 dicembre 2019
Oggetto: Caccia - Norme della Regione Marche - Tesserino di caccia - Previsione che il cacciatore deve annotare, in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati.
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità
Cass. Sez. III n. 44503 31 ottobre 2019 (Pu 2 lug 2019)
Pres. Izzo Est. Reynaud Ric. Mattiolo
Urbanistica.Sospensione dell'azione penale per sanatoria
La sospensione dell'azione penale relativa alle contravvenzioni urbanistiche finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria, imposta dall'art. 45, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in relazione al precedente art. 36, comma 3, non può superare i sessanta giorni previsti da tale ultima disposizione.
Rifiuti: i codici a specchio, la Cassazione e le occasioni perdute
di Alberto GALANTI
TAR Puglia (LE) Sez. I n.1690 del 4 novembre 2019
Urbanistica.Decreto di trasferimento da procedura esecutiva e condonobilità immobile
Nel nostro ordinamento giuridico non si rinviene alcun dato normativo positivo dal quale desumere che la vendita all'asta, nell'ambito di una procedura espropriativa, importerebbe effetto sanante degli eventuali illeciti edilizi realizzati. Tale conclusione, peraltro, non può trarsi nemmeno facendo applicazione del principio generale del cd effetto purgativo derivante dalla natura di acquisto a titolo originario del bene, effetto che riguarda più propriamente i diritti, i pesi e le limitazioni legali gravanti sul bene, e non già lo stato di fatto materiale e antigiuridico in cui in ipotesi si trovi il bene. In effetti l'unico aspetto espressamente preso in considerazione dal legislatore, per l'ipotesi che il bene acquistato sia affetto da illeciti edilizi, riguarda la scansione dei tempi per attivare la procedura di sanabilità delle opere, disponendo, all'art. 40 ultimo comma, l. 28 febbraio 1985, n. 47, che la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito, per cui si interviene o procede, siano di data anteriore all'entrata in vigore della succitata l. n. 47 del 1985 (segnalazione Ing. M. Federici)
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