Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 44955 del 6 novembre 2019 (Ud 12 lug 2019)
Pres. Izzo Est. Cerroni Ric. Amoddio
Urbanistica.Nozione di costruzione
Nella figura giuridica di “costruzione” rientrano tutti quei manufatti che, comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, modificano lo stato dei luoghi, in quanto, difettando obiettivamente del carattere di assoluta precarietà, sono destinati almeno potenzialmente a perdurare nel tempo, non avendo peraltro alcun rilievo a riguardo la distinzione tra opere murarie e di altro genere, né il mezzo tecnico con cui sia assicurata la stabilità del manufatto al suolo (o al muro perimetrale di quello esistente), in quanto la stabilità non va confusa con l’irrevocabilità della struttura, o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata dal costruttore, ma si estrinseca nell’oggettiva destinazione dell’opera a soddisfare un bisogno non temporaneo
Migranti e traffico di rifiuti. una discutibile sentenza della Cassazione
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 965 del 7 novembre 2019
Urbanistica.Natura reale della sanzione repressiva degli abusi edilizi
Gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile (l’estraneità agli abusi assumendo comunque rilievo sotto altri profili), applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato , anche quando non vi siano circostanze che inducano a ritenere sussistere un intento elusivo.Analoga applicazione deve, dunque, avere il ricorso alla sanzione pecuniaria quale misura sostitutiva dell’ordine di demolizione con funzione non afflittiva, ma ripristinatoria.
Inceneritori e Sblocca Italia dopo le sentenze della Corte Costituzionale n.142/2019 e n.231/2019 e della Corte di Giustizia UE C-305/18. Il caso dell’Umbria.
di Urbano BARELLI
La classificazione delle acque di dilavamento
di Mauro SANNA
TAR Toscana Sez. I n. 1498 del 6 novembre 2019
Urbanistica.Convenzione di lottizzazione
L'acquisizione delle aree ove insistono le opere di urbanizzazione da parte del Comune costituisce un obbligo puntualmente enunciato dall'art. 28 della L. n. 1150 del 1942, ove al quinto comma si prevede - nel testo conseguente alle sostituzioni disposte per effetto dell'art. 8 della L. n. 847 del 1967 - che la convenzione di lottizzazione debba contemplare, comunque, "la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847"., cosicché trova applicazione l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “per le dette opere di urbanizzazione si registra una presunzione iuris et de iure di proprietà pubblica, con la conseguenza che per tali interventi, a seguito dell'entrata in vigore del T.U. edilizia, non può ipotizzarsi la permanenza in capo ai privati della relativa proprietà
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