Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n.7570 del 6 novembre 2019
Beni ambientali.Beni paesaggistici e beni culturali propriamente detti
I beni di cui all’art. 134 comma 1 lettera a), ovvero i beni culturali propriamente detti e quelli di cui all’art. 134 comma 1 lettera c), ovvero i beni paesaggistici, rappresentano il risultato di strumentazioni tra loro parallele e differenziate, poiché la tutela dei beni paesaggistici riguarda o il risultato storico dell'interazione tra intervento umano e dato di natura, o lo stretto dato di natura, mentre invece la tutela dei beni culturali immobili riguarda non visuali ma cose, in genere manufatti. Sono oggetto quindi di tutela in tal senso le realizzazioni dell'uomo che possono essere completamente artificiali, come nel caso degli edifici, ovvero essere costituite da dati di natura oggetto di cure e adattamenti umani come caratterizzazioni particolari dello spirito e dell'ingegno rappresentate ad esempio da parchi e giardini. In tal caso, la componente naturalistica rimane quantitativamente dominante, ma ciò non esclude la possibilità di apporre il vincolo perché si tratta pur sempre di tutelare l'intervento creativo umano che li origina, li modella, li condiziona e li guida
Cass. Sez. III n. 44523 del 31 ottobre 2019 (Ud 12 lug 2019)
Pres. Izzo Est. Reynaud Ric. Canato
Urbanistica.Ristrutturazione edilizia con ampliamento di volumetria
Laddove sia stato rilasciato un permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento di volumetria, non è consentita – ed integra l’ipotesi di reato di costruzione in totale difformità dal permesso – l’integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio. Ricorre, in particolare, l’ipotesi della totale difformità c.d. “qualitativa” di cui all’art. 31, comma 1, prima parte, T.U.E., per essere stato realizzato un «organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche…da quello oggetto del permesso stesso». Di fatti, quando si tratti di intervento edilizio che abbia ad oggetto l’esecuzione di opere su un preesistente manufatto, la difformità “tipologica” tra l’opera consentita e quella di fatto realizzata va in primo luogo apprezzata rispetto alle categorie edilizie definite ex lege dall’art. 3 T.U.E.
TAR Piemonte Sez. II n. 1091 del 30 ottobre 2019
Urbanistica.Obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione
L’obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione e/o del costo di costruzione assume natura convenzionale e trova causa nella convenzione di lottizzazione laddove sia fatto oggetto di una convenzione urbanistica, e la relativa debenza deve essere valutata e rapportata alla intera operazione, la cui complessiva remuneratività costituisce il reale parametro per valutare l'equilibrio del sinallagma a base dell’accordo e, quindi, la sostanziale liceità degli impegni assunti. La causa della convenzione urbanistica, e cioè l'interesse che l'operazione contrattuale è diretta a soddisfare, in particolare, va valutata non con riferimento ai singoli impegni assunti, ma con riguardo alla oggettiva funzione economico-sociale della convenzione, in cui devono trovare equilibrata soddisfazione sia gli interessi del privato sia quelli della pubblica amministrazione
Corte di Giustizia (Grande Sezione) 12 novembre 2019
«Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Direttiva 85/337/CEE – Autorizzazione e costruzione di una centrale eolica – Progetto per il quale si prevede un notevole impatto ambientale – Assenza di previa valutazione dell’impatto ambientale – Obbligo di regolarizzazione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Domanda d’imposizione di una penalità e di una somma forfettaria»
Corte EDU sent.12 novembre 2019
S.A. Bio d’Ardennes c. Belgique,
Art 1 P 1 • Réglementation de l’usage des biens • Refus d’indemnisation pour abattage de bovins malades du fait du non-respect d’obligations sanitaires • Absence de charge spéciale ou exorbitante pour le propriétaire
(in lingua francese)
Cass. Sez. III n. 43698 del 28 ottobre 2019 (Ud 12 giu 2019)
Pres. Aceto Est. Reynaud Ric. Rappuoli
Urbanistica.Mancata esposizione cartello di cantiere
La fattispecie penale residuale di cui alla lett. a) dell’art. 44 dpr 380\01 sussiste ogni qual volta il regolamento edilizio preveda l’apposizione del cartello, anche se il titolo rilasciato non sia il permesso di costruire. Di fatti, soltanto le ipotesi di reato contenute nell’art. 44, comma 1, lett. b) e c), T.U.E. – salva la diversa fattispecie di lottizzazione abusiva prevista da tale ultima disposizione - si riferiscono esclusivamente allo svolgimento di lavori in assenza o in totale difformità o variazione essenziale dal permesso di costruire e, nel caso di opere assoggettate al regime della s.c.i.a., sono state a quelle parificate nei limiti in cui si tratti di titolo alternativo al permesso ai sensi dell’art. 23, comma 01, T.U.E. (cfr. art. 44, comma 2, T.U.E.). La fattispecie penale residuale di cui alla lett. a), salva l’ipotesi dei lavori in parziale difformità (pure questa limitata al solo caso in cui il titolo sia quello del permesso di costruire), si riferisce invece a qualsiasi tipo di inosservanza delle previsioni normative, di pianificazione e regolamentari, indipendentemente dal fatto che si tratti d’intervento assoggettato a permesso di costruire (o a s.c.i.a. ad esso alternativa) piuttosto che a semplice s.c.i.a. Se, dunque, il regolamento edilizio preveda l’apposizione del cartello anche per opere assoggettate alla semplice s.c.i.a., l’inosservanza della disposizione integrerà gli estremi della contravvenzione in parola, peraltro punita con la sola pena dell’ammenda senza limiti minimi edittali.
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