Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Veneto Sez.II n. 290 del 5 marzo 2019
Urbanistica.Titoli in sanatoria e termine di impugnazione
Il termine per l’impugnazione di un titolo edilizio in sanatoria, decorre per il terzo interessato dalla data in cui costui abbia avuto conoscenza del rilascio del titolo , mentre appare ingiustificatamente restrittiva dell’effettività della tutela giurisdizionale la tesi che, per i titoli in sanatoria, fa decorrere il termine di impugnazione dei terzi dalla data di pubblicazione del provvedimento all’Albo pretorio del Comune.
Corte di Giustizia (Decima Sezione) 28 marzo 2019
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE – Rifiuti – Classificazione come rifiuti pericolosi – Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi»
L’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché l’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.
2) Il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.
Chi compie più trasporti abusivi di rifiuti commette un reato «eventualmente abituale»?
di Vincenzo PAONE
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 184 del 22 febbraio 2019
Ambiente in genere.Discrezionalità amministrativa e tecnica e sindacato di legittimità
Le valutazioni di compatibilità ambientale e paesaggistica sono connotate da ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sulle quali il sindacato di legittimità si arresta ai soli profili di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, carenza o totale inadeguatezza dell'istruttoria.
Cass. Sez. III n. 12268 del 20 Marzo 2019 (Cc 29 nov 2018)
Pres. Cervadoro Est. Di Stasi Ric. PM in proc. Rosiello ed altri
Urbanistica.Realizzazione di distinti impianti di fonti energetiche rinnovabili
Deve ritenersi integrato il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n, 380 del 2001 nel caso di realizzazione di distinti impianti di fonti energetiche rinnovabili, riconducibili al medesimo centro di interessi ma artificiosamente frazionati allo scopo di eludere il rispetto dei limiti di potenza fino a 1MW previsti dalla legislazione statale dell'acquisizione di autorizzazione unica regionale. L’accertamento degli elementi fattuali sintomatici della elusione artificiosa dei limiti di potenza fino a 1MW previsti dalla legislazione statale costituisce un accertamento in fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità
TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 280 del 8 febbraio 2019
Urbanistica.Oneri concessori e tariffe
Agli oneri concessori vanno applicate le tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio in sanatoria, anche nel caso in cui nel lasso di tempo tra la presentazione della domanda di sanatoria e il rilascio del suddetto titolo l'amministrazione abbia aggiornato le tariffe, dovendo in tema di sanatoria edilizia aversi riguardo, quanto al momento di calcolo delle somme dovute a titolo di oblazione, alla data di presentazione della domanda di condono, mentre per gli oneri concessori alla data di rilascio del provvedimento concessorio
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