Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 8965 del 1 Marzo 2019 (Up 16 gen 2019)
Pres. Andreazza Est. Scarcella Ric. Mattaboni ed altro
Urbanistica.Danno risarcibile
Il danno non patrimoniale subito dal privato confinante non può ritenersi conseguente al reato commesso contro la P.A. (nella specie per la violazione della normativa in tema di c.a.), essendo invero pacifico che solo nel caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, è concessa l'azione risarcitoria per il danno determinatosi prima della riduzione in pristino, senza la necessità di una specifica attività probatoria, perché il danno che il proprietario subisce (danno conseguenza e non danno evento) è l'effetto (certo) dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima. Viceversa, nel caso in cui siano violate disposizioni non integrative delle norme sulle distanze, ma norme amministrative diverse da quelle in materia di distanze, mancando un asservimento di fatto del fondo contiguo, la prova del danno è richiesta ed il proprietario è tenuto a fornirne una dimostrazione precisa, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro, oltre che l'accertamento del nesso tra la violazione e il pregiudizio subito, la prova del quale, a carico della parte interessata, deve riguardare sia la sussistenza che l'entità del danno.
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 956 del 8 febbraio 2019
Elettrosmog.Demolizione traliccio con antenne realizzato senza permesso di costruire.
Legittimità dell’ordinanza di demolizione di un traliccio realizzato nel 1976 su cui risultano agganciate quattro antenne realizzato senza permesso di costruire ex art. 10 del d.pr. n. 380 del 2001. La valutazione dell’opera deve essere compiuta unitariamente considerando sia il traliccio sia le antenne. Non è possibile scindere il contenuto e applicare esclusivamente la normativa relativa ai sistemi di comunicazione. Il testo unico edilizio è chiaro nell’imporre, in presenza di fattispecie come quella in esame, il previo rilascio del permesso di costruire. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
Cass. Sez. III n. 10933 del 13 Marzo 2019 (Up 6 dic 2018)
Pres. Lapalorcia Est. Ramacci Ric. Comin
Rifiuti.Natura del reato di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione
La contravvenzione di cui all’art. 256, comma 4 d.lgs. 152/06 può presentarsi, in concreto, come reato istantaneo (nel caso in cui, ad esempio, alla singola inosservanza segua immediatamente la cessazione dell’attività), come reato eventualmente abituale, quando si configuri attraverso condotte reiterate, ovvero eventualmente permanente, come nei casi dianzi richiamati o, comunque quando si concreta con la protrazione nel tempo della situazione antigiuridica creata da una singola condotta.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 904 del 6 febbraio 2019
Urbanistica.Pertinenza edilizia
La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto a un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici “et similia”, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica. A differenza della nozione civilistica di pertinenza, ai fini edilizi un manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma è anche sfornito di un autonomo valore di mercato e non incide sul "carico urbanistico" mediante la creazione di un "nuovo volume"
SCIA, permesso di costruire e annullamento d’ufficio
(Commento a Corte Costituzionale, sentenza n. 45 pubblicata il 13.03.2019)
di Massimo GRISANTI
Corte Costituzionale sent. n. 44 del 13/3/2019
È illegittimo avvalersi di squadre di cacciatori come “coadiutori” degli organi pubblici di vigilanza venatoria; il controllo delle specie selvatiche (in periodi e zone di divieto di caccia) che possono arrecare danni alle produzioni agricole spetta esclusivamente agli agenti delle Province, come da consolidata giurisprudenza della Consulta, che si era già espressa in tal senso con altre cinque precedenti pronunce;
E’ illegittimo autorizzare il consumo di carne di cinghiale abbattuto a caccia per sagre e manifestazioni gastronomiche; il consumo della selvaggina abbattuta a caccia deve essere in forma privata e non a scopo di lucro in eventi a carattere pubblico;
Non può essere eliminato l’obbligo del nulla osta idraulico per gli interventi nell’alveo e nelle sponde dei corsi d’acqua con mezzi meccanici effettuati dai proprietari frontisti, per gli interventi di manutenzione ordinaria di manufatti in concessione, gli interventi di manutenzione ordinaria degli alvei e delle sponde eseguiti dagli enti pubblici ivi compresa la movimentazione di materiale litoide. (segalazione e massime A. ATTURO)
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