Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Abruzzo (PE) Sez. I n. 27 del 5 febbraio 2019
Rifiuti.Ordinanza di bonifica
Gli artt. 242 (“il responsabile dell'inquinamento mette in opera…”), 244 (co. 4: “Se il responsabile non sia individuabile…”), 250 (“Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano…”), 192 del d.lgs. 152/2006 evidenziano che le misure di bonifica gravano sui soggetti “ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa”, per cui l’ordinanza che le impone presuppone necessariamente una valutazione autonoma dei fatti “in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo” (art. 192 cit.). Le indagini degli organi “preposti al controllo” hanno dunque la natura di atti della fase istruttoria, sulla cui base il titolare del potere di ordinanza deve formare la sua motivata decisione individuando gli specifici fatti contestati ed esponendo l’iter logico che sostiene l’attribuzione della loro responsabilità. La esplicita volontà di escludere ogni valutazione sulle specifiche responsabilità di per sé evidenzia la illegittimità dei provvedimenti, i quali risultano manifestamente carenti della chiara individuazione dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano l’esercizio del potere a carico dei destinatari.
Consiglio di Stato Sez. IV n.982 del 11 febbraio 2019
Urbanistica.Termine per impugnare il permesso di costruire
Il termine per impugnare il permesso di costruire, laddove si contesti il quomodo dell’edificazione, decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che ordinariamente s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso anche a mezzo di presunzioni semplici; l’inizio dei lavori segna il dies a quo per la tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l’an dell’edificazione
Cass. Sez. III n. 6366 del 11 febbraio 2019 (Up 8 nov 2018)
Pres. Rosi Est. Liberati Ric. Fioravanti ed altro
Urbanistica. Modifica di destinazione d'uso funzionale
Deve ritenersi consentita la modifica di destinazione d'uso funzionale, purché non comporti una oggettiva modificazione dell'assetto urbanistico ed edilizio del territorio e non incida sugli indici di edificabilità, che non determini, cioè, un aggravio del carico urbanistico, inteso come maggiore richiesta di servizi cosiddetti secondari, come ad esempio gli spazi pubblici destinati a parcheggio e le esigenze di trasporto, smaltimento di rifiuti e viabilità, derivante dalla diversa destinazione impressa al bene.
Consiglio di Stato Sez.IV n. 983 del 11 febbraio 2019
Ambiente in genere.Valutazione di incidenza sanitaria
Sebbene -in linea di principio- nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’AIA (o di VIA) non è obbligatorio procedere alla valutazione di incidenza sanitaria, va tuttavia ribadito che è necessario procedervi quando le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica. L’Amministrazione che in tali casi non la effettui incorre, pertanto, nel tipico vizio dell’eccesso di potere sotto il profilo del mancato approfondimento istruttorio, sintomatico della disfunzione amministrativa.
Cass. Sez. III n. 6268 del 8 febbraio 2019 (Cc 11 ott. 2018)
Pres. Rosi Est. Andronio Ric. Perrone
Ecodelitti.Nozione di inquinamento ambientale
Non assume decisivo rilievo la rubrica dell'articolo 452-bis c.p. («inquinamento ambientale»),né è di ausilio la definizione di inquinamento contenuta nell'art. 5, comma 1, lettera i-ter), del d.lgs. n. 152 del 2006, perché tale definizione ha portata limitata a quell'ambito; tanto più che, quando lo ha ritenuto necessario a fini definitori, la legge n. 68 del 2015 ha espressamente richiamato il d.lgs. del 2006 o altre disposizioni.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 998 del 11 febbraio 2019
Urbanistica.Verifica conformità al titolo abilitativo
La conformità al titolo abilitativo può essere verificata solo all’esito dell’ultimazione dei lavori ovvero, nel corso della realizzazione degli stessi, quando comunque le opere fino a quel momento poste in essere denotino, in maniera inequivocabile, il mancato rispetto delle prescrizioni della concessione edilizia.
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