Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n. 13369 del 2 luglio 2024
Urbanistica. Non sanabilità delle violazioni della disciplina antisismica
Il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere e, quindi, "a sanatoria", della comunicazione richiesta dall'art. 93 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati, in quanto l'effetto estintivo è limitato dall'art. 45 del medesimo d.P.R. alle sole contravvenzioni urbanistiche. Ché, anzi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica (segnalazione Ing. M. Federici)
Il difficile rapporto fra diritti di uso civico ed energie rinnovabili
di Stefano DELIPERI
Il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 e s.m.i. cosiddetto Salva Casa
(Quarto scritto di approfondimento)
di Massimo GRISANTI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6503 del 19 luglio 2024
Urbanistica.Realizzazione delle opere di urbanizzazione
La realizzazione delle opere di urbanizzazione rientra nelle attribuzioni dell’Amministrazione competente (di regola, quella comunale), mentre ai privati abilitati all’esercizio dello jus aedificandi compete, per effetto di quanto disposto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, la corresponsione di un “contributo” economico, per l'appunto commisurato (oltreché al costo di costruzione) alla “incidenza” dell'iniziativa edificatoria sulle necessarie e realizzande attrezzature, a sua volta parametrata alle necessità di rispetto degli standard urbanistici. L’ordinamento giuridico prevede la possibilità per il Comune di concordare con il costruttore (con assunzione di apposito impegno risultante dal permesso di costruire, da apposita convenzione od atto unilaterale, con specifica indicazione delle relative modalità e garanzie) l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione (prefigurandosi, in tale eventualità, il correlativo “scomputo totale o parziale” della quota di oneri di costruzione dovuta (cfr. art. 16, comma 2, T.U. cit.): e - mentre nella ipotesi ordinaria le opere rientrano de plano tra i beni pubblici - in questo caso è, comunque, prevista la programmatica “acquisizione”, all’esito della realizzazione a cura e spese di privato, “al patrimonio indisponibile del comune”.
TAR Calabria (CZ) Sez. I n. 1174 del 17 luglio 2024
Rifiuti.Legittimazione attiva di un ente locale ad impugnare gli atti di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di rifiuti
In tema legittimazione attiva di un ente locale ad impugnare gli atti di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di rifiuti costituisce elemento rilevante di collegamento, ai fini del riconoscimento della citata legittimazione, la circostanza che un tale impianto ricada nel proprio territorio ovvero di un comune viciniore, rilevando l'interesse dell'ente territoriale - quale ente esponenziale della comunità locale, direttamente esposta ai potenziali effetti negativi rivenienti dall'attivazione dell'impianto - al legittimo e corretto esercizio del potere di localizzazione in ragione del pregiudizio all’assetto urbanistico ed ambientale che deriva dalla violazione delle relative prescrizioni poste ai vari livelli di pianificazione. Del resto, sarebbe irragionevole riconoscere la titolarità di un interesse collettivo ad associazioni ambientaliste ex lege 8 luglio 1986, n. 349, il cui collegamento con il territorio interessato è talora costituito soltanto dal fine statutario, e non individuarlo nell'ente istituzionalmente esponenziale della comunità di riferimento.
TAR Lazio (RM) Sez. II-ter n. 13056 del 28 giugno 2024
Ambiente in genere.Caratteristiche della V.I.A.
La V.I.A. è configurata come procedura amministrativa di supporto per l’autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un’opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. In altri termini, trattasi di un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull’ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE). Essa mira a stabilire, e conseguentemente governare in termini di soluzioni più idonee al perseguimento di ridetti obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull’ambiente di determinate progettualità. Tali effetti, comunemente sussumibili nel concetto di “impatto ambientale”, si identificano nella alterazione “qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa” che viene a prodursi sull’ambiente, laddove quest’ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal “sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti” (art. 5, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 152/2006).
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