Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 309 del 13 gennaio 2020
Urbanistica.Presupposti per la qualifica di pertinenza urbanistica.
La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, ma non anche ad opere che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cd. principale e non siano coessenziali alla stessa, tali , cioè, che non ne risulti possibile una diversa destinazione economica. Invero, la pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile allorquando sussiste un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce. A differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche allorquando è sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta carico urbanistico, proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale.
Cass. Sez. III n. 3450 del 28 gennaio 2020 (UD 3 ott 2019)
Pres. Rosi Est. Zunica Ric. Giglio
Acque.Scarico da autolavaggio
In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, lo scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio, eseguito in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all’art. 137, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, non potendo tali acque essere assimiliate a quelle domestiche.
Consiglio di Stato Sez. VI n.302 del 13 gennaio 2020
Urbanistica.Datazione lavori e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà costituisce un semplice indizio ex se insufficiente a dare dimostrazione dell'epoca d'effettiva realizzazione dei manufatti abusivi
Cass. Sez. III n. 4697 del 4 febbraio 2020 (UD 2 ott 2019)
Pres. Liberati Est. Zunica Ric. Bassi
Beni ambientali.Delitto paesaggistico e computo volumetrie
I parametri dimensionali richiesti ai fini della configurabilità della fattispecie delittuosa di cui al comma 1 bis del d. lgs. n. 42 del 2004, vanno apprezzati considerando che il complessivo aumento delle volumetrie, nell’ottica della verifica del loro computo, deve essere riferito anche al naturale sviluppo del manufatto desumibile dalla tipologia degli interventi già in concreto realizzati, a prescindere dal definitivo completamento delle opere.
Consiglio di Stato Sez. VI n.300 del 13 gennaio 2020
Urbanistica.Presupposti emissione ordinanza di demolizione
L'ordinanza di demolizione non presuppone l'accertamento della responsabilità dell'illecito: nell'ambito amministrativo, preordinato alla tutela della pianificazione urbanistica ed ambientale, rileva esclusivamente il nocumento (materialmente ed oggettivamente) arrecato dalle opere abusive al regolare sviluppo ed assetto del territorio. È sufficiente l'alterazione senza titolo autorizzativo del contesto territoriale o paesaggistico in cui le opere abusive ricadono, comunque realizzato nel corso del tempo, per (dover) indurre l'amministrazione, preposta alla tutela dei valori incisi, ad adottare nei confronti del proprietario dell'immobile, oggetto degli interventi abusivi, (cfr. art. 31 e ss. d.P.R. 380/2001) i provvedimenti sanzionatori di ripristino dello status quo ante.
Cass. Sez. III n. 2695 del 23 gennaio 2020 (CC 20 nov 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Ramacci Ric. Rea
Urbanistica.Decreto sviluppo e modifica destinazione d’uso
Sulla natura eccezionale del permesso di costruire rilasciato ai sensi dell'art. 5, comma 9 e seguenti legge 106/2011, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (decreto sviluppo). Si osserva, in adesione a quanto evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, che la disposizione, in quanto deroga alla disciplina ordinaria ed alle previsioni degli strumenti urbanistici al fine di soddisfare esigenze straordinarie rispetto agli interessi primari garantiti dalla disciplina urbanistica generale, ha un ridotto ambito di operatività, confinato entro i limiti tassativamente previsti dal legislatore statale, richiamando l'inderogabilità degli standard urbanistici, la non attuabilità degli interventi di riqualificazione e aumenti di volumetria con riferimento ad edifici abusivi o situati nei centri storici o in area ad in edificabilità assoluta ed escludendo la possibilità del rilascio del titolo abilitativo secondo la procedura ordinaria
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