Urbanistica.Ordinanza di demolizione
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TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n. 288 del 6 maggio 2020
Urbanistica.Ordinanza di demolizione
Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso.” tale principio non ammetta deroghe “neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino (segnalazione Ing. M. Federici)
Urbanistica.Responsabilità in capo al dirigente del Comune o responsabile dell’ufficio urbanistico per il reato edilizio nel caso di rilascio di permesso di costruire illegittimo
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Cass. Sez. III n. 17178 del 5 giugno 2020 (UP 5 mar 2020)
Pres. Rosi Est. Gai Ric. Fersino ed altri
Urbanistica.Responsabilità in capo al dirigente del Comune o responsabile dell’ufficio urbanistico per il reato edilizio nel caso di rilascio di permesso di costruire illegittimo
Non è configurabile, nel caso di rilascio di un permesso di costruire illegittimo, una responsabilità̀ ex art. 40 cpv. per il reato edilizio di cui all'art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in capo al dirigente o responsabile dell'ufficio urbanistica del Comune in quanto titolare di una posizione di garanzia e dunque dell'obbligo di impedire l'evento. La titolarità della posizione di garanzia, discendente dall'art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, ne determina la responsabilità ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. in caso di mancata adozione dei provvedimenti interdittivi e cautelari, ma non in caso di condotta commissiva. In materia edilizia non c'è dubbio che l'art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001 ponga a carico del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale un obbligo di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, imponendogli di intervenire ogni qualvolta venga accertato l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo o in difformità della normativa urbanistica, attraverso la emanazione di provvedimenti interdittivi e cautelari (cfr. anche art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001). Egli è quindi certamente titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di attivarsi per impedire l'evento dannoso, ma è altrettanto evidente che non si possa richiamare il citato art. 27 per configurare la responsabilità nel reato in presenza di una contestazione di condotta commissiva (rilascio di permesso a costruire).
Sviluppo sostenibile.Aerogeneratori
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Corte di giustizia (Quarta Sezione) 28 maggio 2020
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2015/1535 – Norme e regole tecniche – Aerogeneratori – Direttiva 2006/123/CE – Nozione di “servizio” – Ambiente – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Obiettivi nazionali generali obbligatori – Norma nazionale relativa alle procedure di autorizzazione che si applica agli impianti di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili – Proporzionalità – Normativa di uno Stato membro che prevede restrizioni quanto alla localizzazione delle centrali eoliche»
Urbanistica. Ordine di demolizione e danno ambientale
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 3636 del 8 giugno 2020
Urbanistica. Ordine di demolizione e danno ambientale
In presenza di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo l’emanazione dell’ordine di demolizione assume, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, carattere doveroso e vincolato senza che possa in alcun modo rilevare lo stato di avanzamento dei lavori o la natura della tutela gravante sull’area. La natura vincolata del provvedimento ripristinatorio esclude che la sua adozione sia subordinata all’esistenza di un danno ambientale.
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Urbanistica.Autorizzazione urbanistica per l’installazione e la gestione di impianti eolici
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Corte di giustizia (Grande Sezione) 25 giugno 2020
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti sull’ambiente – Autorizzazione urbanistica per l’installazione e la gestione di impianti eolici – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “piani e programmi” – Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione stabilite da un’ordinanza e da una circolare amministrativa – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Atti nazionali che definiscono un quadro entro il quale l’attuazione di progetti possa essere autorizzata in futuro – Omissione della valutazione ambientale – Mantenimento degli effetti degli atti nazionali e delle autorizzazioni rilasciate sulla base di questi ultimi dopo che sia stata constatata la non conformità di tali atti al diritto dell’Unione – Presupposti
Rifiuti.Delega di funzioni
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Cass. Sez. III n. 17174 del 5 giugno 2020 (UP 3 mar 2020)
Pres. Ramacci Est. Zunica Ric. PM in proc. Ceirano
Rifiuti.Delega di funzioni
Pur essendo l’istituto della delega di funzioni espressamente disciplinato con riferimento alla prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 16 ss. del d. lgs. n. 81 del 2008), tuttavia tale previsione è stata ritenuta operante anche in altri settori, come ad esempio in tema di osservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali , in relazione alla disciplina penale dei prodotti alimentari e in materia ambientale, essendosi ogni volta precisato che, in ognuno di questi settori, al fine di giustificare l’esonero da responsabilità dei soggetti deleganti, resta ovviamente ferma la necessità di verificare l’esistenza dei requisiti di validità della delega, occorrendo cioè, oltre la forma scritta, che il soggetto delegato possegga tutti i requisiti di professionalità richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che al delegato sia attribuita l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, essendo altresì necessario che la delega abbia un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza delegati
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