Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 444 del 5 marzo 2020
Urbanistica.Destinazione urbanistica aree acquisite in sede di convenzione
Le convenzioni urbanistiche rientrano nel novero degli accordi tra privati e amministrazione, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 241 del 1990. Pertanto, inserendosi nell’alveo dell’esercizio di un potere, le convenzioni ne mutuano le caratteristiche e la natura, salva l’applicazione dei principi civilistici in materia di obbligazione e contratti per aspetti non incompatibili con la generale disciplina pubblicistica. Di conseguenza, si tratta di un esercizio consensuale di un potere pianificatorio che sfocia in un progetto ed in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obbligazioni ed oneri, rese pubbliche attraverso la trascrizione, che s’impongono anche agli aventi causa dal lottizzante in forza della loro provenienza e funzione sostitutiva . Ne consegue, inoltre, che le convenzioni urbanistiche, in ragione della possibile sopravvenienza di interessi pubblici, vanno sempre considerate rebus sic stantibus, fermo restando che il potere di variazione dello strumento generale richiede una adeguata motivazione sulla necessità di sacrificare le eventuali legittime aspettative maturate in capo ai privati. Va, quindi, affermata, sul piano generale, la possibilità del Comune di imprimere una diversa destinazione urbanistica alle aree acquisite in sede di convenzione; possibilità che vale, a fortiori, laddove decorra molto tempo dall’epoca di stipula della convenzione e il vincolo impresso perda di attualità ed interesse per la stessa Amministrazione comunale.
Cass. Sez. III n. 9348 del 9 marzo 2020 (UP 2 ott 2019)
Pres. Liberati Est. Macrì Ric. Pitanti
Rifiuti.Sfalci e potature
Gli « sfalci e potature”, che non costituiscono rifiuto, sono solo quelli derivanti da buone pratiche colturali o dalla manutenzione del verde pubblico, sempreché siano riutilizzati in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo cessione a terzi e sempre che siano seguìte delle procedure che non danneggino l’ambiente o mettano in pericolo la salute umana. Dalla formulazione della norma si ricava quindi la regola di giudizio che “gli sfalci e potature” sono comunque dei rifiuti per i quali vale la deroga stabilita nell’art. 185 d.lgs. n. 152/2006, nei limiti in cui siano gestiti e riutilizzati a servizio dell’agricoltura, silvicoltura o produzione di energia non inquinante.
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 257 del 27 febbraio 2020
Urbanistica.Interventi di pavimentazione esterna
Gli interventi di pavimentazione esterna, anche ove contenuti entro i limiti di permeabilità del fondo, sono realizzabili in regime di edilizia libera soltanto laddove presentino una entità minima, sia in termini assoluti, che in rapporto al contesto in cui si collocano e all'edificio cui accedono. Solo in presenza di queste condizioni tali opere possono infatti ritenersi realmente irrilevanti dal punto di vista urbanistico ed edilizio, e quindi sottratte al controllo operato dal Comune attraverso il titolo edilizio
Cass. Sez. III n. 9717 del 11 marzo 2020 (UP 10 gen 2020)
Pres. Izzo Est. Galterio Ric. Battipaglia
Rifiuti.Liquami zootecnici
La disciplina sugli scarichi trova applicazione soltanto se il collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato mediante un sistema stabile di collettamento, costituito da un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricettore, mentre in tutti gli altri casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si verte invece nell’ambito della disciplina sui rifiuti. Ad identiche conclusioni si perviene anche con riferimento alla raccolta di liquami zootecnici, potendosi escludere la riconducibilità della condotta all’art. 256 d. lgs. 152/2006 solo quando le materie fecali siano impiegate nell’attività agricola.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 1753 del 12 marzo 2020
Urbanistica.Mutamento funzionale d'uso e realizzazione di centri di accoglienza
La modificazione funzionale della destinazione d’uso presuppone la sua conformità alla normativa urbanistica di riferimento a cui non è consentito derogare nemmeno se il cambio di destinazione d’uso è funzionale a realizzare nel fabbricato un centro di accoglienza per migranti richiedenti asilo. La normativa di cui al citato D. Lgs. n. 142/2015 (e in particolare l’art. 11) e quella urbanistico-edilizia, operano su piani distinti senza interferire tra loro, posto che la prima regola i profili dell’accoglienza dei migranti richiedenti asilo e la seconda quelli concernenti il governo del territorio attraverso prescrizioni idonee a consentirne la corretta e ordinata utilizzazione. Ne consegue che l’art. 11, laddove prevede che in caso di necessità i migranti possano essere accolti “in strutture temporanee appositamente allestite”, non presenta alcun elemento ermeneutico che consenta di ritenere che l’allestimento ivi contemplato possa avvenire in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia di riferimento(segnalazione e massima Avv. A Biamonte)
Cass. Sez. III n. 9402 del 10 marzo 2020 (UP 17 ott 2019)
Pres. Ramacci Est. Galterio Ric. Cresti
Urbanistica.Permesso di costruire e vincolo paesaggistico
Muovendo dalla disposizione dell’art. 146 d. lgs. 42/2004, secondo la quale “i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alle amministrazioni competenti i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, preordinata alla verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione”, ne deriva che costituisce onere dell’interessato rappresentare, nel richiedere il permesso di costruire, che l’intervento progettato insiste su una zona vincolata sul piano paesaggistico, così come verificare, una volta conseguito il titolo abilitativo ai fini urbanistici, se lo stesso sia congruo in relazione alla situazione di fatto, riferita cioè alla specifica zona in cui l’intervento deve essere realizzato.
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