Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. V n. 581 del 24 gennaio 2020
Rifiuti.Nozione di impianto
La normativa in materia di gestione dei rifiuti, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, non disciplina in modo autonomo e distinto le nozioni di “impianti” e di “attività”: a titolo esemplificativo, l’art. 214 comma 7, nel prevedere che “La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali”, utilizza il termine “impianto”, in modo equivalente, sia per indicare il dispositivo o il sistema destinato a svolgere le attività di recupero sia con riferimento allo stabilimento e all’insediamento produttivo, inteso come complesso unitario e stabile sottoposto al potere decisionale di un unico gestore in cui sono effettuate attività che producono emissioni ed al quale viene rilasciata la relativa autorizzazione.
Cass. Sez. III n. 8989 del 5 marzo 2020 (CC 8 ott 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Andreazza Ric. Morale
Rifiuti. Confisca obbligatoria del mezzo e divieto di revoca del sequestro
Non può ritenersi operante il divieto di revoca del sequestro ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen., a fronte della previsione dell’art. 259, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 di confisca obbligatoria, in relazione al reato di trasporto illecito di rifiuti, del mezzo utilizzato, posto che la norma processuale ricordata non può trovare applicazione laddove la confisca obbligatoria consegua a previsioni speciali, salvo che tali previsioni, come non è però nella specie, richiamino l’ art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato
Conflitto di interesse dei consiglieri comunali nelle deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici.
di Antonio VERDEROSA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 803 del 31 gennaio 2020
Rifiuti.Piano di adeguamento discariche
Il legislatore ha previsto - in capo ai titolari di discariche autorizzate alla data di entrata in vigore della novella, ossia al 27 marzo 2003 – l’obbligo di presentazione di un piano di adeguamento, che contenga necessariamente anche le garanzie finanziarie. Queste ultime hanno la funzione di assicurare che le discariche, in tutto il loro ciclo di vita mantengano i requisiti minimi di sicurezza ambientale previsti dalla legge, ragion per cui le stesse sono parte integrante ed essenziale anche del piano di adeguamento disciplinato dall'art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2003.
Cass. Sez. III n. 8335 del 2 marzo 2020 (UP 27 nov 2019)
Pres. Andreazza Est. Andreazza Ric. Sessa
Urbanistica. Applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche
Ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento
Consiglio di Stato Sez. V n. 1004 del 10 febbraio 2020
Ambiente in genere.Legislazione nazionale e pronunce della Corte di Giustizia
Pur in mancanza di una norma di legge nazionale quali quelle introdotte a modifica del codice dell’ambiente - a seguito di una pronuncia della Corte di Giustizia che accertata la violazione da parte della normativa interna di una direttiva comunitaria, affermandone peraltro la portata self executing- la pubblica amministrazione è tenuta a darvi esecuzione, sia adeguando la propria condotta nei procedimenti amministrativi da avviare o in corso, sia annullando in autotutela i provvedimenti amministravi già adottati in violazione della direttiva.
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